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Sentenza

Sentenza n. 6779/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'annullamento previa sospensiva Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione dirigenziale numero repertorio CD/2305/2023 - numero protocollo CD/134241/2023 del 03/10/2023, notificata in pari data, adottata dal Municipio Roma III – U.O. Amministrativa E.Q. Attività Produttive, Gestione Entrate di competenza del SUAP, con la quale è stata disposto “il divieto di prosecuzione dell''attività di somministrazione di alimenti e bevande avviata con SCIA di subingresso prot. CD/2013/71622, nonché la rimozione degli eventuali effetti dannosi nei confronti della società Re Sapore S.r.l., C.F./P.IVA 11978221007, con sede legale in Via Ugo Ojetti n. 514 – 00137 Roma, iscritta alla CCIAA di Roma con numero REA 1341150 e p.e. legale rappresentante Buoninsegni Ciro e di chiunque altro eserciti l''attività di somministrazione nel locale di Via Ugo Ojetti n. 514, a partire dal terzo giorno dalla data di notifica del presente provvedimento”; - ove occorra, della nota prot. C/13949 del 31.01.2023 dell''Ufficio Disciplina Edilizia Privata di Roma Capitale; - ove occorra, della nota prot. n. 12057 del III Gruppo della PLRC del 20 febbraio 2023; - ove occorra, della nota prot. CD/19478 del 10/02/23 dell''UOT per la qualificazione e quantificazione delle opere accertate ed abusivamente realizzate nell''immobile; - ove occorra, della nota prot. CD22742 del 17 febbraio 2023 dell''Ufficio SUAP del Municipio Roma III di comunicazione dell''avvio del procedimento; - ove occorra, della nota prot. n. CD123316 del 12 settembre 2023 dell''Ufficio Disciplina Edilizia Privata ed Urbanistica di Roma Capitale; - nonché di ogni altro atto precedente, coevo e/o successivo, comunque connesso o collegato al precedente, allo stato non conosciuto Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da “Re Sapore” S.r.l. il 15/2/2024: Per l'annullamento Previa sospensione cautelare - della determinazione dirigenziale Rep. CD/3071/2023 – Prot. CD/169062/2023 del 07/12/2023, notificata in data 13.12.2023, adottata dal Municipio Roma III – Direzione Tecnica, E.Q. Edilizia Privata: Ispettorato, Insegne, Idoneità, Alloggiative – Ufficio Disciplina Edilizia Privata e Urbanistica, con la quale è stata disposta “la rimozione ai fini della rimessa in pristino, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento dell''opera abusivamente realizzata, come descritta in premessa e delle eventuali opere abusive nel frattempo eseguite sull''immobile sito a Roma in Via Ugo Ojetti n. 514”; nonché, - ove occorra, della nota prot. CD/13949 del 31/01/2023 dell''Ufficio Disciplina Edilizia Privata di Roma Capitale; - ove occorra, della nota prot. n. 17986 del 07/02/2023; - ove occorra, della Delibera C.C. n. 18 del 12/02/2008; - ove occorra, dell''accertamento tecnico (Mod. B) CD/95730 del 06/07/2023; - ove occorra, della nota VD/89528 registrata al protocollo del Municipio con CD/31 del 02/01/2023; - nonché, di ogni altro atto precedente, coevo e/o successivo, comunque connesso o collegato al precedente, allo stato non conosciuto

Giustizia amministrativa202313781

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto di prosecuzione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e successiva ordinanza di rimozione e rimessa in pristino di un’opera abusiva

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, con domanda cautelare, il provvedimento del Municipio Roma III che vietava la prosecuzione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata in un immobile sito in Roma, disponendo anche la rimozione degli effetti dannosi. Il divieto traeva fondamento da accertamenti relativi ad opere edilizie abusive. Con motivi aggiunti la società ha impugnato il successivo provvedimento del 7 dicembre 2023, con cui era stata ordinata la rimozione dell’opera abusiva e la rimessa in pristino entro sessanta giorni, nonché gli atti presupposti e connessi. Roma Capitale ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che l’attività commerciale era cessata il 9 febbraio 2024, a seguito della presentazione di una SCIA di subingresso per la reintestazione dell’esercizio da parte di altro soggetto. Successivamente è stata attestata anche la rimozione spontanea dell’opera oggetto dell’ordine di ripristino. In prossimità dell’udienza di merito la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendo una pronuncia conforme.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La decisione è fondata sulla dichiarazione della stessa ricorrente di non avere più interesse alla decisione nel merito, oltre che sulla cessazione dell’attività commerciale e sulla rimozione spontanea dell’opera abusiva, circostanze che hanno fatto venir meno l’utilità concreta e attuale di una pronuncia di annullamento. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    il ricorso è dichiarato improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione

    La sopravvenuta carenza di interesse, espressamente manifestata dalla parte ricorrente e accompagnata dal venir meno dell’utilità concreta della pronuncia, impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nell’epigrafe insieme alle disposizioni processuali applicate, senza ulteriore interpretazione esplicita nel corpo della sentenza.

Massime di principio

  • Il ricorso amministrativo è improcedibile quando, nel corso del giudizio, viene meno l’interesse concreto e attuale alla decisione, anche per effetto della sopravvenuta inutilità della pronuncia richiesta.
  • La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio costituisce elemento decisivo per la declaratoria di improcedibilità, quando non residui un’utilità concreta derivante dalla decisione di merito.
  • La cessazione dell’attività oggetto di un divieto amministrativo e la rimozione spontanea dell’opera edilizia cui era collegato l’ordine di ripristino possono determinare il venir meno dell’interesse all’annullamento degli atti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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