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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/347

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/347 della Commissione del 1o marzo 2022 relativo all’autorizzazione dell’olio essenziale di petitgrain di arancio amaro come additivo per mangimi destinati a determinate specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0347

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza l’olio essenziale di petitgrain di arancio amaro come additivo per mangimi, a seguito della rivalutazione prevista dal regolamento (CE) n. 1831/2003. L’autorizzazione è concessa per specifiche specie animali e include condizioni precise su modalità di impiego, etichettatura, tenori massimi raccomandati e misure di protezione per gli utilizzatori. Sono inoltre previste norme transitorie per consentire l’esaurimento delle scorte di prodotti già conformi alla disciplina precedente.

Autorizzazione dell’olio essenziale di petitgrain di arancio amaro come additivo per mangimi per determinate specie animali, con condizioni d’uso e misure transitorie.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione europea che immettono sul mercato o utilizzano l’olio essenziale di petitgrain di arancio amaro, classificato come additivo organolettico nel gruppo funzionale degli aromatizzanti. L’autorizzazione riguarda le specie animali elencate in allegato (tra cui polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso, suini, bovini, ovini/caprini, cavalli, conigli, salmonidi, cani, gatti e pesci ornamentali) e si applica alle condizioni tecniche ed etichettatura indicate nell’allegato. È escluso l’uso come aromatizzante nell’acqua di abbeveraggio; resta tuttavia consentito l’impiego in mangimi composti somministrati nell’acqua. Sono previste disposizioni transitorie per prodotti già fabbricati ed etichettati prima delle date indicate.

Autorizzazione dell’olio essenziale di petitgrain di arancio amaro come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/347 della Commissione autorizza, a seguito di rivalutazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, l’olio essenziale di petitgrain di arancio amaro come additivo per mangimi. La misura prende atto del parere EFSA del 5 maggio 2021, che considera la sostanza sicura per animali, consumatori e ambiente alle condizioni d’uso proposte, ma segnala anche rischi di irritazione e sensibilizzazione per gli utilizzatori.

Quadro normativo e presupposti dell’autorizzazione

La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi per l’alimentazione animale e la rivalutazione degli additivi già autorizzati in base alla direttiva 70/524/CEE. L’olio essenziale di petitgrain di arancio amaro era già autorizzato a tempo indeterminato per tutte le specie animali e inserito nel registro degli additivi come prodotto esistente; la domanda presentata riguarda la sua rivalutazione per tutte le specie animali.

Ambito di autorizzazione e categoria funzionale

L’additivo è autorizzato nella categoria degli "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale "aromatizzanti". L’allegato individua la sostanza come "olio essenziale di petitgrain di arancio amaro" ottenuto dalle foglie di Citrus aurantium L., in forma liquida, con specificazione della composizione caratteristica e dei riferimenti identificativi (numero CAS, EINECS, FEMA e CoE). La Commissione precisa che l’utilizzo nell’acqua di abbeveraggio non è consentito, in quanto il regolamento (CE) n. 1831/2003 non autorizza gli aromatizzanti in tale matrice; resta comunque possibile l’uso in mangimi composti somministrati nell’acqua.

Specie destinatarie e condizioni d’uso

L’autorizzazione riguarda un ampio elenco di specie animali, tra cui polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso, suini, suinetti, scrofe in lattazione, vitelli, vacche da latte, bovini da ingrasso, ovini/caprini, cavalli, conigli, salmonidi, cani, gatti e pesci ornamentali. L’allegato fissa per ciascuna specie un tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con umidità al 12%. È inoltre previsto che l’additivo sia incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

Obblighi di etichettatura e informazione

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’etichetta dell’additivo deve riportare il tenore massimo raccomandato per ciascuna specie. Se il livello d’uso indicato in etichetta per la premiscela comporta il superamento di tali livelli, l’etichetta deve indicare anche il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta della sostanza attiva.

Tutela della salute degli utilizzatori

La valutazione EFSA ha concluso che l’olio essenziale di petitgrain di arancio amaro è irritante per la pelle e per gli occhi e sensibilizzante per la pelle e le vie respiratorie. Per questo motivo il regolamento impone agli operatori del settore mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire l’esposizione per inalazione e per contatto cutaneo o oculare. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione per pelle, occhi e vie respiratorie.

Metodo analitico

Per il controllo analitico dell’additivo e delle miscele di aromatizzanti è previsto un metodo basato sulla gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID), secondo la norma ISO 8901, per la quantificazione dei marcatori fitochimici acetato di linalile e linalolo.

Misure transitorie e decorrenza

Per evitare effetti immediati sulle imprese, il regolamento prevede un regime transitorio. Le sostanze e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 22 settembre 2022, in conformità alle norme precedenti, possono essere commercializzate e utilizzate fino a esaurimento scorte. Per i mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, la scadenza transitoria è fissata al 22 marzo 2023; per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare, al 22 marzo 2024. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’olio essenziale di petitgrain di arancio amaro è autorizzato come additivo per l’alimentazione animale nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale degli aromatizzanti, alle condizioni stabilite nell’allegato. L’autorizzazione deriva dalla verifica della conformità ai requisiti dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

Esclusione dell’uso nell’acqua di abbeveraggio

La Commissione precisa che l’utilizzo dell’additivo come aromatizzante nell’acqua di abbeveraggio non è consentito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. Resta però possibile l’impiego in mangimi composti somministrati nell’acqua.

Condizioni tecniche e di etichettatura

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Le istruzioni per l’uso devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’etichetta dell’additivo deve riportare i tenori massimi raccomandati per ciascuna specie; se il livello d’uso in etichetta della premiscela comporta il superamento di tali tenori, devono essere indicati gruppo funzionale, numero di identificazione, nome e quantità aggiunta della sostanza attiva.

Misure di tutela per gli utilizzatori

Poiché il parere EFSA segnala che la sostanza è irritante per pelle e occhi e sensibilizzante per pelle e vie respiratorie, gli operatori devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione per pelle, occhi e vie respiratorie.

Tenori massimi raccomandati per specie

L’allegato fissa i tenori massimi raccomandati della sostanza attiva per kg di mangime completo al 12% di umidità, tra cui: polli da ingrasso 10 mg; galline ovaiole 14 mg; tacchini da ingrasso 13 mg; suini da ingrasso 20 mg; suinetti 17 mg; scrofe in lattazione 25 mg; vitelli (sostituti del latte) 43 mg; bovini da ingrasso, ovini, caprini e cavalli 38 mg; vacche da latte 24 mg; conigli 15 mg; salmonidi 42 mg; cani 44 mg; gatti 8 mg; pesci ornamentali 125 mg.

Metodo di analisi

Per la quantificazione dei marcatori fitochimici acetato di linalile e linalolo nell’additivo o nella miscela di aromatizzanti è previsto il metodo gascromatografico con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID), in base alla norma ISO 8901.

Misure transitorie

Le sostanze e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 22 settembre 2022, conformemente alle norme anteriori al 22 marzo 2022, possono essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte. Per mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, la soglia transitoria è il 22 marzo 2023; per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare, il 22 marzo 2024.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimenti per animalisicurezza alimentareetichettaturasanità animalemercato interno

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