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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/334

Regolamento (UE) 2022/334 del Consiglio del 28 febbraio 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

Normativa europea32022R0334

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rafforza il quadro sanzionatorio dell’UE contro la Russia, dando attuazione a nuove misure restrittive adottate con la decisione (PESC) 2022/335. Introduce il divieto di ingresso, decollo e sorvolo nello spazio aereo dell’Unione per determinati aeromobili collegati alla Russia e vieta le operazioni con la Banca centrale di Russia. Prevede limitate deroghe per emergenze e per autorizzazioni motivate da esigenze umanitarie o di stabilità finanziaria. Inoltre rafforza il divieto di elusione delle misure restrittive.

Modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 introducendo nuovi divieti restrittivi nei confronti di vettori aerei russi e di aeromobili collegati alla Russia, nonché il divieto di operazioni con la Banca centrale di Russia.

Ambito di applicazione

Si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione e, per effetto della diretta applicabilità del regolamento, a tutti i soggetti tenuti al rispetto delle misure restrittive nell’UE. Riguarda in particolare i vettori aerei russi, gli aeromobili immatricolati in Russia e gli aeromobili non immatricolati in Russia ma posseduti, noleggiati o altrimenti controllati da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi russi, oltre alle operazioni relative alla gestione delle riserve e delle attività della Banca centrale di Russia. Sono previste eccezioni limitate per atterraggi o sorvoli di emergenza e autorizzazioni delle autorità competenti per fini umanitari o per altre finalità coerenti con gli obiettivi del regolamento.

Modifica del regolamento (UE) n. 833/2014 in materia di misure restrittive contro la Russia

Il regolamento (UE) 2022/334 del Consiglio interviene sul regolamento (UE) n. 833/2014 per dare attuazione, in forma direttamente applicabile negli Stati membri, alle ulteriori misure restrittive adottate dall’UE nei confronti della Russia in risposta alle azioni che destabilizzano la situazione in Ucraina. Il testo si concentra su due direttrici principali: il blocco dello spazio aereo dell’Unione per taluni aeromobili collegati alla Russia e il divieto di operazioni con la Banca centrale di Russia.

Ambito soggettivo e oggettivo

Le misure riguardano i vettori aerei russi, definiti come imprese di trasporto aereo titolari di licenza di esercizio valida o documento equivalente rilasciati dalle autorità competenti della Federazione russa, nonché gli aeromobili immatricolati in Russia o comunque non immatricolati in Russia ma posseduti, noleggiati o altrimenti controllati da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi russi. Sul versante finanziario, il divieto colpisce tutte le operazioni relative alla gestione delle riserve e delle attività della Banca centrale di Russia, incluse quelle effettuate tramite soggetti che agiscono per suo conto o sotto la sua direzione.

Divieto di utilizzo dello spazio aereo dell’Unione

L’articolo 3 quinquies introduce il divieto per gli aeromobili indicati di atterrare, decollare o sorvolare il territorio dell’Unione. La disposizione opera anche quando l’aeromobile è impiegato da vettori russi in contesti di code-sharing o blocked-space. Il divieto è formulato in termini ampi e mira a impedire l’accesso allo spazio aereo dell’Unione a mezzi aerei riconducibili alla Russia secondo i criteri previsti dal regolamento.

Sono tuttavia previste due categorie di eccezioni:

  • atterraggio di emergenza o sorvolo di emergenza, che non rientrano nel divieto;
  • autorizzazione delle autorità competenti quando atterraggio, decollo o sorvolo siano necessari per scopi umanitari o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi del regolamento.

Le autorizzazioni concesse devono essere comunicate dagli Stati membri interessati agli altri Stati membri e alla Commissione entro due settimane dal rilascio.

Attuazione e controllo dei piani di volo

L’articolo 3 sexies attribuisce un ruolo specifico al gestore della rete nominato ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2019/709. Tale soggetto deve supportare Commissione e Stati membri nell’attuazione e nel rispetto del divieto di cui all’articolo 3 quinquies. In concreto, deve respingere i piani di volo che evidenzino l’intenzione di svolgere, nello spazio aereo sovrastante il territorio dell’Unione, attività in violazione del regolamento o di altre misure di sicurezza in vigore, in modo da impedire l’autorizzazione al volo. È inoltre tenuto a trasmettere periodicamente relazioni alla Commissione e agli Stati membri, basate sull’analisi dei piani di volo.

Divieto di operazioni con la Banca centrale di Russia

L’articolo 5 bis è integrato con nuovi paragrafi che vietano tutte le operazioni relative alla gestione delle riserve e delle attività della Banca centrale di Russia. Il divieto si estende anche alle operazioni effettuate con persone giuridiche, entità od organismi che agiscono per conto o sotto la direzione della banca centrale russa.

È prevista una deroga limitata: le autorità competenti possono autorizzare un’operazione solo se strettamente necessaria per la stabilità finanziaria dell’Unione nel suo insieme o dello Stato membro interessato. In tal caso, lo Stato membro interessato deve informare immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione della propria intenzione di rilasciare l’autorizzazione.

Divieto di elusione delle misure restrittive

L’articolo 12 è sostituito per rafforzare la clausola antielusione. È vietato partecipare, consapevolmente e intenzionalmente, ad attività dirette o idonee a eludere i divieti del regolamento. Il divieto comprende anche l’agire come sostituto dei soggetti destinatari delle misure o il trarre vantaggio dalle eccezioni previste dal regolamento in relazione a specifici articoli e paragrafi richiamati espressamente nella norma.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Definizione di "vettore aereo russo"

All’articolo 1 del regolamento (UE) n. 833/2014 è inserita la lettera r), che definisce come vettore aereo russo l’impresa di trasporto aereo titolare di una licenza di esercizio valida o documento equivalente rilasciati dalle competenti autorità della Federazione russa.

Divieto di atterraggio, decollo e sorvolo

È introdotto l’articolo 3 quinquies: è vietato a qualsiasi aeromobile operato da vettori russi, anche in code-sharing o blocked-space, a qualsiasi aeromobile immatricolato in Russia e a qualsiasi aeromobile non immatricolato in Russia ma posseduto, noleggiato o altrimenti controllato da soggetti russi, atterrare nel territorio dell’Unione, decollare dal territorio dell’Unione o sorvolarlo.

Eccezioni per emergenza e autorizzazioni

Il divieto di cui all’articolo 3 quinquies non si applica in caso di atterraggio di emergenza o di sorvolo di emergenza. Le autorità competenti possono inoltre autorizzare atterraggio, decollo o sorvolo se necessari per scopi umanitari o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi del regolamento. Le autorizzazioni rilasciate devono essere comunicate agli altri Stati membri e alla Commissione entro due settimane.

Ruolo del gestore della rete e controllo dei piani di volo

È introdotto l’articolo 3 sexies: il gestore della rete nominato dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/709 sostiene Commissione e Stati membri nell’attuazione dell’articolo 3 quinquies e respinge i piani di volo che indichino attività contrarie al regolamento o ad altre misure di sicurezza in vigore. Deve inoltre trasmettere periodicamente relazioni sull’attuazione basate sull’analisi dei piani di volo.

Divieto di operazioni con la Banca centrale di Russia

All’articolo 5 bis sono aggiunti i paragrafi 4, 5 e 6: sono vietate tutte le operazioni relative alla gestione delle riserve e delle attività della Banca centrale di Russia, comprese quelle con persone giuridiche, entità o organismi che agiscono per conto o sotto la sua direzione. Le autorità competenti possono autorizzare operazioni strettamente necessarie alla stabilità finanziaria dell’Unione nel suo insieme o dello Stato membro interessato, con obbligo di informare immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione dell’intenzione di rilasciare l’autorizzazione.

Divieto di elusione

L’articolo 12 è sostituito: è vietato partecipare, consapevolmente e intenzionalmente, ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto di eludere i divieti del regolamento, anche agendo come sostituto dei soggetti colpiti dalle misure o agendo a loro vantaggio utilizzando le eccezioni previste in specifiche disposizioni del regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzionipolitica estera e di sicurezza comunetrasporti aereimercati finanziarimisure restrittive internazionali

Testo integrale

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