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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19359/2022 del 16/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia nasce dall'azione proposta dall'acquirente di un immobile, il quale sosteneva di avere acquistato anche una porzione di terreno confinante e chiedeva l'accertamento del proprio diritto di proprietà su tale striscia. Il confinante convenuto aveva reagito con domanda riconvenzionale di accertamento dell'usucapione della medesima area. Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda principale e accolto la riconvenzionale, ritenendo integrato il possesso utile all'usucapione in capo al convenuto e ai suoi danti causa. In appello, l'acquirente aveva censurato: 1) l'applicazione dell'istituto della successione nel possesso ex art. 1146, comma 1, c.c. senza prova dei relativi presupposti successori; 2) la ritenuta sussistenza dei requisiti dell'usucapione; 3) il diniego di una prova contraria richiesta. La Corte d'appello aveva rigettato i motivi e confermato la decisione. In cassazione il ricorrente deduceva un unico motivo di violazione e falsa applicazione degli artt. 1146, comma 1, e 565, comma 1, c.c., contestando la correttezza della decisione di merito sul profilo successorio e dell'usucapione.

La decisione

La Corte di cassazione non esamina il merito del motivo di ricorso perché rileva d'ufficio, in via preliminare e assorbente, l'improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Mancava infatti nel fascicolo il deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, pur risultando dalla stessa narrativa del ricorso che la sentenza d'appello era stata notificata. La Corte esclude che possa applicarsi la giurisprudenza favorevole alla procedibilità quando la copia notificata sia comunque presente nel fascicolo di ufficio o prodotta da altra parte, perché nel caso concreto tale documento non era presente. Esclude anche la rilevanza delle pronunce sulle sole attestazioni di conformità e del principio che esonera dal deposito quando tra pubblicazione e ricorso intercorra un termine inferiore a quello breve, poiché qui l'intervallo era maggiore. Il ricorso è quindi dichiarato improcedibile; il ricorrente è condannato alle spese di legittimità e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1146, comma 1, c.c.

    Norma evocata dal ricorrente per contestare l'applicazione della successione nel possesso; la Corte non si pronuncia sul merito della censura per improcedibilità del ricorso.

  • art. 565, comma 1, c.c.

    Norma evocata dal ricorrente in relazione alla delazione ereditaria; la Corte non la esamina nel merito per improcedibilità del ricorso.

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    Il deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, se la notificazione è avvenuta, è richiesto a pena di improcedibilità del ricorso.

  • art. 369 c.p.c.

    La mancanza del deposito richiesto determina l'inevitabile declaratoria di improcedibilità.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito della memoria da parte del ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Consente il raddoppio del contributo unificato in caso di esito processuale sfavorevole, se dovuto.

  • L. n. 228/2012, art. 1, comma 17

    Norma richiamata quale fonte dell'innesto del comma 1-quater nell'art. 13 D.P.R. 115/2002.

  • L. n. 53/1994

    Richiamata con riferimento alla notificazione a mezzo PEC della sentenza impugnata, indicata dal ricorrente.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata sia stata notificata, il ricorrente deve depositare, entro il termine di legge e a pena di improcedibilità, la copia autentica della sentenza con la relativa relazione di notificazione.
  • L'improcedibilità è esclusa solo se la copia notificata della sentenza risulti comunque presente nel fascicolo di ufficio o sia stata prodotta da altra parte nel giudizio di legittimità; tale principio non opera se il documento mancante non è rinvenibile in alcun fascicolo.
  • La regola che esonera dal deposito della sentenza notificata quando il ricorso è proposto entro il termine breve dalla pubblicazione non opera se tra pubblicazione e proposizione del ricorso intercorre un periodo superiore a quello breve.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, la Corte non esamina i motivi di merito e provvede alla condanna alle spese, oltre agli eventuali effetti sul contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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