Cassazione Civile, Ordinanza n. 29089/2025 del 04/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da una verifica fiscale conclusa con PVC e da tre avvisi di accertamento notificati a una società che acquistava gioielli e orologi dalla propria controllante estera per rivenderli in Italia. L'Ufficio recuperava a tassazione maggiori IRES, IVA e IRAP per più annualità, contestando: a) la deduzione di ammortamenti su avviamento relativo all'acquisto di un ramo d'azienda; b) la correttezza dei prezzi infragruppo, ritenuti lontani dal valore normale ai sensi dell'art. 110, comma 7, TUIR, con applicazione del metodo TNMM e selezione di comparabili tramite database AIDA; c) l'assoggettamento a IVA di alcune cessioni verso soggetti extra UE. I giudici di primo grado annullavano i rilievi sul transfer pricing e sull'IVA; in appello la decisione veniva confermata. In cassazione l'Agenzia deduceva, con il primo motivo, violazione dell'art. 110, comma 7, TUIR e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse indebitamente aggravato il suo onere probatorio nel censurare la scelta dei comparabili e l'applicazione del TNMM; con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2729 c.c. nonché delle norme IVA richiamate, sostenendo di aver dimostrato per presunzioni la ricorrenza dei presupposti dell'art. 38-quater d.P.R. 633/1972 per tre fatture e che il giudice di merito avesse erroneamente escluso tale regime.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza impugnata si è correttamente conformata ai principi consolidati in tema di transfer pricing e di metodo TNMM: per la tenuta dell'accertamento non basta affermare in astratto il metodo, ma occorre che la selezione dei comparabili e l'analisi di comparabilità tengano conto dei termini contrattuali, delle circostanze economiche, delle condizioni di mercato e delle strategie aziendali, elementi essenziali per l'affidabilità del risultato. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto storico e delle risultanze contabili già valutate dalla Corte territoriale, operazione preclusa nel giudizio di legittimità. Non sono state liquidate spese, poiché la società è rimasta intimata; è stata data atto della soccombenza dell'Agenzia delle Entrate ai fini del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 110, comma 7, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La norma è letta come strumento di repressione del transfer pricing; l'Amministrazione deve provare l'esistenza di transazioni infragruppo a prezzo apparentemente inferiore al normale, mentre il contribuente deve dimostrare la conformità ai valori di mercato. Nel metodo TNMM l'affidabilità dipende da selezione dei comparabili, analisi funzionale e aggiustamenti di comparabilità.
art. 2697 c.c.
L'onere della prova è distribuito secondo le regole ordinarie e di vicinanza della prova: l'Ufficio prova i presupposti dell'accertamento, il contribuente dimostra la normalità dei valori praticati; non può però pretendersi dall'Ufficio una prova diversa da quella richiesta dal parametro normativo.
art. 110, comma 7, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato per ribadire la continuità della disciplina sul transfer pricing e la sua funzione non antielusiva in senso stretto ma di corretta determinazione del reddito imponibile.
art. 8, comma 1, lett. a), d.P.R. 16 ottobre 1972, n. 633
È richiamato come disciplina delle cessioni all'esportazione; la Corte di merito ha escluso che nel caso concreto vi fosse il presupposto per disapplicarne il regime in favore dell'art. 38-quater.
art. 38-quater d.P.R. 16 ottobre 1972, n. 633
La Corte ha ritenuto inapplicabile la norma al caso concreto perché non risultavano acquisti destinati all'uso personale o familiare trasportati nei bagagli personali fuori dal territorio doganale UE, e comunque l'Ufficio tendeva a sovvertire l'accertamento di fatto del giudice di merito.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo insieme all'art. 2729 c.c.; la Corte ha escluso che vi fosse una violazione deducibile in cassazione, trattandosi in realtà di contestazione dell'apprezzamento dei fatti.
art. 2729 c.c.
La censura dell'Ufficio sulle presunzioni è stata reputata inammissibile perché diretta a sollecitare un nuovo esame del compendio istruttorio e non a denunciare un errore di diritto.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
È il parametro formale dei motivi di ricorso; la Corte ha escluso che il secondo motivo integrasse un vero vizio di violazione di legge, ravvisandovi una richiesta di rivalutazione del fatto.
art. 147, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
Richiamato in via conseguenziale nel motivo IVA, ma senza che la Corte entrasse nel merito per la declaratoria di inammissibilità del motivo.
Massime di principio
- In tema di transfer pricing, l'accertamento non può limitarsi all'affermazione astratta del metodo di comparazione prescelto: il metodo TNMM è affidabile solo se l'analisi di comparabilità è effettiva e tiene conto dei termini contrattuali, delle circostanze economiche, delle condizioni di mercato e delle strategie di business delle parti confrontate.
- Nel transfer pricing l'Amministrazione deve provare l'esistenza di transazioni infragruppo a condizioni apparentemente non di mercato, mentre il contribuente può vincere la contestazione dimostrando che i prezzi applicati sono normali; la selezione dei comparabili è un passaggio decisivo e deve essere supportata da criteri coerenti con il principio di libera concorrenza.
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che, pur evocando una violazione di legge o di presunzioni, miri in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e una nuova valutazione del materiale istruttorio già apprezzato dal giudice di merito.
- In materia IVA, la qualificazione dell'operazione e l'applicabilità del regime agevolato o speciale dipendono dai presupposti fattuali concreti; se il motivo di ricorso contesta solo l'apprezzamento di tali fatti, la censura non è scrutinabile come violazione di legge in sede di legittimità.
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