Cassazione Civile, Ordinanza n. 25353/2022 del 25/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (privati)
La controversia
La controversia nasce da una domanda originariamente proposta dal dante causa dei resistenti per ottenere l'accertamento che, in seguito a due ordinanze pretoriali di affrancazione, egli fosse divenuto proprietario di alcuni fondi e che, per tale ragione, non fossero dovuti al Comune i canoni enfiteutici pretesi. Il Tribunale aveva respinto la domanda; la Corte d'appello, invece, ha ritenuto che sulle questioni esistesse un giudicato formatosi sulle decisioni pretoriali non impugnate, e ha quindi riformato la sentenza di primo grado dichiarando non dovuti i canoni. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi sostanzialmente connessi: violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. e degli artt. 9, 11, 13 e 21 della l. n. 1766/1927, sostenendo che il giudicato non fosse opponibile alla comunità dei cives di Rocca di Papa e che, comunque, le decisioni pretoriali fossero radicalmente nulle perché emesse applicando erroneamente l'art. 4 della l. n. 607/1966 anziché la disciplina sugli usi civici e la giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici. I resistenti hanno resistito con controricorso e hanno anche chiesto la correzione di errori materiali della sentenza d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il complesso di censure sul giudicato: le due statuizioni pretoriali erano state emesse nei confronti del Comune odierno ricorrente e non impugnate, per cui facevano stato tra le parti; non era possibile eludere il giudicato invocando il diverso profilo della natura collettiva del godimento del bene o una pretesa appartenenza alla comunità dei cives. Quanto alla dedotta nullità delle decisioni pretoriali, la Corte ha osservato che ogni questione su quel giudizio era preclusa dal giudicato. Ha inoltre escluso di poter esaminare in sede di legittimità l'istanza di correzione degli errori materiali, richiamando la disciplina degli artt. 287 e ss. c.p.c. e la necessità di rivolgersi al giudice che ha emesso la decisione di merito. La soccombenza ha comportato la condanna del ricorrente alle spese e il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
il giudicato formatosi su decisioni non impugnate fa stato tra le parti e non può essere aggirato mediante contestazioni incompatibili con la sua efficacia preclusiva
l. n. 1766/1927, artt. 9, 11, 13 e 21
richiamata dal ricorrente per sostenere la nullità delle decisioni pretoriali e la disciplina degli usi civici, ma la censura è stata ritenuta preclusa dal giudicato
l. n. 607/1966, art. 4
menzionato dal ricorrente come erroneo fondamento normativo delle decisioni pretoriali, ma tale profilo non è scrutinabile in presenza di giudicato
artt. 287 e seguenti c.p.c.
la correzione degli errori materiali va chiesta al giudice che ha emesso la decisione di merito; non è esaminabile in cassazione come rimedio autonomo contro la sentenza impugnata
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
lo scrutinio impone, per ogni singolo motivo e al momento della decisione, una declaratoria di inammissibilità quando il ricorso si pone in contrasto con un consolidato orientamento di legittimità
art. 334, comma 2, c.p.c.
richiamato incidentalmente in relazione agli effetti della declaratoria di inammissibilità
art. 348-bis c.p.c.
richiamato nel ragionamento sul filtro di inammissibilità
art. 606 c.p.p.
richiamato per analogia nel passaggio motivazionale sulla funzione di filtro dell'inammissibilità
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
legittima il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Il giudicato formatosi su una pronuncia non impugnata vincola le parti del processo e preclude la deduzione, in un giudizio successivo o in sede di legittimità, di questioni incompatibili con la sua efficacia.
- Non è consentito aggirare il giudicato sostenendo che la controversia coinvolga un centro di imputazione collettivo diverso dalla parte processuale contro la quale la decisione è stata resa, quando la pronuncia è stata effettivamente emessa nei confronti di quella parte ed è divenuta definitiva.
- La dedotta nullità della decisione ormai coperta da giudicato non può essere riesaminata in cassazione se il relativo profilo attiene a questioni già precluse dalla stabilità del decisum.
- La correzione degli errori materiali della sentenza di merito è rimedio da rivolgere al giudice che ha emesso la decisione e non può essere autonomamente esaminata dalla Corte di cassazione nel giudizio di legittimità.
- Quando ricorre l'inammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., la Corte può limitarsi alla declaratoria di inammissibilità senza una compiuta adesione al precedente orientamento consolidato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, se ricorrono i presupposti temporali e normativi, il raddoppio del contributo unificato.
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