Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 57/2026 - Potenza, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) della Determinazione 30 dicembre 2024, n. 1924 della Regione Basilicata-Direzione Generale Ambiente, Territorio ed Energia - Ufficio Energia, recante il rilascio dell’Autorizzazione Unica Regionale ai sensi dell’art. 12, comma 3, del D.Lgs. 387/2003 e dell’art. 5 del D. Lgs. 28/2011, in favore della Policoro Green Società Agricola S.r.l. per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di biometano della potenza di 500 smc/h nel Comune di Policoro (MT), Via Ancona snc (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata del 16 gennaio 2025 n. 4); 2) del Verbale di conclusione della Conferenza Decisoria trasmesso con nota prot. n. 0279323 del 20 dicembre 2024; 3) della Nota prot. n. 38652/2024 del 6 dicembre 2024, acquisita al protocollo regionale n. 0267564 del 09 dicembre 2024, con la quale l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha espresso parere positivo, comunicando che le opere di progetto non interferiscono con aree classificate a rischio e prescrive di attenersi a quanto disposto dall’art. 1, c.8 e dall’art. 4-quater delle Norme di attuazione del vigente PAI; 4) di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali (ivi comprese la Nota della Regione Basilicata 28 settembre 2024 prot. n. 207094, la Nota Regione Basilicata 19 novembre 2024 prot. n. 252268, e la nota del 27.11.2024 dell’Ufficio Pianificazione Territoriale e Paesaggio della Regione, prot. 0258811; Per quanto riguarda i motivi aggiunti: 1) della Determinazione della Regione Basilicata, Direzione Generale dell’Ambiente, Energia e Tutela del Territorio del 13 ottobre 2025 prot. regionale 23BE.2025/D.01504 dell’Ufficio Energia (doc. n. 19) con cui è stata rigettata l’istanza di riesame in autotutela presentata dal Comune di Policoro avverso l’Autorizzazione Unica Regionale n. 1924 del 30.12.2024 ed è stato confermato questo provvedimento con rinnovata motivazione (comunicata il 14 ottobre 2025); 2) del provvedimento della Regione Basilicata, Direzione Generale dell’Ambiente, Energia e Tutela del Territorio del 27.5.2025 prot. n. 125749 (doc. n. 11), recante “invito a formulare la determinazione di competenza”; 3) della nota del 3.9.2025 prot. n. 0200224 della Regione Basilicata-Ufficio Protezione Civile (doc. n. 23); 4) di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali. Nonché degli atti già impugnati con il ricorso straordinario al presidente della repubblica e con l’atto di trasposizione ex art. 48 c.p.a..

Giustizia amministrativa202500171

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata - Potenza, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Autorizzazione Unica Regionale per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di biometano, nonché gli atti della conferenza di servizi e il successivo provvedimento regionale di conferma in autotutela

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (operatore economico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato l'autorizzazione unica regionale rilasciata per un impianto di produzione di biometano da 500 smc/h, deducendo plurimi vizi procedimentali, istruttori e sostanziali. In particolare, ha contestato la mancata convocazione alla conferenza di servizi e la formazione del silenzio-assenso comunale; l'omesso recepimento di prescrizioni archeologiche e dei Vigili del fuoco; l'omessa valutazione di incidenza ambientale per la prossimità a siti Natura 2000; l'inattendibilità della valutazione dell'impatto odorigeno e la mancata considerazione dei profili sanitari, anche ai sensi degli artt. 216 e 217 del r.d. 1265/1934; l'omessa partecipazione del pubblico secondo la Convenzione di Aarhus; carenze nella valutazione dei rischi idrogeologici, alluvionali e connessi alla diga; insufficiente ponderazione degli impatti economico-sociali e paesaggistici; carenze nel piano di approvvigionamento delle biomasse, nel bilancio di massa ed energia e nella gestione delle emissioni; illegittimità della dichiarazione di pubblica utilità; assenza dell'autorizzazione per il collegamento alla rete SNAM; mancata acquisizione dei pareri della Provincia e del Comune; incompatibilità urbanistica dell'impianto con la zona agricola e con le norme comunali sui volumi interrati, sulle sopraelevazioni, sulle distanze dai confini e sulla disponibilità delle aree; omessa VAS e incompetenza comunale a introdurre limiti localizzativi agli impianti da fonti rinnovabili. Con i motivi aggiunti ha contestato anche il provvedimento regionale che, all'esito del procedimento di autotutela, aveva confermato l'autorizzazione con rinnovata motivazione. Un privato intervenuto ad adiuvandum ha sostenuto le ragioni del Comune sulla base della vicinitas e della prossimità della propria attività agricola.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, dichiarando inoltre inammissibile l'intervento ad adiuvandum del privato, perché titolare di un interesse personale, diretto e omogeneo a quello del Comune e quindi tenuto a proporre autonoma impugnazione entro i termini decadenziali. Le censure sulla partecipazione comunale sono state dichiarate improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la Regione, nel procedimento di autotutela, aveva consentito al Comune di formulare il proprio parere e aveva esaminato e confutato le relative obiezioni; sono state comunque ritenute infondate, poiché il Comune aveva avuto conoscenza del procedimento e non aveva attivato alcuna iniziativa per parteciparvi, pur avendo ricevuto la successiva richiesta di determinazioni finali. Il TAR ha ritenuto che le prescrizioni contenute nei pareri archeologico, dei Vigili del fuoco e ambientale fossero recepite per relationem dall'autorizzazione, che richiamava integralmente prescrizioni, osservazioni, pareri e assensi acquisiti. La valutazione di incidenza non era necessaria in assenza di dimostrazione di incidenze significative sui siti Natura 2000; la prossimità ai siti protetti non era sufficiente e la questione era stata comunque considerata dall'Ufficio competente mediante specifiche prescrizioni. Le doglianze tecniche sull'impatto odorigeno, sulle emissioni, sui rischi sanitari e idrogeologici sono state respinte o dichiarate inammissibili perché generiche, non supportate da specifici indici di manifesta illogicità, travisamento o inattendibilità e sostanzialmente dirette a ottenere un sindacato sostitutivo sulle valutazioni tecniche delle amministrazioni competenti. Il potere sindacale previsto dall'art. 217 del r.d. 1265/1934 è stato ritenuto non pertinente e comunque recessivo rispetto agli atti delle autorità tecniche ambientali e sanitarie. La partecipazione del pubblico prevista dalla Convenzione di Aarhus è stata ritenuta azionabile dal Comune per carenza di interesse rispetto a posizioni di terzi e, comunque, non dovuta nella fattispecie, non essendo presente una VIA o una VAS. L'autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. 387/2003 è stata ritenuta idonea a costituire variante urbanistica e a consentire la localizzazione dell'impianto in zona agricola; i Comuni non possono introdurre autonomamente limiti localizzativi agli impianti da fonti rinnovabili, spettando alle Regioni individuare le aree non idonee mediante apposita istruttoria. Non era necessaria una motivazione rafforzata sulla variante né la VAS, in quanto la modifica urbanistica deriva da un provvedimento autorizzatorio relativo a una singola opera avente ex lege effetto di variante. I digestori seminterrati sono stati qualificati come volumi tecnici, è stata ritenuta superata la questione della sopraelevazione dell'edificio uffici mediante prescrizione successiva e sono state considerate dimostrate la disponibilità degli accessi alternativi e la compatibilità delle distanze. Le altre censure sono state respinte per infondatezza, genericità, inconferenza o carenza di interesse. Il Comune è stato condannato a pagare alla società controinteressata 5.000 euro oltre accessori; le spese sono state compensate nei confronti delle altre parti.

Norme richiamate

  • art. 12 d.lgs. 387/2003

    L'Autorizzazione unica regionale per gli impianti da fonti rinnovabili costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e assorbe gli atti di assenso necessari nell'ambito del procedimento unico.

  • art. 12, comma 7, d.lgs. 387/2003

    Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.

    La localizzazione in zona agricola non è di per sé incompatibile con gli impianti da fonti rinnovabili.

  • art. 14-bis l. 241/1990

    L’eventuale mancata comunicazione della determinazione [...] equivalgono ad assenso senza condizioni.

    La mancata determinazione dell'amministrazione invitata alla conferenza può equivalere ad assenso senza condizioni; nel caso concreto, le censure partecipative sono state comunque superate dalla successiva interlocuzione piena con il Comune.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    I doveri di correttezza e leale collaborazione imponevano al Comune, una volta acquisita conoscenza del procedimento, di attivarsi per partecipare o chiedere una proroga dei termini.

  • art. 5, comma 3, d.P.R. 357/1997

    I proponenti [...] di interventi [...] che possono avere incidenze significative sul sito stesso [...] presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare [...] i principali effetti.

    In assenza di interferenza diretta con un sito protetto, la valutazione di incidenza presuppone la dimostrazione della possibile sussistenza di incidenze significative; la mera prossimità non è sufficiente.

  • art. 28 d.lgs. 42/2004

    La verifica preventiva dell'interesse archeologico è stata riferita alla fase esecutiva e non considerata requisito dell'autorizzazione; il relativo obbligo è stato comunque ritenuto recepito per relationem nel provvedimento.

  • artt. 216 e 217 r.d. 1265/1934

    Quando vapori, gas o altre esalazioni [...] possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il sindaco prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno e il pericolo.

    Il potere sindacale in materia di insalubrità è stato ritenuto non pertinente al tipo di impianto e comunque recessivo rispetto ai pareri delle autorità tecniche ambientali e sanitarie.

  • art. 24 d.lgs. 152/2006

    L'obbligo di partecipazione del pubblico alle decisioni ambientali è stato ritenuto predicabile, nell'ordinamento interno, nei casi di VIA o VAS, non ricorrenti nella fattispecie.

  • art. 6, comma 12, d.lgs. 152/2006

    Sono escluse dalla VAS le modifiche dei piani e programmi conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge effetto di variante.

  • art. 2, comma 2, d.lgs. 190/2024

    Gli interventi in questione [...] sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.

    La disciplina conferma la possibilità di ubicare gli impianti da fonti rinnovabili in zone agricole.

  • art. 217 r.d. 1265/1934

    null

  • art. 15.3 d.m. 10 settembre 2010

    La localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili in zone agricole è compatibile con la disciplina di settore.

Massime di principio

  • Nel procedimento di autorizzazione unica per impianti da fonti rinnovabili, l'autorizzazione regionale ex art. 12 del d.lgs. 387/2003 può costituire variante allo strumento urbanistico e consente, nei limiti della disciplina di settore, la localizzazione dell'impianto anche in zona agricola.
  • I Comuni non possono introdurre autonomamente divieti o limiti generali alla localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili; l'individuazione delle aree non idonee spetta alle Regioni, mediante apposita istruttoria e in relazione a specifiche tipologie e dimensioni di impianti.
  • La mera prossimità di un progetto a siti Natura 2000 non dimostra la necessità della valutazione di incidenza: occorre allegare e dimostrare la possibile produzione di incidenze significative sugli obiettivi di conservazione del sito.
  • Il richiamo generale nell'autorizzazione alle prescrizioni, osservazioni, pareri, nulla osta e assensi acquisiti nel procedimento può integrare per relationem il dispositivo e rendere vincolanti le prescrizioni ivi contenute, anche se non trascritte singolarmente.
  • Il giudice amministrativo non può sostituire le proprie valutazioni tecniche a quelle delle amministrazioni competenti; le contestazioni tecniche devono indicare specifici elementi di manifesta illogicità, travisamento, errore sui presupposti, difetto di motivazione o inattendibilità.
  • L'intervento ad adiuvandum è inammissibile quando l'interveniente vanta un interesse personale, diretto e omogeneo a quello del ricorrente principale: in tal caso deve proporre autonoma impugnazione entro il termine decadenziale.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàDestinazioni d'uso e zone omogenee
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniAmbienteUrbanistica e governo del territorio
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.