Sentenza n. 4014/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 1621/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Calabria che aveva annullato le delibere consiliari con cui era stata negata la costituzione di un gruppo misto uninominale
Esito
Favorevole al ricorrente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Una consigliera comunale, eletta nella lista di un partito politico, aveva impugnato le delibere del Consiglio comunale che avevano respinto la richiesta di modifica regolamentare diretta a consentire la costituzione di un gruppo misto uninominale dopo il distacco volontario dal gruppo originario. Il TAR aveva accolto il ricorso. Il Comune ha appellato la sentenza deducendo: tardività del ricorso di primo grado; violazione dell'autonomia organizzativa dell'ente; erronea equiparazione tra le prerogative dei gruppi consiliari e i diritti spettanti ai singoli consiglieri; erronea ritenuta illegittimità della disciplina regolamentare che richiede almeno due consiglieri per la costituzione di un nuovo gruppo, salvo il caso del consigliere unico eletto in una lista; travisamento della giurisprudenza richiamata dal TAR. L'appellata ha chiesto il rigetto dell'appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello nel merito, ritenendo assorbita la censura preliminare di tardività. Ha affermato che l'iscrizione a un gruppo consiliare è funzionale all'organizzazione dell'assemblea e che le prerogative proprie del gruppo, tra cui la partecipazione alla preparazione dei lavori e la nomina dei componenti delle commissioni, spettano direttamente al gruppo e solo indirettamente al consigliere appartenente. La disciplina del Comune di Acri, che richiede almeno due consiglieri per la costituzione di un nuovo gruppo e riconosce prerogative equivalenti al solo consigliere rimasto unico componente di un gruppo già costituito, non attribuisce invece al consigliere che si distacchi volontariamente dal gruppo originario il diritto di costituire un gruppo misto uninominale. Il consigliere fuoriuscito può essere collocato nel gruppo misto composto da altri consiglieri non aderenti a gruppi o fuoriusciti dai gruppi originari. La scelta regolamentare è stata ritenuta non irragionevole, anche in relazione alle esigenze di efficienza dell'attività consiliare, economia di spesa ed equilibrio di bilancio. Le delibere comunali sono state quindi ritenute conformi alla legge e al regolamento. In riforma della sentenza del TAR, il ricorso di primo grado è stato rigettato. L'appellata è stata condannata alle spese del doppio grado, liquidate in 4.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 38, comma 3, d.lgs. 267/2000 (TUEL)
solo i gruppi consiliari, e non i singoli consiglieri, sono destinatari di risorse da parte del Consiglio comunale per lo svolgimento della propria attività
La disposizione è richiamata per evidenziare che le risorse e le prerogative organizzative sono riferite ai gruppi consiliari e non spettano direttamente ai singoli consiglieri.
art. 8, comma 1, Regolamento consiliare del Comune di Acri
stesse prerogative riconosciute al consigliere che, nel corso del mandato, rimanga da solo in un gruppo precedentemente costituito
La previsione tutela il consigliere che divenga unico componente di un gruppo già costituito, senza estendere il medesimo regime al consigliere che abbandoni volontariamente il gruppo originario.
art. 8, comma 5, Regolamento consiliare del Comune di Acri
Il consigliere che si distacca dal gruppo cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare, fatta salva la possibilità di costituire un nuovo gruppo consiliare formato da almeno 2 consiglieri
La norma è ritenuta legittima nella parte in cui esclude la costituzione di un gruppo unipersonale da parte del consigliere volontariamente fuoriuscito dal gruppo originario e richiede almeno due consiglieri per un nuovo gruppo.
artt. 81 e 97 Cost.
Sono richiamati in relazione alle esigenze di equilibrio di bilancio, efficienza ed economia di spesa che possono giustificare una disciplina limitativa della proliferazione dei gruppi consiliari unipersonali.
Massime di principio
- Le prerogative funzionali dei gruppi consiliari, comprese quelle relative alla partecipazione ai lavori preparatori e alla designazione dei componenti delle commissioni, spettano direttamente al gruppo e non costituiscono, in quanto tali, diritti individuali del singolo consigliere.
- È legittima una disciplina regolamentare comunale che richieda un numero minimo di consiglieri per la costituzione di un nuovo gruppo e neghi al consigliere che si distacchi volontariamente dal gruppo di elezione il diritto di costituire un gruppo misto unipersonale, purché siano rispettate le prerogative individuali spettanti al consigliere secondo la legge.
- La posizione del consigliere che divenga unico componente di un gruppo già costituito per effetto dell'abbandono degli altri componenti è distinta da quella del consigliere che abbandoni volontariamente un gruppo pluripersonale: solo nel primo caso può essere previsto il mantenimento delle prerogative già riconosciute al gruppo.
- La scelta comunale di limitare i gruppi unipersonali può costituire esercizio non irragionevole della discrezionalità organizzativa quando sia giustificata da esigenze di efficienza dell'attività consiliare, economia di spesa e salvaguardia dell'equilibrio di bilancio.
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