Ordinanza n. 45/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della Deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Teramo del 2 dicembre 2025, della Deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Teramo del 17 dicembre 2025, della Deliberazione del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Teramo del 22 dicembre 2025, della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Teramo del 22 dicembre 2025, del bando relativo alle procedure valutative per la chiamata di n. 2 professori di prima fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, legge 240/2010 – SSD GIUR-15/A e GIUR-14/A (D.R. n. 657 del 29/12/2025) e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi gli atti relativi alla chiamata dei controinteressati, i verbali e le proposte di delibera e/o istruttorie, ove lesivi della posizione giuridica della ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MUSUMECI EMILIA il 23/2/2026: della Deliberazione del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Teramo del 30 gennaio 2025, della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Teramo del 30 gennaio 2025, del PIAO (2026-2028), della Deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Teramo del 18 febbraio 2026, della Deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Teramo del 18 febbraio 2026, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi gli atti relativi alla chiamata dei controinteressati, i verbali e le proposte di delibera e/o istruttorie, ove lesivi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato improcedibile la domanda cautelare per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa in udienza dalla ricorrente circa il venir meno dell’interesse alla decisione sulla sospensione degli atti impugnati. L’ordinanza non decide il merito del ricorso introduttivo né dei motivi aggiunti e non formula valutazioni sul fumus boni iuris o sul periculum in mora. Le spese di lite sono state compensate.
Atto impugnato: deliberazioni degli organi dell’Università degli Studi di Teramo, bando per procedure valutative di chiamata di due professori di prima fascia e ulteriori atti connessi, inclusi gli atti relativi alla chiamata dei controinteressati
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, le deliberazioni del Consiglio di Dipartimento, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Teramo, nonché il bando relativo alle procedure valutative per la chiamata di due professori di prima fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, riferite ai settori scientifico-disciplinari GIUR-15/A e GIUR-14/A, oltre agli atti presupposti, connessi e consequenziali. Con motivi aggiunti ha esteso l’impugnazione ad ulteriori deliberazioni degli organi universitari, al PIAO 2026-2028 e a una deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 18 febbraio 2026. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel merito. In udienza, la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla pronuncia cautelare.
Norme richiamate
art. 24, comma 6, l. 240/2010
È indicato quale base normativa delle procedure valutative per la chiamata dei professori di prima fascia; l’ordinanza non ne fornisce un’interpretazione.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare; la domanda è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La domanda cautelare diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando la parte ricorrente dichiara in udienza di non avere più interesse a ottenere la pronuncia cautelare.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse sulla domanda cautelare non comporta, di per sé, una decisione sul merito dell’azione di annullamento proposta con il ricorso o con motivi aggiunti.
- In presenza della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione cautelare, il giudice può compensare integralmente le spese di lite.
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