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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16907/2023 del 13/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un ricorso possessorio promosso dal proprietario di un garage situato nel cortile interno di uno stabile condominiale, che lamentava il posizionamento, lungo il marciapiede interno del cortile, di diversi vasi per una lunghezza di circa dieci metri, tali da impedire il libero passaggio pedonale necessario per accedere al box. Chiedeva la reintegrazione o la manutenzione del possesso del diritto di transito sul marciapiede. In primo grado, una volta rimossi i vasi, il giudice dichiarava cessata la materia del contendere e condannava il condominio alle spese. Il condominio impugnava la decisione sostenendo, in sintesi: (1) che il fascicolo della parte appellata era stato depositato tardivamente e i relativi documenti non avrebbero dovuto essere utilizzati; (2) che non vi era prova che il condominio fosse autore materiale o morale dello spoglio/turbativa né che avesse tratto vantaggio dalla situazione; (3) che mancava prova della tempestività annuale dell'azione possessoria; (4) che la corte d'appello aveva illegittimamente omesso l'ammissione di prove testimoniali decisive. Il resistente proponeva controricorso con ricorso incidentale condizionato, poi assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale del condominio. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il termine per la restituzione del fascicolo ex art. 169, comma 2, c.p.c. non è perentorio e il fascicolo risultava comunque nella disponibilità del collegio prima della decisione. Ha respinto il secondo motivo osservando che la corte di merito aveva comunque accertato la turbativa e, soprattutto, valorizzato la riconosciuta condominialità dell'area: anche a voler ipotizzare che i vasi fossero stati collocati da terzi, il condominio avrebbe dovuto rimuoverli per consentire il transito nelle parti comuni. Ha respinto il terzo motivo perché la tempestività dell'azione possessoria era stata esclusa in fatto dalla corte d'appello, la quale aveva ritenuto non provato che l'assetto contestato perdurasse da molti anni. Ha respinto il quarto motivo per genericità e difetto di specifica correlazione con le rationes decidendi della sentenza impugnata, rilevando che non veniva spiegata la decisività delle prove testimoniali richieste. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. Le spese sono state poste a carico del condominio, con ulteriore contributo unificato dovuto dal ricorrente principale.

Norme richiamate

  • art. 1168 c.c.

    richiamato come base dell'azione di reintegrazione nel possesso; la Corte lo menziona nel contesto della tutela possessoria senza innovare sul suo contenuto.

  • art. 1170 c.c.

    richiamato come base dell'azione di manutenzione del possesso; la Corte lo considera nel quadro dell'azione possessoria proposta.

  • art. 169, comma 2, c.p.c.

    "al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale"

    il termine per la restituzione del fascicolo non è perentorio e la sua inosservanza non comporta preclusioni sull'esame dei documenti in esso contenuti.

  • art. 77 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 169 c.p.c. nel motivo relativo al fascicolo di parte.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dal ricorrente, ma il motivo è stato ritenuto infondato o generico rispetto agli accertamenti di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    invocato dal ricorrente in tema di valutazione della prova; la Corte non ravvisa violazioni, richiamando l'accertamento di fatto del giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione all'onere della prova sulla turbativa e sulla tempestività dell'azione; la Corte valorizza gli accertamenti di merito e la mancata prova contraria.

  • art. 111 Cost.

    invocato nel quarto motivo in relazione alla motivazione e al diritto di difesa, senza accoglimento.

  • art. 24 Cost.

    invocato nel quarto motivo in relazione al diritto di difesa e all'ammissione delle prove, senza accoglimento.

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale condizionato, poi assorbito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • Il termine di restituzione del fascicolo di parte previsto dall'art. 169, comma 2, c.p.c. non ha natura perentoria in assenza di una espressa sanzione processuale; la tardiva restituzione non impedisce di esaminare i documenti ivi contenuti, se il fascicolo sia comunque nella disponibilità del giudice prima della decisione.
  • In materia possessoria, la deduzione di estraneità materiale alla collocazione dell'opera o del bene che impedisce il transito non basta, se il soggetto contro cui si agisce riconosce la condominialità dell'area: chi ha la disponibilità della parte comune può essere tenuto a rimuovere l'ostacolo anche se collocato da terzi.
  • La tempestività dell'azione di reintegrazione o manutenzione va provata da chi la propone; tuttavia, l'accertamento sulla decorrenza del termine annuale, quando compiuto in fatto dal giudice di merito, non è normalmente sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione logica.
  • La censura per omessa ammissione di prove testimoniali deve confrontarsi specificamente con le rationes decidendi della sentenza impugnata e deve indicare in modo puntuale la decisività dei capitoli di prova; affermazioni generiche o non correlate agli accertamenti di merito non consentono l'accoglimento del motivo.
  • Nel giudizio di cassazione, il ricorso che si limiti a contrapporre una diversa lettura del materiale probatorio senza scalfire gli accertamenti di fatto del giudice di merito non supera il vaglio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProvePossessoParti comuni
RamiProcesso civileDiritti realiCondominio
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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