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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36358/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Anemolo ha chiesto il riconoscimento della continuazione tra due gruppi di condanne: il primo riguardante reati di ricettazione e violazione della legge sulle armi (commessi 1989-1990) e il secondo riguardante reati associativi, estorsione e stupefacenti (1992-2015). Impugnava l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva riconosciuto la continuazione solo fra alcune sentenze del secondo gruppo (23/9/2019 e 13/6/2018) rigettando il resto: il ricorrente denunciava violazione dell'art. 81 c.p. per mancato riconoscimento della continuazione tra più sentenze (sostenendo un comune disegno criminoso e omogeneità dei fatti) e lamentava difetto di motivazione nel non unire i reati associativi con gli altri reati (stupefacenti ed estorsione), ritenendo che le condotte fossero connesse e deliberate sin dall'affiliazione al clan.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi proposti erano generici e attendevano di discutere il merito (censure di fatto). In particolare: non vi era motivo specifico sul diniego di continuazione relativo al primo gruppo di sentenze; i rilievi sul secondo gruppo costituivano censure meramente rivendicative e non colmavano la motivazione impugnata che aveva evidenziato diversità temporale, diverse modalità esecutive e l'assenza di una deliberazione iniziale unitaria. L'ordinanza impugnata era correttamente motivata nel ritenere che l'estorsione fosse estranea alla deliberazione associativa (coautori non sodali, finalità di riscossione personale). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Disciplina la continuazione di reati quando derivi da un disegno criminoso unitario: la Corte richiede la prova di una deliberazione iniziale e di una finalità unitaria, non la mera affiliazione o disponibilità generica a commettere reati.

  • art. 7 legge n. 203/1991

    Aggravante collegata all'uso di metodologie mafiose nelle estorsioni; la Corte ha ritenuto che l'aggravante non fosse stata contestata nelle estorsioni, e che i concorrenti nelle estorsioni non fossero sodali, circostanze che escludono il collegamento automatico tra estorsione e reato associativo mafioso.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 183 del 2013

    Richiama il principio che per riconoscere la continuazione è necessario accertare che l'agente, prima di iniziare la serie di reati, avesse almeno una rappresentazione sommaria dei reati da commettere e che questi perseguissero una finalità unitaria.

  • Cass. Sez. Un., 18/5/2017, Gargiulo; Cass. Sez. 1, 17/3/2010, Bonasera

    Giurisprudenza richiamata a sostegno della nozione di continuazione come deliberazione su specifiche condotte o su linee essenziali dei fatti-reato, non su generica tipologia di reati.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati, incluse condanna alle spese e possibile ammenda alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale norma condannando il ricorrente alle spese e a versare Euro 3.000,00.

  • Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione al criterio per escludere la colpa nella determinazione dell'ammenda; qui la Corte non ha riscontrato elementi tali da escludere la colpa del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Per riconoscere la continuazione fra reati è necessario dimostrare una "deliberazione" iniziale su specifiche condotte o almeno una rappresentazione sommaria dei reati da compiere e una finalità unitaria: la mera omogeneità tipologica o la contiguità temporale non bastano.
  • La partecipazione associativa o la qualità di "affiliato" non determina automaticamente la continuazione tra qualsiasi reato commesso dall'affiliato; va valutato se la singola condotta sia stata deliberata come strumento o parte del progetto criminoso dell'associazione.
  • Le estorsioni si collegano al reato associativo mafioso solo se commesse nell'interesse del sodalizio o con modalità e partecipanti riconducibili al clan (es.: coautori sodali, aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991). Se l'estorsione è finalizzata a scopi personali e i concorrenti sono estranei al sodalizio, il collegamento non sussiste.
  • In Cassazione i motivi devono colpire la motivazione o la corretta applicazione del diritto; censure meramente di merito o generiche sono inammissibili.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile per genericità o contenuto di merito, il ricorrente può essere condannato alle spese e a un'ammenda alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto è essenziale un'adeguata specificazione delle censure in sede di legittimità.

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