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Sentenza

Sentenza n. 2347/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza - della sentenza del Tribunale Ordinario di Como, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 71/2024 (n. 673/2023 rg), del 18/4/2024, non impugnata e passata in giudicato, con cui il Tribunale: «dichiara il diritto della ricorrente all’accredito sulla carta di cui all’art. 1 co. 121 l. 107/2015 dell'importo di € 1.500,00 oltre al maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria; (…)».

Giustizia amministrativa202504695

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza parziale alla sentenza del Tribunale ordinario di Como, con accredito del solo importo nominale della Carta del docente e omissione degli interessi legali o della rivalutazione monetaria riconosciuti dal giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Como, passata in giudicato, che aveva dichiarato il suo diritto all'accredito sulla Carta del docente di € 1.500,00, oltre al maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Dopo la notificazione del ricorso, il Ministero ha attivato la Carta e accreditato il solo importo nominale di € 1.500,00, senza corrispondere gli accessori. La ricorrente ha quindi dedotto la persistente esecuzione incompleta del giudicato e chiesto l'ordine di integrale adempimento, la nomina di un commissario ad acta e, inizialmente, la fissazione di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; quest'ultima domanda è stata espressamente rinunciata in corso di giudizio. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza documentare l'integrale esecuzione. Il TAR ha inoltre verificato la procedibilità del ricorso, ritenendo decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 tra la notificazione della sentenza quale titolo esecutivo e la proposizione dell'azione.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto procedibile l'azione, poiché era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza parziale del Ministero: l'accredito dei soli € 1.500,00 non costituiva integrale esecuzione della sentenza, che riconosceva anche il maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria. La mancata contestazione e documentazione dell'integrale adempimento da parte dell'Amministrazione ha confermato la fondatezza della pretesa. Il Ministero è stato condannato ad accreditare, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, gli accessori dovuti, detraendo gli eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da esercitare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e da concludere entro i successivi 60 giorni. Il commissario dovrà determinare l'importo complessivamente dovuto e adottare gli atti necessari all'esecuzione, senza compenso aggiuntivo. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    «Accertare e dichiarare l'obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare piena, esatta e integrale esecuzione alla sentenza»

    La disposizione fonda l'azione di ottemperanza e consente al giudice di dichiarare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare un commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    «una somma di denaro, da quantificarsi nella misura stimata opportuna per ogni giorno di ritardo»

    La misura coercitiva era stata richiesta dalla ricorrente, ma la domanda è stata espressamente abbandonata e non è stata quindi decisa.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    «il termine di 120 giorni»

    Il ricorso per ottemperanza è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza quale titolo esecutivo.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    «carta di cui all’art. 1 co. 121 l. 107/2015»

    È la base normativa della Carta del docente sulla quale doveva essere accreditato l'importo riconosciuto dal giudicato presupposto.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    «criterio dell’adeguatezza»

    Il criterio è stato utilizzato per determinare le spese di lite in rapporto alla limitata attività difensiva concretamente svolta.

Massime di principio

  • L'esecuzione del giudicato non è integrale quando l'amministrazione adempie solo alla prestazione principale e omette gli accessori espressamente riconosciuti nel titolo giudiziale, quali il maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata contestazione e documentazione dell'integrale adempimento da parte dell'amministrazione costituita non impedisce la decisione e, ove la pretesa del creditore sia adeguatamente documentata, conferma l'inottemperanza dedotta.
  • Quando l'amministrazione non ha integralmente adempiuto al giudicato al momento della proposizione del ricorso, il successivo adempimento parziale intervenuto in corso di causa non rende improcedibile l'azione, che può essere accolta limitatamente alla prestazione ancora dovuta.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a subentrare in caso di perdurante inerzia dopo la scadenza del termine assegnato.
  • L'azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile, per i titoli soggetti al termine dilatorio previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, solo dopo il decorso di 120 giorni dalla notificazione della sentenza quale titolo esecutivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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