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Sentenza

Sentenza del 20/01/2020 n. 24 - Comm. Trib. Prov. Pesaro

Attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli/Associazioni di promozione sociale. Requisiti per la fruizione di vantaggi fiscali. Art. 4 DPR n. 633/1972 ed art. 111 DPR 917/1986.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento con cui l'Agenzia ha ritenuto commerciale l'attività di bar svolta dal Circolo, procedendo induttivamente a determinare ricavi e costi per omissione di presentazione della dichiarazione relativi all'anno 2013 e recuperando IRES, IRAP e IVA, oltre interessi, sanzioni e spese. Il ricorrente ha dedotto varie nullità e violazioni di diritto di difesa e motivazione.

La decisione

Il ricorso viene rigettato. La Commissione ritiene che l'attività di somministrazione svolta dal circolo sia di natura commerciale perché manca il requisito della "stretta complementarità"/strumentalità rispetto ai fini istituzionali, anche se rivolta ai soli associati. L'accertamento induttivo e il recupero delle imposte (IRES, IRAP, IVA), nonché sanzioni, sono ritenuti legittimi. Condanna della ricorrente al rimborso delle spese di lite in complessivi euro 1.500.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 4

    Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempre che tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma.

    Ai fini IVA l'esenzione dalla qualificazione commerciale richiede che la somministrazione sia strettamente complementare alle finalità istituzionali e rivolta ai medesimi soggetti previsti dalla norma; la Corte interpreta restrittivamente il requisito di strumentalità.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 148 (richiamato/art.111 analogamente)

    Per le associazioni di promozione sociale ... non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande ... sempreché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.

    Ai fini delle imposte sui redditi la regola di de-commercializzazione richiede le stesse condizioni (affinità/strumentalità e svolgimento esclusivo verso associati); la giurisprudenza ne richiede la verifica rigorosa.

  • Legge n. 383/2000, art. 4, comma 1, lett. f)

    Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da: f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali: ....

    Consente l'autofinanziamento anche con attività commerciali ausiliarie, ma la giurisprudenza conferma che la norma non elimina la necessita' di verificare la strumentalità e l'indirizzamento ai soci per beneficiare della de-commercializzazione fiscale.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 2

    Consente all'Amministrazione di procedere alla determinazione induttiva dei ricavi in caso di omessa presentazione della dichiarazione; nella sentenza l'uso di tale metodo viene ritenuto legittimo poiché l'anagrafe tributaria mostrava l'assenza di dichiarazioni del Circolo.

  • L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente), artt. 7, 10, 12

    Il ricorrente ha invocato nullità per violazioni procedurali e mancato contraddittorio; la Commissione ha ritenuto tali doglianze infondate o non applicabili (controllo basato su documentazione presentata e contraddittorio svolto).

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 42

    Riguarda deleghe di firma sugli atti dell'Amministrazione finanziaria; l'Ufficio ha prodotto la delega e il motivo di nullità per carenza di potere del firmatario viene rigettato.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 56

    Norma richiamata nei motivi relativi al diritto di difesa e alle modalità dell'accertamento IVA; non ha mutato l'esito della decisione.

  • D.Lgs. 31/12/1992 n. 546, artt. 35 e ss.

    Norme sul contenzioso tributario applicate dalla Commissione per la decisione del ricorso.

  • Codice Civile, art. 38 e art. 1957

    Art. 38 C.c. richiamato per responsabilità delle obbligazioni assunte dai rappresentanti dell'associazione (legittimazione passiva); art.1957 (richiamato dal ricorrente) ritenuto non pertinente dalla Commissione.

  • Legge n. 4/1929, art. 24 (richiamata dal ricorrente)

    Il ricorrente lamentava l'omessa redazione del verbale di constatazione (p.v.c.); la Commissione ha ritenuto la norma non applicabile perché non si trattava di accesso/ispezione ma di controllo documentale.

Massime di principio

  • Per i circoli/associazioni non lucrative l'attività di somministrazione (bar/ristoro) può essere esente da qualificazione commerciale solo se sussistono congiuntamente 1) l'affinità/strumentalità rispetto alle finalità istituzionali e 2) lo svolgimento esclusivo o conforme ai soggetti indicati (tipicamente i soci). Mancando una di queste condizioni l'attività va considerata commerciale.
  • La sola erogazione del servizio ai soli associati non basta di per sé a garantire la non-commercialità: bisogna verificare il nesso stretto tra il servizio e il raggiungimento degli scopi istituzionali dell'ente.
  • La riforma (L. 383/2000) che ammette autofinanziamento tramite cessioni a soci e terzi non ha eliminato i requisiti di strumentalità ed esclusività per beneficiare delle agevolazioni IVA e reddituali: la giurisprudenza applica i requisiti in modo continuativo e restrittivo.
  • In caso di omissione di presentazione della dichiarazione l'Amministrazione può procedere con la determinazione induttiva dei ricavi (art. 39 DPR 600/73); l'uso di comparabili e percentuali di ricarico è legittimo, anche se i dettagli degli analoghi controlli possono restare anonimi, purché i risultati siano depositati agli atti e siano resi disponibili nel contraddittorio.
  • Le eccezioni procedurali (mancanza di contraddittorio, nullità per firma, violazioni formali) richiedono prova specifica del vizio; la mera affermazione non è sufficiente se l'Ufficio dimostra di aver svolto il contraddittorio e di possedere delega e documentazione.
  • L'associazione deve conservare e poter esibire documentazione (listini, fatture d'acquisto, conti) perché questi elementi saranno utilizzati dall'Amministrazione per calcolare ricarichi e determinare ricavi; paradossalmente i dati prodotti dall'associazione stessa possono portare ad un ricarico più elevato di quello adottato dall'Ufficio.
  • Se si intende contestare gli elementi comparativi utilizzati dall'Ufficio (es. tabelle di ricarico), va chiesta tempestivamente in sede di contraddittorio l'esibizione degli atti depositati agli atti dell'Ufficio e fornita una controprova documentale plausibile.

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