Cassazione Civile, Ordinanza n. 28255/2023 del 09/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (venditrice)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita immobiliare concluso mediante proposta di acquisto e accettazione, avente ad oggetto un immobile gravato da iscrizioni ipotecarie. Il promissario acquirente agiva per ottenere la risoluzione del preliminare per inadempimento della promittente venditrice e la condanna di quest'ultima al pagamento del doppio della caparra confirmatoria versata. La venditrice si difendeva sostenendo che l'inadempimento fosse imputabile all'acquirente, il quale non avrebbe versato un ulteriore acconto di euro 17.500,00 entro il termine pattuito, somma necessaria per estinguere un'ipoteca giudiziale, né avrebbe messo a disposizione altra provvista per cancellare un'ulteriore ipoteca volontaria. Il Tribunale accoglieva la domanda dell'acquirente; la Corte d'appello confermava, ritenendo che l'obbligo di cancellare i gravami gravasse sulla venditrice e che l'acquirente avesse invece messo a disposizione l'assegno relativo al secondo acconto. In cassazione la ricorrente deduceva violazione dell'art. 2733, comma 2, c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse illegittimamente attribuito prevalenza alla testimonianza dell'agente immobiliare rispetto alla confessione giudiziale resa dall'acquirente in interrogatorio formale, dalla quale emergeva che il saldo del prezzo sarebbe stato pagato solo al rogito e che dunque il secondo acconto non era stato versato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la confessione giudiziale resa in interrogatorio formale, avente ad oggetto fatti relativi a diritti disponibili, ha piena efficacia probatoria contro il confitente e non può essere superata da prove testimoniali o documentali che contengano fatti contrari, e non solo specificativi, rispetto a quanto confessato. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione, perché si uniformi al principio di diritto enunciato e provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio con memoria illustrativa
art. 2733, comma 2, c.c.
la confessione giudiziale su diritti disponibili fa piena prova contro colui che l'ha resa e non può essere neutralizzata da prove contrarie di tipo testimoniale o documentale indiretta
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
viene invocato come parametro del vizio di violazione di legge e nullità denunciato in cassazione
Massime di principio
- La confessione giudiziale resa in causa su fatti relativi a diritti disponibili ha efficacia di prova legale piena contro il dichiarante e il giudice non può disapplicarla valorizzando prove contrarie che attestino fatti incompatibili con quanto confessato.
- Le prove testimoniali e documentali indirette eventualmente assunte o prodotte dalla stessa parte confitente non possono prevalere sulla confessione giudiziale quando introducono un fatto contrario e non meramente integrativo o specificativo di quello ammesso.
- Nel giudizio di merito, ai fini della valutazione dell'inadempimento in un preliminare di compravendita, il giudice deve attenersi alla gerarchia dei mezzi di prova quando una delle parti abbia reso una confessione giudiziale vincolante sui fatti decisivi della controversia.
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