Regolamento (UE) 2018/1253
Regolamento delegato (UE) 2018/1253 della Commissione, del 28 giugno 2018, che rettifica il regolamento delegato (UE) 2016/2374 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rettifica un errore materiale introdotto nel piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali. La correzione riguarda i criteri riportati nell'allegato del regolamento delegato (UE) 2016/2374, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2018/44, per la pesca del nasello. L'intervento mira a garantire continuità applicativa e certezza del diritto nell'ambito dell'obbligo di sbarco.
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2016/2374 sul piano di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali, con correzione dei criteri applicabili alla pesca del nasello.
Ambito di applicazione
Si applica alle attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali disciplinate dal regolamento delegato (UE) 2016/2374, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2018/44. In particolare, incide sulla tabella relativa alla pesca del nasello (Merluccius merluccius) e sui pescherecci che utilizzano maglie di larghezza pari o superiore a 70 mm. La rettifica riguarda l'applicazione dell'obbligo di sbarco e si applica retroattivamente dal 1o gennaio 2018, con entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Rettifica del piano in materia di rigetti per la pesca demersale nelle acque sudoccidentali
Il regolamento delegato (UE) 2018/1253 interviene per correggere un errore di redazione presente nell'allegato del regolamento delegato (UE) 2016/2374, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2018/44, relativo al piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali. La rettifica si inserisce nel quadro della politica comune della pesca e dell'obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura, volto alla progressiva eliminazione dei rigetti.
Contesto normativo
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1380/2013, che attribuisce alla Commissione il potere di adottare piani in materia di rigetti mediante atti delegati sulla base di raccomandazioni comuni degli Stati membri interessati, in concerto con i pertinenti consigli consultivi. Il regolamento delegato (UE) 2016/2374 aveva istituito il piano per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali a seguito di una raccomandazione comune presentata nel 2016 da Belgio, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Portogallo; una nuova raccomandazione del 2 giugno 2017 aveva poi condotto al regolamento delegato (UE) 2018/44.
Oggetto della rettifica
Gli Stati membri interessati hanno segnalato alla Commissione un errore di redazione nell'allegato del regolamento delegato (UE) 2018/44, con riferimento alla descrizione delle attività di pesca del nasello soggette all'obbligo di sbarco. Nella versione errata, l'obbligo sembrava limitato ai pescherecci che, nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa con reti a strascico e sciabiche, soddisfacevano cumulativamente anche due ulteriori condizioni: che gli sbarchi totali di nasello nel periodo 2014/2015 superassero il 5 % di tutte le specie sbarcate e le 5 tonnellate metriche. Il regolamento rettificativo chiarisce che tale condizione non è più applicabile.
Nuovo testo applicabile alla pesca del nasello
Per la tabella "3. Pesca del nasello (Merluccius merluccius)" dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2016/2374, il testo sostitutivo prevede un solo criterio: l'uso di maglie di larghezza pari o superiore a 70 mm. In questo modo viene semplificato e corretto il perimetro dei pescherecci interessati dall'obbligo di sbarco per questa specie.
Decorrenza ed efficacia temporale
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica retroattivamente dal 1o gennaio 2018. La retroattività è espressamente motivata dall'esigenza di evitare discontinuità e incertezza giuridica nell'applicazione dell'obbligo di sbarco, tenuto conto che l'errore era stato introdotto dal regolamento delegato (UE) 2018/44.
Effetti pratici
Per gli operatori della pesca interessati, la rettifica comporta che il criterio rilevante per la pesca del nasello non dipende più dalla soglia percentuale e quantitativa degli sbarchi del periodo 2014/2015, ma esclusivamente dalla caratteristica tecnica delle maglie impiegate. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Rettifica dell'allegato sul nasello
Nella tabella "3. Pesca del nasello (Merluccius merluccius)" dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2016/2374, il criterio originario applicabile ai pescherecci è sostituito con la sola condizione dell'uso di maglie di larghezza pari o superiore a 70 mm. Viene così eliminato il riferimento cumulativo agli sbarchi totali di nasello nel periodo 2014/2015 superiori al 5 % di tutte le specie sbarcate e superiori a 5 tonnellate metriche.
Entrata in vigore e applicazione retroattiva
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018. La scelta della retroattività è giustificata dall'esigenza di evitare discontinuità e incertezza giuridica nell'applicazione dell'obbligo di sbarco.
Base giuridica e finalità
La Commissione adotta il regolamento sulla base dell'articolo 15, paragrafo 6, e dell'articolo 18, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013 sulla politica comune della pesca. La finalità è rettificare un errore di redazione emerso nell'allegato del regolamento delegato (UE) 2018/44, che aveva modificato il regolamento delegato (UE) 2016/2374.
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