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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 4904/2021 del 23/02/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente contestava la legittimità del termine di sei mesi apposto all'incarico dirigenziale del "Servizio Seconda Commissione" e chiedeva la condanna della Regione al pagamento del trattamento retributivo corrispondente al periodo minimo triennale previsto dall'art. 19 del d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che l'incarico avrebbe dovuto essere conferito per tre anni anziché sei mesi

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancanza di specificità e completezza: la ricorrente non ha indicato con chiarezza il capo di pronuncia impugnato, non ha prodotto gli atti processuali rilevanti (sentenza di primo grado e atto d'appello) e non ha dimostrato l'errore ascritto alla Corte d'Appello. La Corte d'Appello aveva a sua volta dichiarato inammissibile l'appello perché la Triveri non aveva censurato una delle due autonome ragioni (rationes decidendi) del Tribunale — la prima escludeva l'applicazione del termine triennale nelle ipotesi del comma 6 dell'art. 19 e per incarichi a dipendenti non dirigenti in attesa di concorso; la seconda, alternativa, riteneva il termine rispettato per la continuità delle funzioni già svolte dalla ricorrente dal marzo 2006 — e non aveva neppure contestato la rilevanza della mancata offerta della prestazione lavorativa. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata alle spese di Cassazione

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 165/2001, art. 19

    Il d.lgs. 165/2001 prevede in generale la durata triennale per incarichi dirigenziali; tuttavia la sentenza territoriale ha escluso l'applicabilità del termine triennale alle ipotesi previste dal comma 6 dell'art. 19 e, ancor più, quando le funzioni sono conferite a dipendenti non dirigenti in attesa di concorso

  • I.r. Calabria n. 18/2004, art. 10 comma 3

    La ricorrente aveva dedotto la illegittimità della disciplina regionale che autorizzava incarichi annuali, ma la questione non è stata esaminata nei giudizi di merito per inammissibilità del gravame; la Corte di Cassazione ha rilevato che tale censura non è stata specificamente riferita al decisum e non poteva costituire motivo autonomo di ricorso

  • codice di procedura civile, artt. 366 e 369

    art. 366 n.4, art. 366 n.6, art. 369 n.4

    La giurisprudenza della Cassazione richiede che i motivi di cassazione siano specifici e completi: occorre individuare esattamente il capo di pronuncia impugnato e illustrare in modo intelligibile l'errore; la mancata attinenza specifica al decisum o l'assenza di elementi processuali richiesti comportano l'inammissibilità del ricorso

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13

    art. 13, comma 1 quater e comma 1-bis

    La sentenza dà atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, ai sensi della normativa sul contributo unificato per i ricorsi in Cassazione

Massime di principio

  • In sede di appello va censurata ogni autonoma ratio decidendi del giudice di merito: se una delle ragioni alternative su cui si basa la pronuncia non è impugnata, il gravame può essere dichiarato inammissibile.
  • In Cassazione i motivi devono essere specifici, completi e riferibili al capo di pronuncia impugnato; occorre indicare gli atti processuali rilevanti e spiegare concretamente l'errore di diritto o di procedimento.
  • La durata triennale prevista dall'art. 19 d.lgs. 165/2001 per gli incarichi dirigenziali può non trovare applicazione nelle ipotesi previste dal comma 6 ovvero per incarichi temporanei conferiti a personale non dirigente in attesa dell'espletamento del concorso; inoltre l'effettiva continuità nello svolgimento delle funzioni può giustificare il rispetto del termine.
  • La contestazione della legittimità costituzionale o della compatibilità di una normativa regionale con la normativa statale deve essere prospettata con chiara attinenza al decisum e, di regola, tempestivamente e nei termini processuali appropriati; non è ammissibile come motivo autonomo generico in Cassazione privo di specifica relazione con la decisione impugnata.
  • Il mancato rispetto dei requisiti formali e documentali nella presentazione del ricorso in Cassazione (ad es. mancata produzione di sentenze e atti di merito) può comportare l'inammissibilità e la condanna alle spese, nonché l'applicazione delle norme sul contributo unificato

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