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Sentenza

Sentenza del 21/04/2017 n. 10109 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia che aveva confermato l'accoglimento del ricorso della società contribuente contro un avviso di rettifica IVA relativo all'anno 1992. Nel merito, l'accertamento riguardava prestazioni di servizi rese a favore di un'altra società, per le quali i giudici di merito avevano ritenuto non provato il pagamento del corrispettivo e, quindi, non ancora sorto l'obbligo di fatturazione e versamento dell'IVA. La Corte di cassazione, tuttavia, non ha esaminato i motivi di merito perché ha rilevato d'ufficio un vizio processuale: l'Agenzia aveva dichiarato che la sentenza era stata notificata il 26 gennaio 2012, ma aveva depositato una copia autentica priva della relata di notificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. L'omesso deposito della sentenza impugnata con la relata di notificazione, richiesto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. quando la sentenza sia stata notificata, impediva alla Corte di verificare il rispetto del termine breve per impugnare. Inoltre, il ricorso era stato notificato il 15 ottobre 2012, oltre il termine breve di sessanta giorni decorrente dalla notificazione della sentenza avvenuta il 26 gennaio 2012, sebbene entro il termine lungo. La decisione della CTR è quindi rimasta ferma, senza esame delle questioni sostanziali sull'IVA. Non sono state liquidate spese, poiché la resistente non si è costituita.

Norme richiamate

  • Art. 369, comma 2, n. 2, codice di procedura civile

    Deposito, a pena di improcedibilità, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta

    Quando il ricorrente dichiara che la sentenza impugnata gli è stata notificata, deve depositare entro il termine previsto una copia della sentenza corredata dalla relata di notificazione. La mancanza comporta l'improcedibilità del ricorso, salvo regolarizzazione nei limiti e nei termini ammessi dalla legge.

  • Art. 372, comma 2, codice di procedura civile

    La produzione separata della copia della sentenza munita di relata può evitare l'improcedibilità solo se effettuata secondo le modalità ammesse e comunque entro il termine per il deposito del ricorso.

  • Art. 51, comma 1, decreto legislativo n. 546 del 1992

    Termine breve di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza

    Nel processo tributario, quando la sentenza è stata notificata, l'impugnazione deve essere proposta entro sessanta giorni dalla notificazione; il termine lungo non è utilizzabile per superare il termine breve già decorrente.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, se la sentenza impugnata è stata notificata, il ricorrente deve depositare la copia con la relativa relata; l'omissione può determinare l'improcedibilità anche se la controparte non contesta il termine.
  • La notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve per impugnare. Un ricorso presentato entro il termine lungo, ma oltre i sessanta giorni dalla notificazione, è comunque tardivo.
  • Gli adempimenti documentali e il rispetto dei termini processuali sono verificati anche d'ufficio dalla Corte e possono impedire l'esame del merito.
  • In una situazione analoga è essenziale conservare e depositare tempestivamente la relata di notificazione, verificare la data effettiva di perfezionamento della notifica e calcolare il termine breve di sessanta giorni.

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