Sentenza n. 915/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensiva - della nota prot. n.1316356. del 29/11/2024 con la quale la Regione Emilia Romagna ha espresso il proprio diniego all’istanza della ricorrente avente ad oggetto l’espressa richiesta di scorrimento delle graduatorie dei concorsi “Manager dell’Ambiente, del Territorio e della Logistica” e “Manager in Lavori Pubblici e Gestione del Patrimonio e Demanio Regionale”,” in cui si era collocata fra gli idonei; - della Determinazione n. 23016 del 31/10/2024 della Giunta Regionale Emilia-Romagna, con la quale è stata approvata la graduatoria finale della procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di n. 3 dirigenti “Manager della Protezione Civile e Gestione Emergenze” presso l’organico della Regione Emilia Romagna; - della Determinazione n. 6768 del 04/04/2024 della Giunta Regionale Emilia-Romagna, di approvazione della procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di n. 3 dirigenti “Manager della Protezione Civile e Gestione Emergenze” presso l’organico della Regione Emilia-Romagna (CP-DIR-2024-1) - atto presupposto; - della Deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1453 del 1 luglio 2024, di approvazione delle integrazioni al regolamento di Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, approvato quest’ultimo con Delibera n. 157 del 29.01.2024, nella parte in cui non ha previsto lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi “ Manager dell’Ambiente, del Territorio e della Logistica” e “Manager in Lavori Pubblici e Gestione del Patrimonio e Demanio Regionale” e nella parte in cui – senza nessuna motivazione - ha disposto di procedere all’indizione del concorso “Manager della Protezione Civile e Gestione Emergenze” - atto presupposto; - nonché degli eventuali ulteriori provvedimenti impliciti o, se espliciti, anche non noti alla ricorrente sulla cui base la Regione Emilia-Romagna ha deciso di non procedere allo scorrimento delle graduatorie vigenti e di conseguenza, di non assumere la ricorrente; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, previo accertamento della condotta illegittima dell’Amministrazione resistente, con conseguente richiesta di risarcimento del danno ingiusto patrimoniale e non patrimoniale patito dalla Ricorrente ai sensi degli articoli 2043 e 2059 Cod. civ. (quest’ultimo, in combinato disposto con gli articoli 97, 2, 4, 35 Cost.).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dello scorrimento delle graduatorie vigenti e atti regionali di indizione e approvazione di un nuovo concorso per dirigenti
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, collocata fra gli idonei nelle graduatorie dei concorsi per Manager dell’Ambiente, del Territorio e della Logistica e per Manager in Lavori Pubblici e Gestione del Patrimonio e Demanio Regionale, ha contestato la scelta della Regione Emilia-Romagna di indire un nuovo concorso per tre dirigenti Manager della Protezione Civile e Gestione Emergenze invece di procedere allo scorrimento delle graduatorie vigenti. Ha impugnato il diniego espresso dalla Regione, la graduatoria e gli atti della nuova procedura selettiva, nonché la deliberazione di integrazione del PIAO, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. Ha inoltre chiesto l’accertamento della condotta illegittima dell’amministrazione e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. In prossimità dell’udienza di merito, le parti hanno depositato un’istanza congiunta riferendo l’intervenuta assunzione a tempo indeterminato della ricorrente, con inquadramento nel CCNL dell’Area della Dirigenza delle Funzioni Locali 2022-2024 e assegnazione a una posizione dirigenziale nell’area delle manutenzioni del patrimonio immobiliare e dei lavori pubblici, al fine di transigere la lite. L’assunzione ha fatto venir meno l’interesse attuale alla decisione sulle domande proposte. Le spese sono state compensate secondo l’accordo delle parti. Il TAR dà atto, senza esaminare nel merito le censure, che la domanda cautelare era stata inizialmente accolta dal TAR e successivamente riformata dal Consiglio di Stato.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lettera c, c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con pronuncia di improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell’ambito della definizione del giudizio in camera di consiglio.
art. 2043 c.c.
Invocato dalla ricorrente quale fondamento della domanda risarcitoria per condotta amministrativa asseritamente illegittima.
art. 2059 c.c.
Invocato dalla ricorrente, in combinato disposto con le norme costituzionali richiamate, quale fondamento della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale.
Massime di principio
- L’intervenuta soddisfazione sostanziale della pretesa del ricorrente, tale da eliminare l’utilità concreta e attuale conseguibile mediante la decisione giudiziale, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- Quando le parti manifestano congiuntamente il sopravvenuto difetto di interesse in ragione dell’intervenuta definizione transattiva della lite, il giudice può dichiarare l’improcedibilità senza esaminare nel merito le censure dedotte, regolando le spese secondo l’accordo delle parti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 1121/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 1122/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 1123/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 1124/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 210/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 211/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →