Cassazione Penale, Sentenza n. 46304/2024 del 17/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila del 09/07/2024 che aveva rigettato il suo reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza del 19/04/2024, la quale aveva accolto il reclamo presentato da Domenico Chiofalo (ristretto in regime ex art. 41‑bis) con cui si chiedeva la disapplicazione di un ordine di servizio che prevedeva fasce orarie per la cottura dei cibi. Il Ministero, tramite l'Avvocatura dello Stato, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 69, comma 6, lett. B), 35‑bis e 41‑bis ord. pen., sostenendo che la regolamentazione amministrativa sulle modalità di fruizione dei cibi rientra nel potere organizzativo dell'Amministrazione penitenziaria, non incide in modo sostanziale sul diritto del detenuto e risulta giustificata da esigenze logistiche (diversa sistemazione dei detenuti comuni in celle multiple e problemi di salubrità/ sovrapposizione delle attività trattamentali) che non si applicano ai detenuti comuni e, quindi, non configurerebbe una discriminazione ingiustificata.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata del Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila e l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza oggetto del reclamo. La Corte ha ritenuto che la previsione di fasce orarie per la cottura dei cibi, se non discriminatoria rispetto al trattamento riservato ai detenuti comuni nello stesso istituto e se giustificata da ragioni logistiche e organizzative, rientra nel potere organizzativo dell'Amministrazione penitenziaria; nel caso di specie il Tribunale e il Magistrato non avevano motivato adeguatamente il giudizio di irragionevolezza o discriminazione, travisando gli argomenti dell'Amministrazione, per cui la pronuncia favorevole a Chiofalo è stata annullata.
Norme richiamate
art. 69, comma 6, lett. B) ord. pen.
Citato come principio generale sul rapporto tra diritti e potestà organizzativa dell'Amministrazione penitenziaria; la Corte considera rilevante il bilanciamento tra esercizio del diritto e esigenze organizzative interne dell'istituto.
art. 35‑bis ord. pen.
Richiamato nel quadro normativo delle misure e modalità detentive; la Corte valuta la legittimità di regolazioni interne in funzione delle finalità trattamentali e organizzative previste dalla disciplina penitenziaria.
art. 41‑bis ord. pen.
Rilevante perché il detenuto agisce in regime differenziato ex art. 41‑bis; la Corte afferma che le differenze di trattamento rispetto ai detenuti comuni sono ammesse purché giustificate e non costituenti una discriminazione irragionevole o di carattere vessatorio.
Massime di principio
- La fissazione di fasce orarie per la cottura dei cibi può rientrare nella potestà organizzativa dell'Amministrazione penitenziaria se non è discriminatoria rispetto ai detenuti comuni nello stesso istituto.
- Se una misura riguarda solo i detenuti sottoposti al regime differenziato ex art. 41‑bis occorre che l'Amministrazione fornisca ragioni logistiche e organizzative specifiche e proporzionate per giustificarne l'adozione.
- Il giudice cautelare/di sorveglianza che annulli o disapplichi una disposizione organizzativa deve motivare in modo puntuale perché la misura sia esorbitante dal potere organizzativo o ingiustificatamente vessatoria; motivazione generica può indurre alla riforma in sede di legittimità.
- La comparazione con il trattamento riservato ai detenuti comuni nello stesso istituto è il parametro di legittimità: differenze giustificate non sono illegittime; differenze ingiustificate configurano discriminazione.
- In situazioni analoghe verificare sempre: (a) se la disposizione è applicata a tutti i detenuti o solo ai 41‑bis; (b) quali esigenze logistiche/di sicurezza sono state valutate; (c) se la motivazione amministrativa e giudiziaria è concreta e specifica; in assenza di questi elementi il provvedimento rischia di essere annullato.
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