Regolamento (UE) 2022/350
Regolamento (UE) 2022/350 del Consiglio del 1o marzo 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rafforza il regime sanzionatorio già previsto dal regolamento (UE) n. 833/2014 contro le azioni della Russia che destabilizzano l’Ucraina. In particolare, vieta agli operatori dell’Unione la radiodiffusione e la distribuzione dei contenuti di specifici organi di informazione russi, sospendendo anche licenze, autorizzazioni e accordi di trasmissione. La misura è motivata dalla necessità di contrastare la propaganda e la disinformazione ritenute minacce all’ordine pubblico e alla sicurezza dell’Unione, pur nel rispetto della libertà di espressione e informazione.
Modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 introducendo il divieto di radiodiffusione e di distribuzione di determinati organi di informazione russi elencati in un nuovo allegato XV.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori nell’Unione europea che diffondono, agevolano o concorrono alla diffusione dei contenuti delle persone giuridiche, entità od organismi elencati nell’allegato XV del regolamento (UE) n. 833/2014, inclusi i servizi tramite cavo, satellite, IP-TV, fornitori di servizi internet, piattaforme o applicazioni di condivisione video, siano esse nuove o preinstallate. Si applica altresì alle licenze o autorizzazioni di radiodiffusione e agli accordi di trasmissione e distribuzione conclusi con tali soggetti. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Restano ferme le altre attività non riconducibili alla radiodiffusione, come ricerca e interviste, nonché il rispetto dei diritti e principi della Carta e delle costituzioni nazionali nei rispettivi ambiti di applicazione.
Regolamento (UE) 2022/350 del Consiglio: restrizioni alla radiodiffusione di organi di informazione russi
Il regolamento modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 nel quadro delle misure restrittive adottate dall’Unione in risposta alle azioni della Federazione russa contro l’Ucraina. La misura si inserisce in un contesto di contrasto alla propaganda e alla disinformazione considerate strumentali alla destabilizzazione dell’Ucraina, dei paesi limitrofi e dell’Unione.
Contesto e finalità
I considerando richiamano la condanna dell’aggressione militare russa da parte del Consiglio europeo e la necessità di adottare ulteriori sanzioni individuali ed economiche. Il regolamento afferma che alcuni organi di informazione sotto controllo della leadership russa svolgono un ruolo essenziale nella promozione e nel sostegno dell’aggressione e nella diffusione di campagne di disinformazione, rappresentando una minaccia all’ordine pubblico e alla sicurezza dell’Unione.
Ambito materiale delle nuove restrizioni
La novità centrale è l’inserimento dell’articolo 2 septies nel regolamento (UE) n. 833/2014. La norma vieta agli operatori dell’Unione la radiodiffusione dei contenuti delle entità elencate nell’allegato XV, nonché ogni forma di agevolazione o concorso alla loro diffusione. Il divieto comprende espressamente la trasmissione o distribuzione tramite cavo, satellite, IP-TV, fornitori di servizi internet e piattaforme o applicazioni di condivisione video, sia nuove sia preinstallate.
Sospensione di licenze e accordi
Oltre al divieto di diffusione, sono sospese tutte le licenze o autorizzazioni di radiodiffusione e tutti gli accordi di trasmissione e distribuzione conclusi con i soggetti elencati nell’allegato XV. Ciò comporta un blocco immediato dei rapporti contrattuali e amministrativi funzionali alla loro presenza nei mercati audiovisivi dell’Unione.
Soggetti colpiti
L’allegato XV identifica espressamente i media interessati: RT — Russia Today English, RT — Russia Today UK, RT — Russia Today Germany, RT — Russia Today France, RT — Russia Today Spanish e Sputnik. La misura ha quindi natura selettiva e colpisce specifici organi di informazione riconducibili alla Federazione russa.
Clausola anti-elusione e coordinamento con altre disposizioni del regolamento
L’articolo 12 viene sostituito per rafforzare il divieto di elusione: è vietata la partecipazione consapevole e intenzionale ad attività volte a eludere i divieti del regolamento, anche mediante interposizione soggettiva o sfruttando le eccezioni previste da diverse disposizioni. Inoltre, l’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), è aggiornato per ricomprendere anche i soggetti dell’allegato XV nel perimetro delle disposizioni richiamate.
Diritti fondamentali e attività diverse dalla radiodiffusione
Il regolamento precisa che le misure devono essere lette in coerenza con i diritti e le libertà fondamentali della Carta, in particolare libertà di espressione e informazione, libertà d’impresa e diritto di proprietà. Per questo motivo, il divieto riguarda la radiodiffusione, ma non impedisce agli organi di informazione interessati e al loro personale di svolgere nell’Unione altre attività, come ricerca e interviste. Viene inoltre ribadito che restano fermi l’obbligo di rispettare i diritti, le libertà e i principi di cui all’articolo 6 TUE e le costituzioni degli Stati membri nei rispettivi ambiti di applicazione.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La misura è quindi immediatamente operativa e richiede adeguamento senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Divieto di radiodiffusione dei media elencati
Inserito l’articolo 2 septies nel regolamento (UE) n. 833/2014. È vietata agli operatori la radiodiffusione, il conferimento della capacità di diffondere, l’agevolazione della radiodiffusione o ogni altro concorso alla diffusione dei contenuti delle persone giuridiche, entità od organismi elencati nell’allegato XV, anche tramite cavo, satellite, IP-TV, fornitori di servizi internet e piattaforme o applicazioni di condivisione video, nuove o preinstallate.
Sospensione di licenze, autorizzazioni e accordi
Sono sospese qualsiasi licenza o autorizzazione di radiodiffusione e qualsiasi accordo di trasmissione e distribuzione con i soggetti elencati nell’allegato XV.
Estensione delle clausole di non elusione e dei rinvii soggettivi
L’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), è modificato per includere anche i soggetti elencati nell’allegato XV tra quelli rilevanti ai fini delle disposizioni del regolamento. L’articolo 12 è sostituito per vietare la partecipazione consapevole e intenzionale ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto di eludere i divieti, anche agendo come sostituto o a vantaggio dei soggetti interessati e utilizzando le eccezioni previste in varie disposizioni del regolamento.
Nuovo allegato XV con l’elenco dei soggetti colpiti
È aggiunto l’allegato XV con l’elenco delle persone giuridiche, entità od organismi soggetti al divieto: RT — Russia Today English, RT — Russia Today UK, RT — Russia Today Germany, RT — Russia Today France, RT — Russia Today Spanish e Sputnik.
Entrata in vigore e applicazione immediata
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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