Regolamento (UE) 2022/1490
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1490 della Commissione del 1o marzo 2022 relativo all’autorizzazione dell’olio essenziale di limone estratto a freddo, della frazione residua della distillazione di olio di limone estratto a freddo, dell’olio essenziale di limone distillato (frazione volatile) e dell’olio essenziale di lime distillato come additivi per mangimi destinati a determinate specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza quattro additivi aromatizzanti di origine agrumaria per l’alimentazione animale, a seguito della rivalutazione prevista dal regolamento (CE) n. 1831/2003. La Commissione recepisce il parere EFSA, che ne ha confermato la sicurezza alle condizioni d’uso previste, ma ha evidenziato rischi per gli utilizzatori e la necessità di misure di protezione. L’atto stabilisce specie target, tenori massimi, modalità di impiego, divieti specifici e un regime transitorio per l’adeguamento degli operatori.
Autorizzazione, a determinate condizioni, di quattro oli essenziali di agrumi come additivi organolettici aromatizzanti per mangimi destinati a specifiche specie animali.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi e all’immissione sul mercato e all’uso, nell’Unione europea, dell’olio essenziale di limone estratto a freddo, della frazione residua della distillazione di olio di limone estratto a freddo, dell’olio essenziale di limone distillato (frazione volatile) e dell’olio essenziale di lime distillato, classificati nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale degli aromatizzanti. L’autorizzazione riguarda solo le specie e categorie animali elencate nell’allegato; non copre l’uso nell’acqua di abbeveraggio, né l’impiego per animali da compagnia e pesci ornamentali per talune sostanze, per i quali non è stata ritenuta dimostrata la sicurezza. Sono previste disposizioni transitorie per prodotti, premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi prodotti ed ეტichettati prima delle date indicate.
Autorizzazione dell’olio essenziale di limone estratto a freddo, della frazione residua della distillazione di olio di limone estratto a freddo, dell’olio essenziale di limone distillato (frazione volatile) e dell’olio essenziale di lime distillato come additivi per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1490 della Commissione autorizza quattro sostanze di origine agrumaria come additivi per mangimi, nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale degli aromatizzanti. L’intervento deriva dalla rivalutazione prevista dal regolamento (CE) n. 1831/2003 per gli additivi già autorizzati in passato ai sensi della direttiva 70/524/CEE.
Contesto normativo e valutazione scientifica
Dai considerando emerge che le sostanze erano già autorizzate a tempo indeterminato per tutte le specie animali e successivamente iscritte nel registro degli additivi come prodotti esistenti. A seguito della domanda di rivalutazione presentata ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, l’EFSA ha espresso parere favorevole il 18 marzo 2021.
L’Autorità ha ritenuto che, alle condizioni d’uso proposte, gli additivi non producano effetti negativi su salute degli animali, salute dei consumatori o ambiente. Ha però evidenziato che per animali d’affezione, in particolare animali da compagnia e pesci ornamentali, non era possibile trarre conclusioni per alcune sostanze, poiché tali specie non sono di norma esposte agli additivi considerati; per questo motivo tali impieghi non sono stati autorizzati per le sostanze interessate.
Ambito dell’autorizzazione e limiti di impiego
L’articolo 1 autorizza le sostanze soltanto alle condizioni dell’allegato. L’uso nell’acqua di abbeveraggio è escluso, poiché il regolamento (CE) n. 1831/2003 non consente l’impiego di aromatizzanti in tale forma. La Commissione precisa tuttavia che il divieto non impedisce l’utilizzo degli additivi in mangimi composti somministrati nell’acqua.
L’allegato definisce per ciascun additivo:
- specie o categorie animali destinatarie;
- tenore massimo nel mangime completo con umidità al 12%;
- condizioni di impiego in premiscela;
- specifiche chimiche della sostanza attiva;
- metodo di analisi;
- fine del periodo di autorizzazione, fissato al 29 settembre 2032.
Profili di sicurezza e misure per gli utilizzatori
L’EFSA ha qualificato le sostanze come sensibilizzanti cutanei e irritanti per pelle, occhi e vie respiratorie; per l’olio essenziale di limone estratto a freddo e la relativa frazione residua ha inoltre segnalato la presenza di furocumarine con possibile fototossicità. In conseguenza di tali rilievi, l’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per ridurre i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare.
Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo con le misure organizzative, gli additivi e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, compresi mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.
Modalità tecniche di impiego
Per tutti i prodotti autorizzati, l’allegato stabilisce che l’additivo debba essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Le istruzioni d’uso devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.
È inoltre ammessa la miscela con altri additivi botanici, ma solo a condizione che i livelli di perillaldeide, furocumarine e metossicumarine nei mangimi e nelle materie prime restino inferiori a quelli che si avrebbero con l’uso del solo additivo al livello massimo o raccomandato per la specie o categoria interessata.
Specie interessate e tenori massimi
L’allegato prevede autorizzazioni differenziate per specie o categorie animali, tra cui polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, galline ovaiole, suini da ingrasso, suinetti, scrofe, vitelli, bovini da ingrasso, vacche da latte, ovini/caprini, cavalli, conigli, salmonidi, pesci ornamentali, cani e gatti, a seconda dell’additivo considerato.
Per ciascuna sostanza sono indicati specifici limiti massimi di impiego nel mangime completo. In particolare, il contenuto è espresso in mg di sostanza attiva per kg di mangime completo con umidità del 12% e varia secondo l’additivo e la specie target.
Metodo di analisi
Il regolamento richiama, per la quantificazione del marcatore fitochimico d-limonene nell’additivo o nella miscela di aromatizzanti, la gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID), secondo la norma ISO 855. Sono inoltre richiamate le informazioni del laboratorio di riferimento della Commissione per i metodi analitici.
Misure transitorie
L’articolo 2 introduce un regime transitorio per consentire agli operatori di adeguarsi alle nuove condizioni autorizzative.
- Le sostanze e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 29 marzo 2023, conformemente alle regole previgenti, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento scorte.
- I mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima del 29 settembre 2023 secondo le norme precedenti, possono anch’essi essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento scorte.
- Per i mangimi composti e le materie prime destinati ad animali non da produzione alimentare, il termine transitorio è fissato al 29 settembre 2024.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La Commissione segnala inoltre che le misure adottate sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Disposizioni principali
Autorizzazione degli additivi
L’articolo 1 autorizza, come additivi per l’alimentazione animale, le sostanze elencate nell’allegato, appartenenti alla categoria "additivi organolettici" e al gruppo funzionale "aromatizzanti", alle condizioni ivi previste.
Esclusione dell’uso nell’acqua di abbeveraggio
Dai considerando emerge che l’utilizzo di questi aromatizzanti nell’acqua di abbeveraggio non è autorizzato dal regolamento (CE) n. 1831/2003; pertanto la Commissione non ne consente l’impiego in tale forma, pur precisando che ciò non esclude l’uso in mangimi composti somministrati nell’acqua.
Condizioni di sicurezza e protezione degli utilizzatori
L’EFSA ha concluso che, alle condizioni proposte, gli additivi non incidono negativamente su salute animale, consumatori e ambiente, ma possono essere sensibilizzanti cutanei e irritanti per pelle, occhi e vie respiratorie; per l’olio essenziale di limone estratto a freddo e la relativa frazione residua è segnalata anche la presenza di furocumarine con possibile fototossicità. L’allegato impone agli operatori procedure organizzative e, se necessario, dispositivi di protezione individuale per prevenire rischi da inalazione e contatto cutaneo/oculare.
Specie autorizzate, tenori e durata dell’autorizzazione
L’allegato fissa per ciascun additivo specie o categorie animali, tenori massimi nel mangime completo (umidità 12%) e fine del periodo di autorizzazione, pari al 29 settembre 2032 per tutte le sostanze autorizzate. Per alcune specie sono previste differenziazioni tra animali da produzione alimentare e non da produzione alimentare.
Modalità di impiego e combinazione con altri additivi botanici
Gli additivi devono essere incorporati nei mangimi sotto forma di premiscela; nelle istruzioni per l’uso devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. È consentita la miscela con altri additivi botanici a condizione che i livelli di perillaldeide, furocumarine e metossicumarine nei mangimi restino inferiori a quelli risultanti dall’impiego del solo additivo al livello massimo o raccomandato.
Metodo di analisi
Per la quantificazione del marcatore fitochimico d-limonene nell’additivo per mangimi o nella miscela di aromatizzanti è indicata la gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID) secondo la norma ISO 855.
Misure transitorie
L’articolo 2 consente la commercializzazione e l’uso fino a esaurimento scorte di sostanze e premiscele prodotte ed etichettate prima del 29 marzo 2023 in conformità alle norme previgenti. Per mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, la soglia è il 29 settembre 2023; per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare, il 29 settembre 2024.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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