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Sentenza

Sentenza n. 9930/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE - del decreto del Direttore Generale del Personale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del 16 marzo 2026, a mezzo del quale è stata disposta l’esclusione del ricorrente dal “Concorso pubblico, per esame e titoli, per la copertura di n. 653 posti di allievo agente del ruolo maschile del Corpo di Polizia Penitenziaria, indetto con P.D.G. dell'11 luglio 2025”

Giustizia amministrativa202604916

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal concorso pubblico per 653 posti di allievo agente del ruolo maschile del Corpo di Polizia Penitenziaria, disposta per la pregressa sottoposizione a una misura di prevenzione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto di esclusione dalla procedura concorsuale, deducendo l’illegittimità dell’applicazione della clausola del bando che prevedeva quale causa di esclusione l’essere stati sottoposti a una misura di prevenzione. Il candidato, già destinatario di un DASPO disposto nel 2023 per la durata di due anni e ormai esaurito, non aveva dichiarato tale circostanza nella domanda di partecipazione, ritenendo che la misura non fosse più in atto. Ha contestato la clausola ove interpretata nel senso di attribuire alla pregressa misura un’efficacia ostativa indefinita, denunciando la violazione dei principi di proporzionalità. Il Ministero ha sostenuto l’automatica applicazione della previsione del bando e la legittimità dell’esclusione.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., rilevando che la questione era esclusivamente giuridica e non richiedeva ulteriori acquisizioni istruttorie. Il ricorso è stato respinto. Il giudice ha interpretato la clausola del bando nel senso che essa non riguarda soltanto chi sia attualmente sottoposto a una misura di prevenzione, ma anche chi vi sia stato sottoposto in passato. La ratio è impedire l’accesso a un delicato comparto dell’amministrazione penitenziaria a soggetti le cui pregresse vicende personali possano costituire un vulnus rispetto alle funzioni dell’agente penitenziario. Nel caso concreto, il DASPO aveva esaurito la propria efficacia soltanto un anno prima della domanda di partecipazione; tale circostanza, anche considerando la possibile valutazione di proporzionalità dell’efficacia ostativa nel tempo e l’eventuale limite infraquinquennale, è stata ritenuta coerente con la finalità della clausola. Le risultanze penali non sono state considerate decisive, non essendo tali da comportare la rimozione del provvedimento cautelare. Le spese sono state compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata quando la causa è matura per la decisione e non sono necessarie ulteriori acquisizioni istruttorie; il TAR lo ha applicato trattandosi di una mera questione di diritto.

  • clausola del bando relativa alle misure di prevenzione

    È stata interpretata nel senso che costituisce causa di esclusione la pregressa sottoposizione a una misura di prevenzione, non soltanto la sua attualità al momento della domanda.

Massime di principio

  • Una clausola di bando per il reclutamento nel Corpo di Polizia Penitenziaria può prevedere l’esclusione non solo dei candidati attualmente sottoposti a misure di prevenzione, ma anche di quelli che vi siano stati sottoposti in passato, quando tale previsione sia funzionale alla tutela dell’affidabilità richiesta per l’accesso a un comparto particolarmente delicato.
  • La pregressa sottoposizione a una misura di prevenzione può conservare efficacia ostativa anche dopo la cessazione della misura; la legittimità di tale efficacia deve tuttavia essere valutata secondo un criterio di proporzionalità rispetto al tempo trascorso e alla finalità della selezione.
  • Quando la misura di prevenzione sia cessata soltanto da un anno rispetto alla domanda di partecipazione, l’esclusione fondata sulla clausola del bando può risultare proporzionata e coerente con la ratio di tutela dell’affidabilità del personale penitenziario.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàConcorsi pubblici
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsi
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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