Cassazione Civile, Sentenza n. 4904/2021 del 23/02/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente contestava la legittimità del termine di sei mesi apposto all'incarico dirigenziale del "Servizio Seconda Commissione" e chiedeva la condanna della Regione al pagamento del trattamento retributivo corrispondente al periodo minimo triennale previsto dall'art. 19 del d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che l'incarico avrebbe dovuto essere conferito per tre anni anziché sei mesi
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancanza di specificità e completezza: la ricorrente non ha indicato con chiarezza il capo di pronuncia impugnato, non ha prodotto gli atti processuali rilevanti (sentenza di primo grado e atto d'appello) e non ha dimostrato l'errore ascritto alla Corte d'Appello. La Corte d'Appello aveva a sua volta dichiarato inammissibile l'appello perché la Triveri non aveva censurato una delle due autonome ragioni (rationes decidendi) del Tribunale — la prima escludeva l'applicazione del termine triennale nelle ipotesi del comma 6 dell'art. 19 e per incarichi a dipendenti non dirigenti in attesa di concorso; la seconda, alternativa, riteneva il termine rispettato per la continuità delle funzioni già svolte dalla ricorrente dal marzo 2006 — e non aveva neppure contestato la rilevanza della mancata offerta della prestazione lavorativa. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata alle spese di Cassazione
Norme richiamate
d.lgs. n. 165/2001, art. 19
Il d.lgs. 165/2001 prevede in generale la durata triennale per incarichi dirigenziali; tuttavia la sentenza territoriale ha escluso l'applicabilità del termine triennale alle ipotesi previste dal comma 6 dell'art. 19 e, ancor più, quando le funzioni sono conferite a dipendenti non dirigenti in attesa di concorso
I.r. Calabria n. 18/2004, art. 10 comma 3
La ricorrente aveva dedotto la illegittimità della disciplina regionale che autorizzava incarichi annuali, ma la questione non è stata esaminata nei giudizi di merito per inammissibilità del gravame; la Corte di Cassazione ha rilevato che tale censura non è stata specificamente riferita al decisum e non poteva costituire motivo autonomo di ricorso
codice di procedura civile, artt. 366 e 369
art. 366 n.4, art. 366 n.6, art. 369 n.4
La giurisprudenza della Cassazione richiede che i motivi di cassazione siano specifici e completi: occorre individuare esattamente il capo di pronuncia impugnato e illustrare in modo intelligibile l'errore; la mancata attinenza specifica al decisum o l'assenza di elementi processuali richiesti comportano l'inammissibilità del ricorso
D.P.R. n. 115/2002, art. 13
art. 13, comma 1 quater e comma 1-bis
La sentenza dà atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, ai sensi della normativa sul contributo unificato per i ricorsi in Cassazione
Massime di principio
- In sede di appello va censurata ogni autonoma ratio decidendi del giudice di merito: se una delle ragioni alternative su cui si basa la pronuncia non è impugnata, il gravame può essere dichiarato inammissibile.
- In Cassazione i motivi devono essere specifici, completi e riferibili al capo di pronuncia impugnato; occorre indicare gli atti processuali rilevanti e spiegare concretamente l'errore di diritto o di procedimento.
- La durata triennale prevista dall'art. 19 d.lgs. 165/2001 per gli incarichi dirigenziali può non trovare applicazione nelle ipotesi previste dal comma 6 ovvero per incarichi temporanei conferiti a personale non dirigente in attesa dell'espletamento del concorso; inoltre l'effettiva continuità nello svolgimento delle funzioni può giustificare il rispetto del termine.
- La contestazione della legittimità costituzionale o della compatibilità di una normativa regionale con la normativa statale deve essere prospettata con chiara attinenza al decisum e, di regola, tempestivamente e nei termini processuali appropriati; non è ammissibile come motivo autonomo generico in Cassazione privo di specifica relazione con la decisione impugnata.
- Il mancato rispetto dei requisiti formali e documentali nella presentazione del ricorso in Cassazione (ad es. mancata produzione di sentenze e atti di merito) può comportare l'inammissibilità e la condanna alle spese, nonché l'applicazione delle norme sul contributo unificato
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