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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36578/2025 del 10/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 27/03/2025, con cui era confermata in parte la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale (artt. 216 primo comma n.1, 219, 223 R.d. 16/03/1942, n.267) a seguito di cessioni a prezzo irrisorio e mancati pagamenti di cespiti tra SKAVEDIL s.r.l. e EDILSCAVI s.r.l. Il ricorrente deduce cinque motivi: (1) mancata motivazione sull'utilizzabilità di intercettazioni acquisite in altro procedimento; (2) carente motivazione circa la qualificazione di Galati come amministratore di fatto (in relazione all'art. 2639 c.c. e relativi elementi probatori); (3) omissione di motivazione sulla conoscibilità, da parte di Galati, delle condotte poste in essere da Mangialavori; (4) insufficiente motivazione sulla natura distrattiva delle cessioni (ramo d'azienda e beni strumentali); (5) omessa o insufficiente motivazione sulla sussistenza della recidiva infraquinquennale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per genericità richiamando la sentenza rescindente e la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cavallo). Ha valutato correttamente, ai limiti della sindacabilità di legittimità, la motivazione della Corte territoriale sulla qualificazione di Galati come amministratore di fatto (ponderando elementi formali e probatori: partecipazione societaria al 75%, precedente carica di amministratore, conversazioni intercettate, controllo effettivo, rapporti tra le società, mancata documentazione di crediti vantati da Galati e mancata azione per il recupero del presunto credito). Ha ritenuto congrua la valutazione sulla conoscibilità delle condotte del coimputato e sull'elemento distrattivo delle cessioni (prezzo irrisorio, mancato pagamento di gran parte del corrispettivo, assenza di ragione economica). Ha altresì confermato la fondatezza della valutazione sulla recidiva, motivata in concreto con riferimento ai precedenti gravi e alla commissione dei fatti in costanza di detenzione. In sintesi: confermata la condanna e le pene accessorie così come rideterminate in sede distrettuale.

Norme richiamate

  • R.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), art. 216 primo comma n.1

    Norma di riferimento per la bancarotta fraudolenta patrimoniale; la corte ha ritenuto integrati gli elementi oggettivi e soggettivi in relazione alle cessioni a prezzo irrisorio e alla sottrazione di beni dall'attivo fallimentare.

  • R.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 219 e 223

    Disposizioni collegate alla responsabilità per operazioni pregiudizievoli e sanzioni; applicate insieme all'art. 216 per la ricostruzione del fatto distrattivo.

  • Codice civile, art. 2558

    Richiamato nel contesto descrittivo della cessione d'azienda (subentro nelle obbligazioni); la cessione avvenne in deroga al subentro nelle obbligazioni secondo la ricostruzione di merito.

  • Codice civile, art. 2560

    Richiamato in relazione all'esclusione dei debiti e degli oneri nella cessione del ramo d'azienda, elemento valutato dalla corte quale indizio della natura fraudolenta dell'operazione.

  • Codice di procedura penale, art. 270

    Rinvio alla questione dell'utilizzabilità di intercettazioni effettuate in altro procedimento; la Corte ha ritenuto la censura generica e richiamato precedenti che consentono l'uso di captazioni se ricorre connessione tra procedimenti.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1 (lett. b) ed e))

    Norme che definiscono i motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione); la Corte ha valutato i motivi e li ha considerati privi dei requisiti di specificità o infondati sul piano della prova di merito.

  • Disp. att. c.p.p., art. 173

    Richiesto dal ricorrente per limitare l'enunciazione dei motivi; la Corte ha trattato i motivi nei limiti consentiti.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il sindacato sulla valutazione delle intercettazioni è limitato: le censure relative alla utilizzabilità devono essere puntuali e non generiche; se esiste connessione tra procedimenti, l'uso delle captazioni può essere ritenuto legittimo.
  • La configurazione dell'amministratore di fatto si basa su un complesso di elementi probatori (partecipazione societaria, precedente ruolo formale, controllo effettivo dell'attività, conversazioni/interazioni che dimostrino direttive e potere di gestione, collegamenti tra società). La valutazione di tali elementi è rimessa al giudice di merito e difficilmente censurabile in cassazione se ben motivata.
  • Per dichiarare una condotta "distrattiva" sono rilevanti: prezzo manifestamente irrisorio nella cessione di ramo d'azienda, esclusione di debiti e obbligazioni, mancato pagamento del corrispettivo e assenza di una plausibile ragione economica; l'esistenza di una società di comodo e il trasferimento degli asset a soggetto privo di debiti sono indici sintomatici.
  • La contestazione della prova basata sulle intercettazioni richiede la dimostrazione di un travisamento concreto e decisivo della prova; la mera proposta di una diversa lettura delle conversazioni non è sufficiente in cassazione.
  • La qualificazione della recidiva deve essere effettuata con una valutazione concreta e individualizzata: il giudice deve motivare la relazione tra precedenti e fatti attuali, tenendo conto della natura e gravità dei reati, della distanza temporale e dell'omogeneità dei comportamenti.

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