Ordinanza n. 40/2026 - Catania, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell’autorizzazione “per silentium” per la realizzazione e l’attivazione di impianto di comunicazione elettroniche per le stazioni radio base per le reti di telefonia mobile -multigestore Società INWIT SPA con impianti gestori TELECOM – TIM e VODAFONE SITO INWIT 1522ME via Due Mulini - TIM: MHC7 via Due Mulini – VODAFONE ARM06642 via Milano, Foglio 35, Part. 2021 sub. 2, per violazione degli articoli 44 e 45 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.lgs n. 259/2003), silentemente assentita dal Comune di Barcellona P.G
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Autorizzazione formatasi per silenzio-assenso per la realizzazione e l’attivazione di un impianto di comunicazioni elettroniche costituito da una stazione radio base multigestore
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’autorizzazione formatasi per silentium presso il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, relativa alla realizzazione e all’attivazione di una stazione radio base per reti di telefonia mobile utilizzata da più gestori. È stata dedotta la violazione degli artt. 44 e 45 del d.lgs. 259/2003, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche. Il testo dell’ordinanza non espone ulteriori articolazioni dei motivi né specifiche censure istruttorie, motivazionali o relative all’impatto dell’impianto.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità dell’autorizzazione formatasi per silenzio. Ha ritenuto che le esigenze cautelari dei ricorrenti potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., e ha quindi fissato l’udienza pubblica del 9 settembre 2026 per la trattazione del ricorso. Non è stata concessa né negata espressamente la sospensione dell’efficacia dell’atto, essendo stata adottata la misura processuale della celere fissazione del merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 44 d.lgs. 259/2003
La violazione di tale disposizione è stata dedotta dai ricorrenti in relazione all’autorizzazione per la realizzazione dell’impianto; l’ordinanza non ne esamina nel merito la portata.
art. 45 d.lgs. 259/2003
La violazione di tale disposizione è stata dedotta dai ricorrenti in relazione all’autorizzazione per l’attivazione dell’impianto; l’ordinanza non ne esamina nel merito la portata.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha richiamato la propria giurisdizione e competenza e ha applicato il comma 10 per tutelare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente al giudice, quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate attraverso una sollecita definizione del giudizio, di fissare con ordinanza la data dell’udienza di merito.
Massime di principio
- Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate dalla rapida definizione del giudizio, il giudice amministrativo può applicare l’art. 55, comma 10, c.p.a. fissando direttamente una sollecita udienza pubblica di merito, senza adottare una misura sospensiva dell’atto impugnato.
- L’ordinanza cautelare adottata ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. non definisce la controversia e non comporta una valutazione conclusiva sulla fondatezza dei motivi di ricorso.
- La compensazione delle spese della fase cautelare può essere disposta quando il giudice si limita a fissare rapidamente la trattazione del merito senza decidere definitivamente sulla domanda di annullamento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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