Regolamento (UE) 2022/345
Regolamento (UE) 2022/345 del Consiglio del 1o marzo 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rafforza il quadro sanzionatorio dell’Unione nei confronti della Russia, modificando il regolamento (UE) n. 833/2014. Introduce il divieto di prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria a determinati enti russi, vieta investimenti e contributi a progetti cofinanziati dal Fondo russo per gli investimenti diretti, e proibisce la vendita o esportazione di banconote denominate in euro verso la Russia, con limitate deroghe. Aggiorna inoltre le regole sullo scambio di informazioni tra autorità competenti e amplia il divieto antielusione.
Modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 introducendo ulteriori misure restrittive contro la Russia, in particolare sul settore finanziario, sui finanziamenti al Fondo russo per gli investimenti diretti e sulla fornitura di banconote in euro.
Ambito di applicazione
Si applica a tutte le persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti al regolamento (UE) n. 833/2014, con particolare rilievo per operatori finanziari, esportatori, soggetti che prestano servizi di messaggistica finanziaria e soggetti coinvolti in investimenti o contribuzioni in progetti cofinanziati dal Fondo russo per gli investimenti diretti. Le misure riguardano la Russia, persone o entità stabilite in Russia, il governo russo, la banca centrale russa e i soggetti elencati nell’allegato XIV. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; alcune misure si applicano dal 12 marzo 2022.
Misure restrittive nei confronti della Russia: modifica del regolamento (UE) n. 833/2014
Il regolamento (UE) 2022/345 del Consiglio modifica il quadro sanzionatorio già previsto dal regolamento (UE) n. 833/2014, in attuazione della decisione (PESC) 2022/346. La finalità è rafforzare la pressione restrittiva nei confronti della Russia in considerazione delle azioni che destabilizzano la situazione in Ucraina, assicurando al contempo l’applicazione uniforme delle misure in tutti gli Stati membri.
Scambio di informazioni e cooperazione tra autorità
L’articolo 2 quinquies è riscritto per rafforzare il coordinamento tra autorità nazionali e Commissione. Le autorità competenti devono scambiarsi le informazioni sulle autorizzazioni concesse e sui dinieghi emessi ai sensi degli articoli 2, 2 bis e 2 ter, utilizzando il sistema elettronico previsto dall’articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/821. Inoltre, la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, può scambiare informazioni con i paesi partner, anche in base alla reciprocità, per sostenere l’efficacia e la coerenza delle misure di controllo delle esportazioni.
Divieto di investimenti nel Fondo russo per gli investimenti diretti
All’articolo 2 sexies vengono introdotti due nuovi paragrafi. In via generale, è vietato investire, partecipare o contribuire in altro modo a progetti cofinanziati dal Fondo russo per gli investimenti diretti. È però prevista una deroga autorizzatoria: le autorità competenti possono consentire, a condizioni ritenute appropriate, la partecipazione o il contributo se l’operazione è dovuta a contratti conclusi prima del 2 marzo 2022, oppure a contratti accessori necessari per eseguire tali contratti.
Servizi specializzati di messaggistica finanziaria
Il nuovo articolo 5 nonies introduce, a partire dal 12 marzo 2022, il divieto di prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria utilizzati per scambiare dati finanziari a favore dei soggetti elencati nell’allegato XIV. Il divieto si estende anche alle persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia i cui diritti di proprietà siano direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un’entità inclusa nel medesimo allegato.
Banconote denominate in euro
L’articolo 5 decies vieta la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di banconote denominate in euro verso la Russia o a favore di qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, incluso il governo russo e la banca centrale russa, nonché per un uso in Russia. Le eccezioni sono limitate ai casi in cui l’operazione sia necessaria per uso personale di persone fisiche che si recano in Russia e dei familiari stretti che le accompagnano, oppure per scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari e di organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in base al diritto internazionale.
Divieto di elusione
L’articolo 12 viene sostituito per rafforzare la clausola antielusione. È vietato partecipare, consapevolmente e intenzionalmente, ad attività che abbiano l’obiettivo o l’effetto di eludere i divieti del regolamento, anche quando il soggetto agisca come sostituto delle persone, entità o organismi colpiti dalle misure restrittive o tragga vantaggio dalle eccezioni previste da varie disposizioni, tra cui quelle relative al divieto di investimenti, ai divieti settoriali e al nuovo divieto sui servizi di messaggistica finanziaria e sulle banconote in euro.
Allegato XIV e soggetti interessati
Il regolamento aggiunge un nuovo allegato XIV al regolamento (UE) n. 833/2014. L’elenco comprende, tra gli altri, Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Bank Rossiya, Sovcombank, VNESHECONOMBANK (VEB) e VTB BANK. L’inclusione in tale elenco è rilevante ai fini dell’applicazione del divieto di cui all’articolo 5 nonies.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Scambio di informazioni sulle autorizzazioni
L’articolo 2 quinquies, paragrafi 1 e 4, è sostituito: le autorità competenti devono scambiare informazioni sulle autorizzazioni concesse e sui dinieghi emessi ai sensi degli articoli 2, 2 bis e 2 ter con gli altri Stati membri e la Commissione, usando il sistema elettronico di cui all’articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/821. La Commissione, in consultazione con gli Stati membri, può inoltre scambiare informazioni con i paesi partner, anche sulla base della reciprocità, per sostenere l’efficacia e l’applicazione coerente delle misure di controllo delle esportazioni.
Divieto di investire nel Fondo russo per gli investimenti diretti
All’articolo 2 sexies sono aggiunti i paragrafi 3 e 4: è vietato investire, partecipare o contribuire in altro modo a progetti cofinanziati dal Fondo russo per gli investimenti diretti. Le autorità competenti possono autorizzare, a condizioni ritenute appropriate, una partecipazione o un contributo solo se derivano da contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o da contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.
Divieto di servizi specializzati di messaggistica finanziaria
È inserito l’articolo 5 nonies: a partire dal 12 marzo 2022 è vietato prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria, utilizzati per scambiare dati finanziari, alle persone giuridiche, entità o organismi elencati nell’allegato XIV, nonché a soggetti stabiliti in روسيا i cui diritti di proprietà siano direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un’entità elencata in tale allegato.
Divieto di fornire banconote in euro
È inserito l’articolo 5 decies: è vietato vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate in euro alla Russia o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, incluso il governo russo e la banca centrale russa, o per un uso in Russia. Il divieto non si applica se l’operazione è necessaria per uso personale di persone fisiche che si recano in Russia e dei familiari stretti che le accompagnano, oppure per scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità ai sensi del diritto internazionale.
Divieto antielusione
L’articolo 12 è sostituito e vieta di partecipare, consapevolmente e intenzionalmente, ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto di eludere i divieti previsti dal regolamento, anche agendo come sostituto dei soggetti colpiti dalle sanzioni o agendo a loro vantaggio mediante l’uso delle eccezioni previste da varie disposizioni, tra cui l’articolo 2 sexies, paragrafo 4, e gli articoli 5, 5 bis, 5 ter, 5 sexies, 5 septies, 5 nonies e 5 decies.
Elenco dei soggetti sanzionati
L’allegato del regolamento è aggiunto come allegato XIV al regolamento (UE) n. 833/2014 e contiene l’elenco delle persone, entità e organismi destinatari del divieto di cui all’articolo 5 nonies, tra cui Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Bank Rossiya, Sovcombank, VNESHECONOMBANK (VEB) e VTB BANK.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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