Regolamento (UE) 2022/593
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/593 della Commissione del 1o marzo 2022 relativo all’autorizzazione dell’olio essenziale di litsea come additivo per mangimi destinati ad alcune specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l’olio essenziale di litsea come additivo per mangimi, nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale degli aromatizzanti, per una serie di specie animali indicate in allegato. L’autorizzazione è rilasciata a seguito della rivalutazione prevista dal regolamento (CE) n. 1831/2003, sulla base del parere EFSA che ne conferma la sicurezza alle condizioni d’uso proposte. Il testo disciplina anche il divieto di impiego nell’acqua di abbeveraggio, le condizioni di etichettatura e le misure di protezione per gli utilizzatori, oltre a prevedere un regime transitorio per lo smaltimento delle scorte.
Autorizzazione dell’olio essenziale di litsea come additivo per mangimi, quale additivo organolettico del gruppo degli aromatizzanti, per determinate specie animali e con specifiche condizioni d’uso ed etichettatura.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore mangimistico nell’Unione europea, con riferimento all’immissione sul mercato e all’utilizzo dell’olio essenziale di litsea come additivo per mangimi e delle premiscele, mangimi composti e materie prime che lo contengono. L’autorizzazione riguarda specifiche specie animali elencate nell’allegato: polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso, suini da ingrasso, suinetti, scrofe in lattazione, vitelli (sostituti del latte), vacche da latte, bovini da ingrasso, ovini, caprini, equini, conigli, salmonidi, cani, gatti e pesci ornamentali. Non è autorizzato l’uso dell’additivo come aromatizzante nell’acqua di abbeveraggio; resta invece possibile l’impiego in alimenti composti somministrati nell’acqua. Sono previste misure transitorie per prodotti fabbricati ed etichettati prima di determinate date, fino a esaurimento scorte.
Autorizzazione dell’olio essenziale di litsea come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/593 autorizza l’olio essenziale di litsea come additivo per mangimi, nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale degli aromatizzanti. Il provvedimento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi per l’alimentazione animale e ne prevede la rivalutazione per gli additivi già autorizzati in base alla direttiva 70/524/CEE.
Contesto e base della rivalutazione
L’olio essenziale di litsea era stato in precedenza autorizzato a tempo indeterminato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ed era stato successivamente iscritto nel registro degli additivi come prodotto esistente ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003. Su richiesta del soggetto interessato è stata presentata domanda di rivalutazione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 7 del medesimo regolamento.
Valutazione scientifica e condizioni di sicurezza
L’EFSA, nel parere del 5 maggio 2021, ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, l’olio essenziale di litsea non produce effetti negativi sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. L’Autorità ha tuttavia rilevato che la sostanza deve essere considerata irritante per la pelle e per gli occhi, nonché sensibilizzante per la pelle e le vie respiratorie; per questo motivo la Commissione ritiene necessarie misure di protezione per gli utilizzatori.
Ambito di autorizzazione e specie interessate
L’allegato autorizza l’additivo per numerose specie e categorie animali, tra cui polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso, suini da ingrasso, suinetti, scrofe in lattazione, vitelli, vacche da latte, bovini da ingrasso, ovini, caprini, equini, conigli, salmonidi, cani, gatti e pesci ornamentali. L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.
Limiti d’uso e indicazioni in etichetta
L’allegato stabilisce tenori massimi raccomandati di sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%. Tra i valori indicati figurano, ad esempio, 11 mg per i polli da ingrasso, 16 mg per le galline ovaiole, 23 mg per i suini da ingrasso, 28 mg per le scrofe in lattazione, 48 mg per i vitelli (sostituti del latte), 47 mg per i salmonidi, 50 mg per i cani, 8,5 mg per i gatti e 125 mg per i pesci ornamentali.
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, se il livello d’uso raccomandato riportato in etichetta determina il superamento dei tenori massimi, l’etichetta della premiscela deve riportare il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva.
Esclusione dell’uso nell’acqua di abbeveraggio
La Commissione chiarisce espressamente che l’olio essenziale di litsea non è autorizzato come aromatizzante nell’acqua di abbeveraggio, poiché il regolamento (CE) n. 1831/2003 non consente tale impiego per gli aromatizzanti. Tale esclusione non impedisce, però, l’utilizzo dell’additivo in alimenti composti somministrati nell’acqua.
Protezione degli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire o ridurre i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo in altro modo, è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.
Misure transitorie
Per evitare effetti immediati sulle scorte già prodotte, il regolamento prevede un regime transitorio. La sostanza e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 2 novembre 2022 secondo le norme precedenti possono essere commercializzate e utilizzate fino a esaurimento delle scorte. Per i mangimi composti e le materie prime destinati ad animali da produzione alimentare, il termine è il 2 maggio 2023; per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare, il termine è il 2 maggio 2024.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Le nuove prescrizioni si applicano dal 2 maggio 2022, ferme restando le misure transitorie per i prodotti già immessi sul mercato.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’olio essenziale di litsea, classificato come additivo organolettico e aromatizzante, è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell’allegato. L’autorizzazione deriva dalla valutazione di conformità ai criteri dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Ambito materiale e specie interessate
L’autorizzazione si applica alle specie animali elencate nell’allegato, tra cui specie avicole, suini, ruminanti, equini, conigli, salmonidi, cani, gatti e pesci ornamentali. L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.
Esclusione dell’uso nell’acqua di abbeveraggio
Il regolamento chiarisce che, poiché il regolamento (CE) n. 1831/2003 non consente l’impiego di aromatizzanti nell’acqua di abbeveraggio, l’olio essenziale di litsea non può essere autorizzato per tale uso. Resta però possibile il suo impiego in alimenti composti somministrati nell’acqua.
Condizioni tecniche e di etichettatura
Devono essere indicate nelle istruzioni per l’uso le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’etichetta dell’additivo deve riportare i tenori massimi raccomandati di sostanza attiva per kg di mangime completo al 12% di umidità, con valori differenziati per ciascuna specie o categoria indicata in allegato. Se il livello d’uso raccomandato della premiscela comporta il superamento di tali livelli, l’etichetta della premiscela deve indicare gruppo funzionale, numero di identificazione, nome e quantità aggiunta di sostanza attiva.
Tutela della salute degli utilizzatori
Poiché EFSA ha qualificato l’olio essenziale di litsea come irritante per pelle e occhi e come sensibilizzante cutaneo e respiratorio, gli operatori del settore mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per ridurre i rischi da inalazione e da contatto cutaneo o oculare. Se tali rischi non possono essere eliminati o minimizzati, l’uso richiede dispositivi di protezione individuale, inclusi protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.
Misure transitorie
Le sostanze e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 2 novembre 2022 secondo le norme precedenti possono essere commercializzate e utilizzate fino a esaurimento scorte. I mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima del 2 maggio 2023, possono anch’essi essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte. Per gli animali non da produzione alimentare, la medesima possibilità vale per i prodotti fabbricati ed etichettati prima del 2 maggio 2024.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Le nuove prescrizioni si applicano dal 2 maggio 2022, con i periodi transitori previsti per i prodotti già immessi sul mercato.
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