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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1428

Regolamento (UE) 2023/1428 della Commissione del 7 luglio 2023 che modifica l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 per quanto riguarda i mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R1428

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna le specifiche dell’additivo E 471 alla luce dei pareri EFSA e dei limiti massimi sui contaminanti previsti dalla normativa UE. Introduce nuovi limiti per metalli pesanti, 3-MCPD e glicidil esteri degli acidi grassi, con regole più severe per gli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia. Prevede inoltre un periodo transitorio per consentire l’adeguamento della produzione e la commercializzazione di scorte già immesse sul mercato. La modifica incide direttamente sull’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012.

Modifica delle specifiche dell’additivo alimentare E 471 (mono- e digliceridi degli acidi grassi), con nuovi limiti di purezza e contaminanti e regole transitorie di applicazione.

Ambito di applicazione

Si applica all’additivo alimentare mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471) disciplinato dal regolamento (UE) n. 231/2012, dunque ai fabbricanti, agli operatori del settore alimentare e ai prodotti alimentari che lo contengono. Incide su tutti gli usi autorizzati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008, con disposizioni più rigorose per gli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia. Ha efficacia nell’UE ed è direttamente applicabile negli Stati membri; prevede regimi transitori per l’additivo e per gli alimenti legalmente immessi sul mercato prima del 30 luglio 2023 o, per alcune ipotesi, tra il 30 luglio 2023 e il 30 gennaio 2024.

Modifica delle specifiche dei mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471)

Il regolamento interviene sul regolamento (UE) n. 231/2012, che fissa le specifiche degli additivi alimentari autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1333/2008. La modifica è adottata alla luce dei pareri scientifici dell’EFSA, delle nuove valutazioni di sicurezza e dei tenori massimi di contaminanti previsti dalla normativa UE, con l’obiettivo di ridurre i rischi connessi alla presenza di impurità e componenti potenzialmente preoccupanti nell’E 471.

Contesto scientifico e finalità

La Commissione richiama il parere EFSA del 26 settembre 2017 e quello del 30 settembre 2021. Nel primo, l’Autorità aveva rilevato che l’E 471 non poneva problemi di sicurezza per la popolazione generale, ma richiedeva una specifica valutazione per gli alimenti per lattanti di età inferiore a 16 settimane e raccomandava modifiche alle specifiche. Nel secondo, l’Autorità ha concluso che non sussistono motivi di preoccupazione per la sicurezza negli usi nelle categorie 13.1.1 e 13.1.5.1, raccomandando però di aggiornare le specifiche con limiti più rigorosi per elementi tossici, impurità e componenti di sicurezza. La Commissione tiene conto anche della notifica RASFF del 2020 relativa a elevati livelli di glicidil esteri degli acidi grassi nell’E 471.

Ambito e logica della modifica

L’E 471 resta autorizzato in base agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008, ma le specifiche vengono rese più restrittive. La definizione è modificata per richiedere che il glicerolo utilizzato sia conforme alle specifiche dell’E 422 e che l’additivo sia prodotto a partire da grassi e oli conformi alle prescrizioni UE in materia di sicurezza alimentare. Vengono inoltre fissati o aggiornati i criteri di composizione, i limiti di purezza e i limiti massimi per contaminanti, con particolare attenzione ai prodotti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia.

Nuovi limiti di composizione, purezza e contaminanti

Il tenore di mono- e diesteri deve essere almeno pari al 70 %. Restano disciplinati i parametri di identità e purezza, tra cui l’acqua, l’indice di acidità, il glicerolo libero, i poligliceroli, il glicerolo totale, le ceneri solfatate e il sapone. Sul piano dei contaminanti, i limiti per arsenico, piombo, mercurio e cadmio sono fissati a 0,1 mg/kg ciascuno. Sono introdotti limiti per la somma di 3-MCPD e 3-MCPD esteri degli acidi grassi, espressa come 3-MCPD, e per i glicidil esteri degli acidi grassi, espressi come glicidolo.

Regole specifiche per lattanti e bambini nella prima infanzia

Per gli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia la disciplina è più rigorosa. Il limite per l’acido erucico è pari allo 0,2 % se l’E 471 è usato in tali alimenti, mentre per gli altri usi il limite è 0,5 %. Anche per la somma di 3-MCPD e 3-MCPD esteri degli acidi grassi il limite è più severo: 0,75 mg/kg per i prodotti destinati a lattanti e bambini nella prima infanzia, contro 2,5 mg/kg per gli altri usi. Per i glicidil esteri, il regolamento stabilisce un regime particolarmente prudente, impedendo l’impiego non conforme nei prodotti per lattanti e bambini nella prima infanzia dopo l’entrata in vigore, salvo la commercializzazione delle scorte già legalmente immesse sul mercato.

Periodo transitorio e commercializzazione delle scorte

Il regolamento riconosce che nuove tecniche produttive consentono progressivamente di ridurre i glicidil esteri, perciò prevede un periodo transitorio. L’E 471 legalmente immesso sul mercato prima del 30 luglio 2023 e non conforme ai nuovi limiti per arsenico, piombo, mercurio, cadmio, 3-MCPD o acido erucico può essere aggiunto agli alimenti fino al 30 gennaio 2024. Lo stesso vale, con esclusione degli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia, per l’E 471 non conforme ai limiti dei glicidil esteri applicabili dal 30 luglio 2023. Gli alimenti contenenti tale additivo possono essere immessi sul mercato fino al 30 gennaio 2024 e restare commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.

Regime più rigoroso dal 30 gennaio 2024

Dal 30 gennaio 2024 il limite per i glicidil esteri degli acidi grassi, espressi come glicidolo, diventa 5 mg/kg per tutti gli usi. Il regolamento distingue però le ipotesi di prodotto immesso sul mercato tra il 30 luglio 2023 e il 30 gennaio 2024: l’E 471 non conforme al limite intermedio può essere aggiunto agli alimenti, tranne quelli per lattanti e bambini nella prima infanzia, fino ad esaurimento delle scorte; gli alimenti contenenti tale additivo possono continuare a essere immessi sul mercato e commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.

Entrata in vigore e vincolatività

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Modifica delle specifiche dell’E 471

L’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è sostituito per quanto riguarda la voce E 471. La definizione è aggiornata prevedendo che il glicerolo usato nella fabbricazione sia conforme alle specifiche dell’E 422 e che l’E 471 sia prodotto a partire da grassi e oli conformi alle prescrizioni UE in materia di sicurezza alimentare.

Nuovi criteri di composizione e purezza

È confermato un tenore di mono- e diesteri non inferiore al 70 %. Sono fissati criteri di purezza e di identificazione, tra cui acqua non oltre il 2 %, indice di acidità non oltre 6, glicerolo libero non oltre il 7 %, poligliceroli entro i limiti indicati e ceneri solfatate non oltre lo 0,5 %.

Limiti per contaminanti e impurità

Sono ridotti i limiti massimi per arsenico, piombo, mercurio e cadmio a 0,1 mg/kg ciascuno. Sono introdotti limiti per la somma di 3-monocloropropandiolo (3-MCPD) e 3-MCPD esteri degli acidi grassi, espressa come 3-MCPD, pari a 0,75 mg/kg per gli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia e 2,5 mg/kg per gli altri usi. Sono inoltre introdotti limiti per i glicidil esteri degli acidi grassi, espressi come glicidolo, pari a 5 mg/kg dal 30 luglio 2023 al 30 gennaio 2024 per gli usi destinati ai lattanti e bambini nella prima infanzia e 10 mg/kg per gli altri usi; dal 30 gennaio 2024 il limite diventa 5 mg/kg per tutti gli usi.

Limiti specifici per lattanti e bambini nella prima infanzia

Per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia sono previsti limiti più rigorosi per acido erucico e per la somma di 3-MCPD e 3-MCPD esteri, al fine di ridurre il rischio per consumatori vulnerabili. Per tali categorie, l’uso dell’E 471 non conforme al limite dei glicidil esteri non è autorizzato dopo l’entrata in vigore, salvo la commercializzazione di alimenti già legalmente immessi sul mercato prima di tale data.

Regime transitorio per l’adeguamento industriale

È previsto un periodo transitorio per consentire ai fabbricanti di raggiungere il livello massimo di 5 mg/kg di glicidil esteri. L’E 471 legalmente immesso sul mercato prima del 30 luglio 2023, ma non conforme ai nuovi limiti per metalli pesanti, 3-MCPD, acido erucico o glicidil esteri, può essere utilizzato fino al 30 gennaio 2024; gli alimenti contenenti tale additivo possono continuare a essere immessi sul mercato fino a tale data e commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza, con un regime speciale per gli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieadditivi alimentarisicurezza alimentarecontaminanti alimentarialimenti per lattanti e bambini nella prima infanziamercato interno

Testo integrale

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