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Sentenza

Sentenza del 26/02/2019 n. 141 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Computabile in detrazione l'eccedenza di credito Iva anche in assenza di dichiarazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La curatela ha chiesto il rimborso di un credito IVA residuo di euro 395.977,53, maturato nell'anno d'imposta 2010, nonostante l'omessa presentazione della dichiarazione IVA annuale relativa a tale periodo. Il credito risultava dalla comunicazione annuale dati IVA, dai registri IVA, dalle liquidazioni periodiche e dalla documentazione contabile. L'Agenzia ha sostenuto che il credito non fosse rimborsabile in assenza della dichiarazione e che il ricorso ex articolo 21 del D.Lgs. n. 546/1992 non fosse ammissibile, in mancanza di una precedente contestazione dell'Ufficio.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale delle Marche ha rigettato l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza di primo grado, riconoscendo la legittimità della richiesta di rimborso. L'omessa dichiarazione annuale è stata qualificata come violazione formale, non idonea a escludere il diritto sostanziale alla detrazione, purché il contribuente dimostri l'effettiva esistenza del credito e il rispetto dei requisiti sostanziali, tra cui la riferibilità degli acquisti a operazioni imponibili. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di appello, liquidate in euro 2.000 oltre accessori. È stata invece respinta la richiesta della curatela di cancellazione di espressioni ritenute offensive e di risarcimento del danno ex articolo 89 c.p.c.

Norme richiamate

  • Articolo 30, comma 2, d.P.R. n. 633/1972

    L'importo in eccedenza risultante dalla dichiarazione annuale può essere computato in detrazione nell'anno successivo.

    In caso di omessa dichiarazione annuale, il credito non può essere semplicemente trasferito nella dichiarazione dell'anno successivo secondo il principio di continuità temporale. Tuttavia, il credito può essere recuperato mediante rimborso, se ne viene provata l'esistenza.

  • Articolo 55 d.P.R. n. 633/1972

    Il diritto alla detrazione è subordinato all'accertamento dell'esistenza del credito relativo all'anno per il quale la dichiarazione IVA risulta omessa.

    L'Ufficio conserva il potere-dovere di controllare l'annualità in cui la dichiarazione è stata omessa e di verificare l'effettiva maturazione del credito.

  • Articolo 21 del D.Lgs. n. 546/1992

    Procedura di rimborso dei tributi.

    Consente di chiedere il rimborso del credito IVA anche quando non sia stato possibile esercitare la detrazione mediante dichiarazioni successive, purché l'istanza sia presentata entro i termini previsti e il contribuente dimostri il credito.

  • Articolo 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992

    È fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti.

    Nel processo tributario è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello, anche quando non siano stati depositati tempestivamente in primo grado.

  • Articolo 2697 c.c.

    Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

    Il contribuente che chiede il rimborso deve provare l'esistenza del credito mediante registri IVA, fatture, liquidazioni periodiche e ulteriore documentazione contabile.

  • Articolo 89 c.p.c.

    Cancellazione delle espressioni sconvenienti od offensive.

    La richiesta di cancellazione e di risarcimento non è stata accolta, poiché le espressioni utilizzate dall'Ufficio sono state ritenute parte della normale dialettica processuale e non lesive della reputazione.

  • Sentenza Cassazione, Sezioni Unite, n. 17757/2016

    La neutralità dell'IVA comporta che, pur in mancanza della dichiarazione annuale, l'eccedenza d'imposta sia riconosciuta se il contribuente dimostri tutti i requisiti sostanziali per la detrazione.

    La mancata dichiarazione non elimina automaticamente il diritto sostanziale alla detrazione o al rimborso; costituisce una violazione formale, superabile con la prova dell'effettività delle operazioni e dei requisiti sostanziali.

  • Sentenza Cassazione, Sezioni Unite, n. 17758/2016

    È consentita l'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta e la conseguente emissione di cartella di pagamento in caso di omessa dichiarazione annuale.

    L'Amministrazione può effettuare controlli automatizzati e contestare il credito, ma il contribuente può difendersi dimostrando in giudizio la sussistenza dei requisiti sostanziali.

  • Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 74/E del 19 aprile 2007

    L'eccedenza di credito IVA maturata in un anno in cui la dichiarazione annuale risulta omessa potrà essere computata in detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo.

    Il credito può essere utilizzato in detrazione entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di maturazione. Decorso tale termine, resta possibile chiederne il recupero tramite la procedura di rimborso prevista dall'articolo 21 del D.Lgs. n. 546/1992, entro i relativi termini.

  • Circolari Agenzia delle Entrate n. 34/E del 2012 e n. 21/E del 2013

    Confermano la possibilità di recuperare il credito IVA non dichiarato mediante detrazione entro il termine previsto oppure, successivamente, mediante richiesta di rimborso.

Massime di principio

  • L'omessa presentazione della dichiarazione IVA annuale non comporta automaticamente la perdita del credito: il contribuente deve però dimostrare in modo documentale la maturazione del credito e tutti i requisiti sostanziali della detrazione.
  • Per ottenere il riconoscimento del credito occorre provare che gli acquisti siano stati effettuati da un soggetto passivo IVA, siano documentati e siano destinati a operazioni imponibili o comunque detraibili.
  • Il credito derivante da una dichiarazione omessa non può essere riportato liberamente nella dichiarazione dell'anno successivo; può essere utilizzato in detrazione, al più tardi, nella dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di maturazione.
  • Decorso il termine per l'utilizzo in detrazione, il contribuente può chiedere il rimborso del credito mediante la procedura prevista dall'articolo 21 del D.Lgs. n. 546/1992, rispettando i termini applicabili.
  • L'Amministrazione finanziaria può controllare il credito anche in assenza della dichiarazione annuale, ma il contribuente deve avere la possibilità di dimostrarne l'effettiva spettanza in sede amministrativa o giudiziale.
  • La documentazione contabile deve essere conservata e prodotta tempestivamente: registri IVA, fatture, liquidazioni periodiche, comunicazioni dati IVA e prospetti di ricostruzione del credito sono elementi probatori essenziali.
  • La soluzione dipende dalla prova concreta del credito e non dalla sola esposizione contabile: la violazione formale non può essere utilizzata per negare un credito IVA realmente esistente, ma l'assenza di adeguata documentazione può impedirne il riconoscimento.

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