Cassazione Civile, Ordinanza n. 05404/2024 del 29/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario. In primo grado il tribunale aveva dichiarato non dovuta alla società la somma risultante dal saldo passivo del conto e aveva rigettato la domanda di ripetizione di indebito proposta dalla società per euro 20.000,00, o per altra somma maggiore o minore accertata. In appello la decisione era stata parzialmente riformata: la corte territoriale, espletata consulenza tecnica contabile, aveva espunto anatocismo, interessi ultralegali e commissione di massimo scoperto, ritenendo che, pur in presenza di documentazione contabile non completa, la società risultasse creditrice della banca per euro 88.666,36 oltre interessi. La banca ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 2697 c.c. per asserita inversione dell'onere della prova e genericità della domanda di ripetizione, perché la controparte non avrebbe indicato i versamenti indebiti né prodotto l'intera serie degli estratti conto; 2) omesso esame di fatto decisivo e adesione acritica alla c.t.u., senza specificare il fatto storico omesso; 3) ulteriore omesso esame di fatto decisivo e violazione dell'art. 2697 c.c., deducendo la presenza di lettere bancarie non esaminate e sostenendo che la domanda della società di compensare il saldo passivo con propri crediti implicasse il riconoscimento del saldo stesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di autosufficienza, osservando inoltre che, in presenza di estratti conto non integralmente prodotti, il giudice di merito può ricostruire i saldi anche tramite altri elementi di prova e mediante consulenza tecnica d'ufficio contabile. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non indicava uno specifico fatto storico decisivo omesso, ma si limitava a contestare la valutazione delle prove e della c.t.u.; la Corte ha ribadito che il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico e non di singoli elementi istruttori. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge e dell'omesso esame, mirava in realtà a una rivalutazione del merito. La banca è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
disciplina l'onere della prova; la Corte esclude che sia stato violato, osservando che le censure della banca in realtà sollecitavano una rivalutazione del materiale probatorio e che, in caso di estratti conto incompleti, il saldo può essere ricostruito anche con altri elementi e con c.t.u.
art. 366 c.p.c.
il ricorso deve essere autosufficiente; la mancanza di trascrizione o indicazione specifica degli atti e delle difese impedisce la valutazione della censura e comporta inammissibilità.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di denunciare genericamente l'omessa valutazione di elementi istruttori o di ottenere una revisione del merito.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
impone al ricorrente di indicare specificamente gli atti e i documenti su cui fonda la censura.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiede il deposito degli atti e documenti necessari a fondare il ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- In materia di ripetizione di indebito e ricostruzione del saldo di conto corrente, la mancata produzione integrale degli estratti conto non impedisce al giudice di merito di accertare i rapporti di dare-avere sulla base degli elementi comunque disponibili, anche avvalendosi di una consulenza tecnica contabile.
- Nel ricorso per cassazione, la censura di violazione dell'onere della prova è inammissibile se non è sorretta da un'adeguata autosufficienza e, in sostanza, mira a contestare la ricostruzione del fatto compiuta dai giudici di merito.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico specifico, decisivo e discusso tra le parti; non è deducibile la mera omessa valutazione di singoli documenti o elementi istruttori.
- Quando la sentenza di merito recepisce le conclusioni di una c.t.u., la critica in cassazione deve confrontarsi con le contestazioni già mosse in sede di merito e indicare puntualmente i passaggi rilevanti dell'elaborato peritale; altrimenti la doglianza si risolve in un inammissibile riesame del merito.
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