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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34219/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (beneficiari NASpI)

La controversia

La controversia nasce dal diniego dell’indennità NASpI opposto dall’INPS a più lavoratori, per asserita mancanza del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l’inizio della disoccupazione, richiesto dall’art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 22/2015. Il Tribunale di Vercelli aveva accolto le domande dei lavoratori; la Corte d’appello di Torino aveva rigettato il gravame principale dell’INPS e accolto l’appello incidentale degli appellati, condannando l’istituto alle spese. In cassazione l’INPS ha dedotto un unico motivo di violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 22/2015, in relazione all’art. 12 disp. prel. c.c. e all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., contestando l’interpretazione del requisito delle trenta giornate. Tuttavia la Corte non è entrata nel merito, poiché ha rilevato che il ricorso non risultava validamente notificato: l’avviso di ricevimento era privo di sottoscrizione dell’addetto al recapito e non attestava né la consegna né la mancata consegna del plico, con conseguente inesistenza della notificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la notificazione del ricorso per cassazione fosse inesistente, non essendo stata prodotta una valida prova della consegna del plico né risultando desumibile dagli atti una qualsiasi attività notificatoria, neppure viziata. Ha quindi applicato il principio secondo cui, nella notifica a mezzo posta, l’avviso di ricevimento è l’unico documento idoneo a provare consegna, data e destinatario, e la mancanza della sottoscrizione dell’agente postale rende inesistente la notificazione. Nulla è stato disposto sulle spese, per difetto di attività difensive delle controparti, ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 22/2015

    La norma è richiamata come fonte del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti la disoccupazione, ma la Corte non ne esamina il contenuto nel merito perché arresta il giudizio per difetto di notifica.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    È invocato dal ricorrente a sostegno dell’interpretazione della disposizione sulla NASpI; la Corte non affronta la doglianza nel merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge dedotto dall’INPS.

  • art. 149 c.p.c.

    La Corte richiama la notificazione a mezzo posta e afferma che l’avviso di ricevimento è il documento necessario a provarne perfezionamento e contenuto minimo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • Nella notificazione del ricorso per cassazione a mezzo posta, l’avviso di ricevimento è l’unico documento idoneo a provare la consegna del plico, la data della consegna e l’identità del destinatario o del consegnatario.
  • La mancanza della sottoscrizione dell’agente postale sull’avviso di ricevimento comporta l’inesistenza, e non la mera nullità, della notificazione, quando non risulti alcuna attività di consegna del plico imputabile al notificante.
  • Se il ricorso per cassazione non risulta validamente notificato, la Corte deve dichiararne l’inammissibilità senza affrontare i motivi di merito.
  • In assenza di attività difensive delle parti intimate o controricorrenti, può essere esclusa la liquidazione delle spese, restando ferma l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

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