Cassazione Civile, Ordinanza n. 15796/2023 del 06/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario fondo)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un proprietario di fondo intercluso volta a ottenere il riconoscimento di una servitù di passaggio sul fondo altrui. Il tribunale aveva accolto solo parzialmente la domanda, costituendo una servitù di passaggio su tracciato alternativo indicato dal consulente tecnico d'ufficio e ponendo le spese di realizzazione a carico dell'attore. In appello il proprietario del fondo intercluso contestava sia il rigetto delle ulteriori domande, sia l'addebito integrale delle spese del tracciato e della consulenza, sia la mancata valorizzazione delle risultanze tecniche che, a suo dire, dimostravano l'interclusione del fondo e l'impossibilità di accesso se non attraversando la proprietà altrui; inoltre lamentava il mancato riconoscimento dei danni per la mancata coltivazione del fondo. In cassazione deduceva, con il primo motivo, omesso esame della pretesa prova legale costituita da una confessione stragiudiziale contenuta in una scrittura privata con allegata planimetria, dalla quale avrebbe dovuto desumersi l'esistenza del passaggio usucapito; con il secondo motivo, omessa motivazione sul risarcimento danni per mancata coltivazione del fondo intercluso, anche alla luce della servitù coattiva costituita.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la scrittura privata richiamata non era decisiva: la Corte territoriale aveva comunque esaminato la planimetria allegata, rilevando che non consentiva di individuare con precisione il percorso del preteso passaggio, e dunque la censura investiva un dato irrilevante o non decisivo. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, osservando che la Corte d'appello aveva espressamente motivato sul punto, escludendo il risarcimento in mancanza di prova di un titolo negoziale o dell'usucapione della servitù; inoltre la doglianza era prospettata come vizio motivazionale ma sostanzialmente tendeva a rimettere in discussione una valutazione già compiuta dal giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorrente lo richiama per denunciare un asserito error in procedendo, ma la Corte evidenzia che la doglianza in realtà investiva un profilo non decisivo o già esaminato dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo viene reputato inammissibile perché la Corte d'appello aveva già valutato la questione dedotta; il vizio motivazionale non può essere usato per contestare una diversa lettura del merito.
art. 1051, comma 2, c.c.
La servitù coattiva di passaggio deve essere costituita secondo la soluzione ritenuta più idonea in base agli accertamenti di fatto e alle condizioni legali del fondo intercluso.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato in relazione al deposito di memoria da parte di una controricorrente nel procedimento in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È la base del contributo unificato cui si applica il raddoppio in caso di inammissibilità del ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che denunci l'omessa valutazione di un documento quando il suo contenuto, anche se esaminato, non sia decisivo ai fini della decisione oppure sia comunque privo di sufficiente precisione probatoria.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del merito se il giudice di appello ha già preso posizione sul punto controverso con motivazione sufficiente.
- Per il riconoscimento di una servitù coattiva di passaggio il giudice deve fare riferimento agli accertamenti di fatto sulla concreta conformazione del fondo e scegliere il tracciato più idoneo secondo i criteri legali applicabili.
- La domanda di risarcimento danni collegata alla mancata coltivazione di un fondo asseritamente servito richiede la prova del titolo che giustifichi il diritto di passaggio, non essendo sufficiente l'allegazione di un preteso transito di fatto non dimostrato come diritto.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è normalmente condannato alle spese e può essere tenuto al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
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