Regolamento (UE) 2023/1676
Regolamento delegato (UE) 2023/1676 della Commissione del 7 luglio 2023 che integra il regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari e finanziamenti non collegati ai costi per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2021/1060 fissando importi standardizzati e condizioni di rimborso per varie tipologie di operazioni finanziate da FSE+ e JTF. La disciplina mira a semplificare la gestione, ridurre l’onere amministrativo e garantire un metodo di calcolo verificabile e coerente con la sana gestione finanziaria. Sono previste tabelle nazionali e, per alcune misure rivolte a cittadini di paesi terzi e rifugiati, valori maggiorati; per il modulo "Crisi ed emergenze" sono inoltre previsti finanziamenti non collegati ai costi basati su risultati abitativi.
Definisce costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari e finanziamenti non collegati ai costi per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute nei programmi FSE+ e JTF.
Ambito di applicazione
Si applica alle operazioni finanziate dal Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e dal Fondo per una transizione giusta (JTF) nell’ambito del regolamento (UE) 2021/1060, con riferimento al rimborso del contributo dell’Unione agli Stati membri sulla base di opzioni di costo semplificate e di finanziamenti non collegati ai costi. Le tipologie di operazioni coperte riguardano istruzione formale, formazione di disoccupati/inattivi/cercatori di lavoro, formazione di lavoratori occupati, servizi di consulenza connessi all’occupazione, assistenza domiciliare e diurna sul territorio, nonché servizi per vittime di violenza domestica e persone senza fissa dimora. Gli importi non si applicano ai programmi che abbiano già stabilito proprie opzioni semplificate in materia di costi o finanziamenti non collegati ai costi ai sensi degli articoli 94, paragrafo 3, e 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060; in alcuni casi si applicano specifici indici regionali per Stati membri e regioni elencati nella tabella 5.
Regolamento delegato (UE) 2023/1676: costi unitari e finanziamenti non collegati ai costi per FSE+ e JTF
Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2021/1060 definendo opzioni semplificate di costo e finanziamenti non collegati ai costi per specifiche operazioni finanziate da FSE+ e JTF. La finalità dichiarata nei considerando è duplice: semplificare l’attuazione, ridurre l’onere amministrativo e assicurare al tempo stesso un metodo di calcolo giusto, equo, verificabile e coerente con la sana gestione finanziaria.
Quadro generale e ambito
Il testo disciplina il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri per spese sostenute in relazione a operazioni rientranti in alcune aree sociali e formative. Le condizioni, gli importi, gli indicatori e i criteri di adeguamento sono concentrati nell’allegato, mentre gli articoli 1 e 2 rinviano rispettivamente al contenuto tecnico dell’allegato e alla qualificazione delle somme calcolate come spese ammissibili ai sensi del regolamento (UE) 2021/1060.
Gli importi e le condizioni non si applicano ai programmi che abbiano già adottato proprie opzioni semplificate di costo o di finanziamento non collegato ai costi, conformemente agli articoli 94, paragrafo 3, e 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060. In più punti il regolamento prevede differenziazioni nazionali e regionali, con coefficienti specifici per alcuni Stati membri e regioni indicati nella tabella 5.
Istruzione formale
Per le operazioni nel settore dell’istruzione formale, dall’educazione della prima infanzia all’istruzione terziaria, compresa quella professionale formale, il rimborso si basa sul numero di partecipanti con iscrizione verificata a un anno accademico. L’"iscrizione verificata" richiede la verifica da parte delle autorità nazionali, secondo prassi nazionali, due o tre volte durante l’anno accademico.
I costi unitari coprono i costi diretti legati alla fornitura di beni e servizi di base, inclusi tasse di iscrizione, frequenza ed esami, viaggi scolastici e mensa. Restano possibili costi aggiuntivi ammissibili, come indennità dei partecipanti, trasporto e alloggio, se consentiti dal regolamento (UE) 2021/1060, dai regolamenti di fondo applicabili e dalle norme nazionali.
Il rimborso agli Stati membri può avvenire, per i corsi di durata almeno annuale, secondo la ripartizione 50% al primo giustificativo di iscrizione, 30% al secondo e 20% al terzo; se il sistema nazionale registra l’informazione solo due volte l’anno, oppure per corsi inferiori a un anno, il rimborso è 50% + 50%. I corsi possono svolgersi in loco, online o in forma ibrida, ma devono essere erogati in presenza sia del formatore sia dei partecipanti.
Per le operazioni rivolte a cittadini di paesi terzi o rifugiati, incluse le persone in fuga dall’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina, la tabella 1b prevede importi maggiorati rispetto alla tabella 1a. Tali importi sono alternativi, non cumulativi, e si applicano le medesime condizioni di rimborso; inoltre devono essere stabiliti criteri specifici di ammissibilità e di pista di controllo secondo le definizioni e prassi nazionali. L’adeguamento automatico annuale avviene sulla base dell’indice del costo del lavoro per l’istruzione (LCI), con efficacia dal 1° gennaio dell’anno successivo; per la tabella 1b il valore si ottiene moltiplicando i costi unitari adeguati della tabella 1a per 1,10.
Formazione di persone disoccupate, in cerca di lavoro o inattive
Le operazioni riguardano la formazione di persone registrate come disoccupate, in cerca di lavoro o inattive. I corsi possono essere svolti principalmente in istituto o sul posto di lavoro, ma almeno una parte deve essere erogata in istituto; se la formazione avviene in istituto, è ammesso lo svolgimento in presenza, online o ibrido, purché formatore e partecipanti siano presenti. La formazione sul posto di lavoro deve svolgersi sempre in loco.
L’indicatore è il numero di partecipanti che hanno completato con successo un corso, attestato da documento conforme alle norme o prassi nazionali; il semplice completamento di alcuni moduli non è sufficiente. I costi unitari coprono tutti i costi direttamente connessi all’erogazione del corso, mentre indennità, trasporto, alloggio e altri sostegni ai partecipanti restano eventualmente ammissibili separatamente.
Se l’autorità di gestione o l’organismo intermedio applica tali costi unitari al programma, gli importi fissati dal regolamento rappresentano l’importo rimborsato dalla Commissione per quello stesso programma e per lo stesso tipo di beneficiario. Anche qui esistono valori specifici per cittadini di paesi terzi o rifugiati (tabella 2b), non cumulabili con la tabella 2a. Per alcuni Stati membri si applica inoltre un indice del pertinente programma regionale; nei programmi multi-regione conta la regione in cui è attuata l’operazione. L’adeguamento automatico è annuale, con LCI per l’istruzione e decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo; la tabella 2b è incrementata del 10% rispetto ai valori adeguati della tabella 2a.
Formazione di persone occupate
La sezione sulla formazione di persone occupate copre operazioni finanziate almeno in parte dalle imprese per i loro dipendenti con contratto di lavoro, escludendo apprendistato e contratti di formazione. I corsi possono essere in presenza, online o ibridi, ma devono essere erogati in presenza sia del formatore sia dei partecipanti.
Sono previsti due indicatori: la tariffa oraria della formazione erogata e la tariffa oraria della retribuzione del dipendente impegnato nel corso. Le ore devono essere dimostrate tramite un sistema di gestione del tempo verificabile. I costi unitari includono tasse, pagamenti relativi ai corsi, viaggio e indennità dei partecipanti, costi del lavoro dei formatori interni e costi del centro/sale/materiali didattici. Se la retribuzione del dipendente non è ammissibile, si rimborsa solo la tariffa 1; se è ammissibile, si possono sommare tariffa 1 e tariffa 2.
Anche qui sono previsti importi distinti per cittadini di paesi terzi o rifugiati (tabella 3b), non cumulabili con la tabella 3a. Per alcuni Stati membri si applicano gli indici regionali della tabella 5. L’adeguamento annuale dei valori della tabella 3a avviene con l’LCI per l’istruzione e con l’LCI per il sostegno amministrativo, mentre i valori della tabella 3b sono ottenuti aumentando del 10% i costi unitari adeguati della tabella 3a.
Servizi di consulenza connessi all’occupazione
La disciplina riguarda i servizi di consulenza connessi all’occupazione resi a persone disoccupate, in cerca di lavoro o inattive, individualmente o in gruppo, anche tramite servizi pubblici per l’impiego o altri enti pubblici o affidatari finanziati con fondi pubblici. Tali servizi comprendono attività che facilitano l’integrazione nel mercato del lavoro o aiutano i datori di lavoro a selezionare e assumere personale.
Gli indicatori previsti sono tariffa oraria, mensile e annuale; le ore, i mesi o gli anni devono essere dimostrati con sistemi verificabili o secondo prassi amministrative nazionali. Il costo unitario copre il servizio per 1 ora/mese/anno indipendentemente dal numero di persone assistite; in caso di prestazione part-time, la tariffa mensile o annuale va proporzionata.
I costi unitari coprono i costi diretti del personale più una forfettizzazione del 40% per gli altri costi ammissibili, salvo le indennità ai partecipanti, che possono essere ammissibili separatamente. Restano i vincoli di programma e beneficiario già visti per gli altri capitoli, nonché importi specifici per cittadini di paesi terzi o rifugiati (tabella 4b), non cumulabili con la tabella 4a. L’adeguamento annuale usa l’LCI per la pubblica amministrazione; per i valori mensili e annuali sono previste formule basate rispettivamente sulla tariffa oraria adeguata, sulle ore settimanali medie e sui coefficienti annuali 4,348121417 e 52,177457. La tabella 4b si ottiene moltiplicando per 1,10 i valori della tabella 4a adeguati.
Indici regionali
La tabella 5 introduce coefficienti regionali per Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia, Polonia, Portogallo e Spagna. Tali coefficienti riflettono le differenze territoriali di costo e si applicano agli importi delle sezioni 2, 3 e 4 per gli Stati membri interessati. Il regolamento precisa che, per i programmi operativi pluriregionali, il rimborso è determinato in base alla regione di attuazione dell’operazione o del progetto.
Servizi di assistenza domiciliare e assistenza diurna sul territorio
Le operazioni riguardano servizi per persone anziane, adulti con disabilità fisiche e mentali e minori con disabilità fisiche. Per l’assistenza domiciliare, il regolamento descrive il servizio come prestato presso il domicilio dell’assistito per supportarlo nelle attività quotidiane e strumentali; sono ammissibili assistenza alla persona, igiene personale, sollievo, servizi terapeutici e riabilitativi per disabilità fisiche, assistenza infermieristica domiciliare escluso l’acquisto di apparecchiature, e riabilitazione sociale.
Per poter imputare la spesa con il costo unitario, gli Stati membri devono offrire cumulativamente almeno le attività di assistenza alla persona, igiene personale e sollievo. Per l’assistenza diurna sul territorio, che si svolge soprattutto nei centri diurni, sono ammissibili assistenza infermieristica, assistenza di sollievo, servizi per lo sviluppo di abilità funzionali e sociali, e attività di gruppo con esercitazioni e programmi di benessere; è richiesta la serie completa delle attività elencate.
L’indicatore misura ore/giorni/mesi/anni per partecipante dei servizi fruiti. I costi unitari coprono tutti i costi ammissibili dell’operazione. La pista di controllo deve essere definita chiaramente e la documentazione giustificativa segue le prassi nazionali; il testo fornisce esempi per l’assistenza domiciliare e diurna, inclusi contratti, autocertificazioni, valutazioni di medici o servizi sociali, registri di iscrizione e schede di presenza degli operatori.
Gli importi sono adeguabili annualmente in base all’indice del costo del lavoro Eurostat per l’attività economica "servizi sanitari e di assistenza sociale", con efficacia dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Modulo "Crisi ed emergenze": vittime di violenza domestica e persone senza fissa dimora
Il capitolo finale introduce finanziamenti non collegati ai costi per servizi rivolti alle vittime di violenza domestica, ai loro figli e alle persone senza fissa dimora a breve o lungo termine. I servizi finanziabili comprendono un pacchetto residenziale e non residenziale: alloggio di emergenza o temporaneo, consulenza e intervento tramite assistenza sociale.
Il rilascio dei fondi dipende da due ordini di condizioni: la fornitura verificata di servizi a una coorte predefinita e di grandezza fissa, e il conseguimento di risultati abitativi positivi, cioè il trasferimento da un alloggio di emergenza o temporaneo a un alloggio convenzionale adeguato, con contratto di locazione a lungo termine. I risultati duraturi sono ulteriormente monitorati tramite target intermedi a 3, 6, 12 e 18 mesi dall’ingresso, che consentono di richiedere il relativo costo unitario man mano che sono raggiunti.
Gli indicatori distinguono tra ore/giorni/mesi di servizio erogato alla coorte e risultati positivi o duraturi in termini abitativi. La prova documentale è articolata: per le vittime di violenza domestica sono previste, tra l’altro, lettere di avvocati, servizi sociali, strutture di emergenza o referti medici; per le persone senza fissa dimora sono ammesse lettere o documenti di autorità/terzi idonei a provare la condizione di senza dimora. Per i pagamenti basati sui risultati è richiesta copia dei contratti di locazione dell’alloggio permanente.
Gli importi della tabella 8 coprono i costi ammissibili dell’operazione e sono adeguabili annualmente con un indice combinato LCI/IPCA relativo ai costi dei servizi e dell’alloggio. Gli importi della tabella 9, invece, sono pagamenti una tantum per singolo partecipante al conseguimento positivo del risultato e si adeguano annualmente solo con l’IPCA. Le note definiscono inoltre che il lungo termine corrisponde ad almeno un anno e che gli importi della tabella 8 sono importi fissi per la fornitura complessiva del servizio a una coorte di dimensione fissa, non per singolo partecipante.
Disposizioni principali
Oggetto e rinvio all’allegato
L’articolo 1 stabilisce che le condizioni per il rimborso del contributo dell’Unione alle operazioni FSE+ e JTF sulla base di costi unitari e finanziamenti non collegati ai costi, incluse tipologie di operazioni, risultati/condizioni, importo del rimborso e metodo di adeguamento, sono contenute nell’allegato.
Spese ammissibili
L’articolo 2 dispone che gli importi calcolati sulla base del regolamento sono considerati spese ammissibili ai fini del regolamento (UE) 2021/1060.
Entrata in vigore
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Esclusione dei programmi con proprie opzioni semplificate
L’allegato precisa che gli importi e le condizioni non si applicano ai programmi che abbiano già fissato, per le medesime tipologie di operazioni, proprie opzioni semplificate di costo o finanziamento non collegato ai costi ai sensi degli articoli 94, paragrafo 3, e 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060.
Istruzione formale
Per le operazioni di istruzione formale dall’educazione della prima infanzia all’istruzione terziaria, compresa quella professionale, il rimborso avviene sulla base del numero di partecipanti con iscrizione verificata a un anno accademico. I costi unitari coprono i costi diretti di base (tasse di iscrizione, frequenza/esami, viaggi scolastici, mensa); altre spese come indennità, trasporto e alloggio possono restare ammissibili in aggiunta secondo le regole ordinarie. Il pagamento può essere ripartito 50%-30%-20% oppure 50%-50% a seconda del sistema nazionale; sono previsti importi distinti per cittadini di paesi terzi/rifugiati e una specifica regola di non cumulabilità con la tabella 1a. È previsto l’adeguamento annuale con l’indice del costo del lavoro per l’istruzione (LCI) e, per la tabella 1b, un incremento del 10%.
Formazione di persone disoccupate, in cerca di lavoro o inattive
Le operazioni devono riguardare corsi di formazione principalmente in istituto o sul posto di lavoro, con almeno una parte in istituto; per la formazione in istituto sono ammessi svolgimento in presenza, online o ibrido, ma sempre con presenza di formatore e partecipanti, mentre la formazione sul posto di lavoro deve svolgersi in loco. L’indicatore è il numero di partecipanti che completano con successo il corso, comprovato da documento conforme alle prassi nazionali. I costi unitari coprono i costi diretti di formazione, con importi separati per cittadini di paesi terzi/rifugiati; per alcuni Stati membri si applica un indice regionale e, se l’operazione interessa più regioni, conta la regione di attuazione. L’adeguamento è annuale con LCI per l’istruzione e +10% per la tabella 2b.
Formazione di persone occupate
Si tratta di operazioni finalizzate all’acquisizione o al miglioramento di competenze per lavoratori con contratto di lavoro, esclusi apprendistato e formazione-lavoro. Gli indicatori sono due: ore di formazione erogata e ore di retribuzione del dipendente in formazione, con prova mediante sistema verificabile di gestione del tempo. I costi unitari coprono tutte le voci dell’operazione, incluse tasse, viaggi, indennità, costi dei formatori interni e costi di centro/sale/materiali; se la retribuzione del dipendente è ammissibile, si possono cumulare i due costi unitari. Sono previsti valori maggiorati per cittadini di paesi terzi/rifugiati, indici regionali per alcuni Stati e adeguamento annuale con LCI per l’istruzione e LCI per il sostegno amministrativo, oltre al +10% della tabella 3b.
Servizi di consulenza connessi all’occupazione
La disciplina riguarda servizi di orientamento/consulenza per disoccupati, cercatori di lavoro o inattivi, erogati individualmente o in gruppo e comprendenti attività dei servizi pubblici per l’impiego o di altri enti pubblici/affidatari. Gli indicatori sono tariffa oraria, mensile e annuale; l’unità misura il tempo di servizio, con prova tramite sistemi verificabili o prassi amministrative nazionali. I costi unitari coprono i costi diretti del personale più una forfettizzazione del 40% per tutti gli altri costi ammissibili, salvo le indennità ai partecipanti; anche qui vi sono importi specifici per cittadini di paesi terzi/rifugiati, indici regionali e adeguamento annuale con LCI per la pubblica amministrazione, LCI e IPCA per il calcolo dei valori mensili e annuali, più il +10% della tabella 4b.
Indice regionale per alcuni Stati membri
La tabella 5 fissa coefficienti da applicare agli importi per specifiche regioni di Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia, Polonia, Portogallo e Spagna, con indici differenziati rispetto al valore base nazionale. Per i programmi che coprono più regioni, il rimborso si determina in funzione della regione in cui è attuata l’operazione o il progetto.
Assistenza domiciliare e assistenza diurna sul territorio
Le operazioni riguardano servizi per anziani, adulti con disabilità fisiche e mentali e minori con disabilità fisiche. Per l’assistenza domiciliare sono ammissibili specifiche attività, tra cui assistenza alla persona, igiene personale, sollievo, alcuni servizi terapeutici e riabilitativi, assistenza infermieristica domiciliare e riabilitazione sociale; gli Stati membri devono fornire cumulativamente almeno le attività a), b) e c). Per l’assistenza diurna sul territorio, da erogare in centri diurni, sono ammissibili assistenza infermieristica, sollievo, sviluppo di abilità funzionali e sociali, attività di gruppo e programmi di benessere, con obbligo di offrire l’intera serie di attività previste. I costi unitari coprono tutti i costi ammissibili; la pista di controllo è definita secondo le prassi nazionali e con esempi di documentazione probatoria. È previsto l’adeguamento annuale con l’indice del costo del lavoro Eurostat per i servizi sanitari e di assistenza sociale.
Finanziamenti non collegati ai costi per il modulo "Crisi ed emergenze"
Per i servizi alle vittime di violenza domestica (e ai loro figli) e alle persone senza fissa dimora, il regolamento prevede una combinazione di finanziamento legato all’erogazione dei servizi e di pagamenti basati sui risultati abitativi. Il rilascio dei fondi dipende dalla fornitura verificata di servizi a una coorte predefinita e fissa, nonché dal trasferimento in alloggio convenzionale adeguato e con contratto di locazione a lungo termine. Sono definiti indicatori per ore/giorni/mesi di servizio e per cambiamento positivo dello status abitativo e risultati duraturi, con target intermedi a 3, 6, 12 e 18 mesi. La documentazione probatoria è dettagliata per entrambe le categorie di beneficiari; per i pagamenti in base ai risultati occorre copia dei contratti di locazione. Gli importi della tabella 8 (servizi) sono adeguabili con indice combinato LCI/IPCA; quelli della tabella 9 (risultati) con IPCA.
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