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Sentenza

Sentenza del 29/07/2015 n. 16035 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione, per l'anno 2004, una somma incassata dall'avvocato tramite una banca terza pignorata, ritenendola provento sostitutivo di compensi professionali non dichiarati derivanti dall'attività svolta in favore della S.a.s. A. Erano stati inoltre contestati costi autostradali non documentati e la deduzione integrale di spese comuni dello studio legale, sostenute anche nell'interesse di altri professionisti. Il contribuente sosteneva che la somma principale avesse natura risarcitoria o costituisse mero rimborso di spese vive, contestava il recupero delle spese comuni e chiedeva la disapplicazione delle sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che il pagamento effettuato dalla banca terza pignorata costituiva adempimento dell'obbligo derivante dal pignoramento e conservava la natura di provento derivante dal rapporto professionale con la debitrice, quindi era tassabile. Non sono state accolte le doglianze relative alle spese vive, sia per difetto di autosufficienza del ricorso sia perché non adeguatamente documentate; sono escluse dal reddito solo le somme ricevute a titolo di rimborso di spese anticipate per conto del cliente, purché non inerenti alla produzione del reddito e analiticamente documentate. È stata confermata anche la necessità di imputare al professionista soltanto la quota di spese comuni effettivamente riferibile alla sua attività, con riclassificazione della parte riaddebitata o riaddebitabile agli altri professionisti. La censura sulle sanzioni è stata dichiarata inammissibile per genericità e mancata specificazione delle ragioni dell'esenzione. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.290, oltre alle spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 6, comma 6, TUIR

    La somma incassata tramite il pignoramento è stata qualificata come provento sostitutivo di compensi professionali già maturati, e non come risarcimento per danno emergente; pertanto concorre alla formazione del reddito.

  • Art. 546 c.p.c.

    La notificazione del pignoramento produce il vincolo di indisponibilità del credito verso il terzo e rende inefficaci, nei confronti del creditore pignorante, gli eventi sopravvenuti che estinguano il credito. Il pagamento del terzo pignorato all'assegnatario costituisce esecuzione dell'obbligo derivante dal pignoramento.

  • Art. 54 TUIR

    Il reddito di lavoro autonomo è determinato considerando compensi e costi inerenti all'attività. Le spese comuni dello studio possono essere dedotte dal singolo professionista solo per la quota effettivamente riferibile alla propria attività, non anche per la parte riferibile agli altri utilizzatori.

  • Art. 15, comma 3, D.P.R. n. 633 del 1972

    I rimborsi di spese anticipate per conto del cliente possono essere esclusi dal computo imponibile solo quando riguardano spese non inerenti alla produzione del reddito professionale e risultano debitamente e analiticamente documentati.

  • Artt. 366, comma 1, n. 4, e 384 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico i motivi e contenere gli elementi necessari per consentire il controllo diretto della decisione; non è sufficiente un rinvio generico agli atti dei precedenti gradi di giudizio.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente è tenuto anche al pagamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Massime di principio

  • Quando un professionista incassa somme che sostituiscono compensi già maturati, la modalità dell'incasso, compreso il pagamento tramite pignoramento presso terzi, non ne modifica la natura reddituale: tali somme sono normalmente tassabili.
  • La distinzione tra provento sostitutivo e risarcimento è decisiva: il primo sostituisce un reddito professionale perduto o differito ed è imponibile; il risarcimento per danno emergente, invece, non costituisce reddito, mentre può essere imponibile quello riferito al lucro cessante.
  • I rimborsi di spese vive sono esclusi dall'imponibile soltanto se le spese sono state anticipate per conto del cliente, non sono costi propri dell'attività professionale e sono provati con documentazione analitica e coerente.
  • Un professionista che intestatario di uno studio condiviso sostiene costi comuni non può dedurli integralmente se una parte riguarda altri professionisti: deve dedurre soltanto la quota inerente alla propria attività e riaddebitare correttamente le altre quote.
  • Le percentuali di ripartizione dei costi devono essere supportate da dati concreti, documentati e indicati negli atti processuali; una percentuale meramente affermata non è sufficiente.
  • In cassazione è essenziale trascrivere o indicare specificamente gli atti e i documenti rilevanti, spiegando dove siano reperibili e perché dimostrino la tesi sostenuta; il rinvio generico agli atti precedenti comporta l'inammissibilità della censura.
  • La richiesta di annullamento o disapplicazione delle sanzioni deve essere motivata in modo specifico e tempestivo: le esimenti non sono normalmente rilevabili d'ufficio.

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