Cassazione Penale, Sentenza n. 36358/2022 del 26/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Anemolo ha chiesto il riconoscimento della continuazione tra due gruppi di condanne: il primo riguardante reati di ricettazione e violazione della legge sulle armi (commessi 1989-1990) e il secondo riguardante reati associativi, estorsione e stupefacenti (1992-2015). Impugnava l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva riconosciuto la continuazione solo fra alcune sentenze del secondo gruppo (23/9/2019 e 13/6/2018) rigettando il resto: il ricorrente denunciava violazione dell'art. 81 c.p. per mancato riconoscimento della continuazione tra più sentenze (sostenendo un comune disegno criminoso e omogeneità dei fatti) e lamentava difetto di motivazione nel non unire i reati associativi con gli altri reati (stupefacenti ed estorsione), ritenendo che le condotte fossero connesse e deliberate sin dall'affiliazione al clan.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi proposti erano generici e attendevano di discutere il merito (censure di fatto). In particolare: non vi era motivo specifico sul diniego di continuazione relativo al primo gruppo di sentenze; i rilievi sul secondo gruppo costituivano censure meramente rivendicative e non colmavano la motivazione impugnata che aveva evidenziato diversità temporale, diverse modalità esecutive e l'assenza di una deliberazione iniziale unitaria. L'ordinanza impugnata era correttamente motivata nel ritenere che l'estorsione fosse estranea alla deliberazione associativa (coautori non sodali, finalità di riscossione personale). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Disciplina la continuazione di reati quando derivi da un disegno criminoso unitario: la Corte richiede la prova di una deliberazione iniziale e di una finalità unitaria, non la mera affiliazione o disponibilità generica a commettere reati.
art. 7 legge n. 203/1991
Aggravante collegata all'uso di metodologie mafiose nelle estorsioni; la Corte ha ritenuto che l'aggravante non fosse stata contestata nelle estorsioni, e che i concorrenti nelle estorsioni non fossero sodali, circostanze che escludono il collegamento automatico tra estorsione e reato associativo mafioso.
Corte Costituzionale, sentenza n. 183 del 2013
Richiama il principio che per riconoscere la continuazione è necessario accertare che l'agente, prima di iniziare la serie di reati, avesse almeno una rappresentazione sommaria dei reati da commettere e che questi perseguissero una finalità unitaria.
Cass. Sez. Un., 18/5/2017, Gargiulo; Cass. Sez. 1, 17/3/2010, Bonasera
Giurisprudenza richiamata a sostegno della nozione di continuazione come deliberazione su specifiche condotte o su linee essenziali dei fatti-reato, non su generica tipologia di reati.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati, incluse condanna alle spese e possibile ammenda alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale norma condannando il ricorrente alle spese e a versare Euro 3.000,00.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
Richiamata in relazione al criterio per escludere la colpa nella determinazione dell'ammenda; qui la Corte non ha riscontrato elementi tali da escludere la colpa del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione fra reati è necessario dimostrare una "deliberazione" iniziale su specifiche condotte o almeno una rappresentazione sommaria dei reati da compiere e una finalità unitaria: la mera omogeneità tipologica o la contiguità temporale non bastano.
- La partecipazione associativa o la qualità di "affiliato" non determina automaticamente la continuazione tra qualsiasi reato commesso dall'affiliato; va valutato se la singola condotta sia stata deliberata come strumento o parte del progetto criminoso dell'associazione.
- Le estorsioni si collegano al reato associativo mafioso solo se commesse nell'interesse del sodalizio o con modalità e partecipanti riconducibili al clan (es.: coautori sodali, aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991). Se l'estorsione è finalizzata a scopi personali e i concorrenti sono estranei al sodalizio, il collegamento non sussiste.
- In Cassazione i motivi devono colpire la motivazione o la corretta applicazione del diritto; censure meramente di merito o generiche sono inammissibili.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per genericità o contenuto di merito, il ricorrente può essere condannato alle spese e a un'ammenda alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto è essenziale un'adeguata specificazione delle censure in sede di legittimità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36042/2022 del 26/09/2022
- Sentenza penale · 26 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36043/2022 del 26/09/2022
- Sentenza penale · 26 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36045/2022 del 26/09/2022
- Sentenza penale · 26 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36046/2022 del 26/09/2022
- Sentenza penale · 26 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36048/2022 del 26/09/2022
- Sentenza penale · 26 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36049/2022 del 26/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →