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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1429

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1429 della Commissione del 7 luglio 2023 che approva l’estratto di Chrysanthemum cinerariaefolium ottenuto da fiori aperti e maturi di Tanacetum cinerariifolium mediante biossido di carbonio supercritico come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R1429

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva un principio attivo di origine vegetale per l’impiego nei biocidi di tipo 18, a seguito della valutazione tecnica svolta nell’ambito del quadro normativo sui biocidi. L’approvazione è subordinata a condizioni specifiche di utilizzo e a particolari attenzioni in sede di autorizzazione dei prodotti contenenti la sostanza. Sono inoltre indicati la purezza minima, i riferimenti identificativi della sostanza, la data di inizio e di scadenza dell’approvazione.

Approva come principio attivo, per i biocidi di tipo di prodotto 18, l’estratto di Chrysanthemum cinerariaefolium ottenuto da fiori aperti e maturi di Tanacetum cinerariifolium mediante biossido di carbonio supercritico, fissandone condizioni e scadenza dell’approvazione.

Ambito di applicazione

Si applica ai biocidi del tipo di prodotto 18 (insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi) ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012. Riguarda il principio attivo specificamente identificato come estratto di Chrysanthemum cinerariaefolium ottenuto da fiori aperti e maturi di Tanacetum cinerariifolium mediante biossido di carbonio supercritico, con purezza minima del 100 % p/p, numero CE 289-699-3 e numero CAS 89997-63-7. L’approvazione opera dal 1o febbraio 2025 fino al 31 gennaio 2035 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Restano fermi gli obblighi di valutazione del prodotto e le condizioni specifiche indicate nell’allegato, incluse le attenzioni particolari per usi, esposizioni e residui.

Approva l’estratto di Chrysanthemum cinerariaefolium come principio attivo per biocidi di tipo 18

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1429 della Commissione approva, nell’ambito del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi, l’estratto di Chrysanthemum cinerariaefolium ottenuto da fiori aperti e maturi di Tanacetum cinerariifolium mediante biossido di carbonio supercritico. L’atto trae origine dalla procedura di valutazione dei principi attivi esistenti avviata ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 e richiama il parere del comitato sui biocidi dell’ECHA del 22 novembre 2022.

Contesto normativo e base giuridica

La Commissione richiama l’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012, nonché la disciplina transitoria dell’articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento, in base alla quale le sostanze la cui valutazione da parte degli Stati membri è stata completata entro il 1o settembre 2013 sono valutate secondo la direttiva 98/8/CE. Nel caso di specie, la valutazione è stata svolta dalla Spagna quale Stato membro relatore, che ha trasmesso la relazione di valutazione e le conclusioni già il 1o settembre 2010.

Esito della valutazione scientifica

Il parere dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche conclude che i biocidi di tipo 18 contenenti la sostanza approvanda possono essere considerati conformi ai requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate determinate condizioni d’uso. Su tale base la Commissione ritiene opportuno approvare il principio attivo per il tipo di prodotto 18, prevedendo al contempo un periodo ragionevole per consentire agli operatori di adeguarsi alle nuove prescrizioni.

Ambito materiale dell’approvazione

L’articolo 1 dispone l’approvazione del principio attivo limitatamente ai biocidi del tipo di prodotto 18, ossia insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi. L’allegato identifica la sostanza mediante denominazione comune e IUPAC, numeri CE e CAS, e stabilisce un grado minimo di purezza pari al 100 % p/p.

Decorrenza, durata e identificazione della sostanza

L’allegato fissa la data di approvazione al 1o febbraio 2025 e la data di scadenza al 31 gennaio 2035. È inoltre chiarito che la purezza indicata rappresenta il grado minimo di purezza del principio attivo valutato, ma che il principio attivo presente nel prodotto immesso sul mercato può avere purezza pari o diversa se ne sia stata dimostrata l’equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

Condizioni specifiche per l’autorizzazione dei prodotti

L’autorizzazione dei biocidi contenenti la sostanza è subordinata a specifiche cautele in sede di valutazione del prodotto. In particolare:

  • occorre considerare con attenzione esposizioni, rischi ed efficacia per eventuali usi previsti nella domanda di autorizzazione non considerati nella valutazione del rischio del principio attivo a livello di Unione;
  • va prestata particolare attenzione agli utilizzatori professionali e al pubblico;
  • per i prodotti applicati mediante polverizzazione all’aperto su larga scala, occorre considerare con particolare attenzione le acque di superficie e i sedimenti.

Residui in alimenti e mangimi

Per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, il regolamento impone di verificare se sia necessario fissare nuovi limiti massimi di residui (LMR) o modificare quelli esistenti. Tale verifica deve essere effettuata in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 e al regolamento (CE) n. 396/2005. Devono inoltre essere adottate misure di attenuazione del rischio appropriate per evitare il superamento degli LMR.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Approvazione del principio attivo

L’articolo 1 approva l’estratto di Chrysanthemum cinerariaefolium ottenuto da fiori aperti e maturi di Tanacetum cinerariifolium mediante biossido di carbonio supercritico come principio attivo per i biocidi del tipo di prodotto 18, con riserva delle condizioni riportate nell’allegato.

Campo di applicazione materiale: biocidi di tipo 18

L’approvazione riguarda i prodotti biocidi classificati nel tipo di prodotto 18, ossia insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi, corrispondenti alla disciplina dell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

Identificazione e purezza del principio attivo

L’allegato identifica la sostanza con numero CE 289-699-3 e numero CAS 89997-63-7, e indica un grado minimo di purezza del 100 % p/p. È precisato che il principio attivo immesso sul mercato può avere purezza pari o diversa, purché sia dimostrata l’equivalenza tecnica con quello valutato.

Decorrenza e durata dell’approvazione

L’approvazione decorre dal 1o febbraio 2025 e scade il 31 gennaio 2035.

Condizioni specifiche per l’autorizzazione dei biocidi

Nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia relativi a usi previsti nella domanda ma non considerati nella valutazione del rischio del principio attivo a livello di Unione; inoltre occorre prestare particolare attenzione agli utilizzatori professionali e al pubblico, nonché alle acque di superficie e ai sedimenti per i prodotti applicati mediante polverizzazione all’aperto su larga scala.

Gestione dei residui in alimenti e mangimi

Per i prodotti che possono lasciare residui in alimenti o mangimi, deve essere verificata la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare quelli esistenti in base al regolamento (CE) n. 470/2009 o al regolamento (CE) n. 396/2005; devono inoltre essere adottate misure di attenuazione del rischio adeguate per garantire che tali LMR non siano superati.

Entrata in vigore e applicazione diretta

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiocidisostanze attivesalute pubblicasicurezza chimicaregolazione del mercato interno

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