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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/921

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/921 della Commissione, del 28 giugno 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32018R0921

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conferma, all’esito di un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, la persistenza del dumping sulle importazioni di acido tartarico dalla Cina e il rischio di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione. Per tale ragione istituisce un dazio antidumping definitivo, con aliquote differenziate per due produttori esportatori cinesi e un’aliquota residua per tutte le altre società. Il testo disciplina anche le condizioni documentali per beneficiare delle aliquote individuali e stabilisce la regola sugli interessi di mora in caso di rimborso.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese, a seguito di riesame in previsione della scadenza.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese, escluso l’acido D-(-)-tartarico con rotazione ottica negativa di almeno 12,0 gradi misurata in soluzione acquosa secondo la Farmacopea europea, classificato כיום al codice NC ex 2918 12 00 (codice TARIC 2918120090). Incide su importatori, produttori esportatori cinesi e autorità doganali degli Stati membri; prevede aliquote individuali per Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd e Ninghai Organic Chemical Factory, una misura residuale per tutte le altre società cinesi, con esclusione di Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd già fuori dall’ambito delle misure. Si applica dal giorno successivo alla pubblicazione in GUUE e sostituisce, per il prodotto interessato, il quadro derivante dai precedenti regolamenti antidumping confermati o modificati nel tempo.

Dazio antidumping definitivo sull’acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/921 della Commissione è adottato a seguito di un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036. La Commissione, sulla base degli elementi raccolti nell’inchiesta, ritiene che il dumping sulle importazioni di acido tartarico dalla RPC persista e che, in caso di abrogazione delle misure, vi sia un forte rischio di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

Procedura e contesto

Le misure antidumping erano già state istituite nel 2006 e successivamente modificate e prorogate da vari atti, inclusa l’esclusione di Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd. Il riesame è stato avviato su richiesta di produttori dell’Unione rappresentativi di oltre il 25 % della produzione totale unionale; la Commissione ha considerato sufficienti gli elementi di prova per aprire l’inchiesta e ha svolto l’istruttoria sul periodo 1º gennaio 2016 - 31 dicembre 2016, mentre l’analisi delle tendenze di pregiudizio ha coperto il periodo dal 1º gennaio 2013 fino alla fine del periodo d’inchiesta di riesame.

Mancata collaborazione e uso dei dati disponibili

Nessuno dei produttori esportatori cinesi ha collaborato all’inchiesta. La Commissione ha quindi fatto ricorso all’articolo 18 del regolamento di base e ha basato le proprie conclusioni sui dati disponibili, tra cui la domanda di riesame, la banca dati ex articolo 14, paragrafo 6, la banca dati cinese sulle esportazioni, il Global Trade Atlas e fonti pubbliche. Tale impostazione ha inciso sia sulla determinazione del valore normale sia sulla valutazione della probabilità di dumping e di pregiudizio.

Prodotto interessato e prodotto simile

Il prodotto interessato è l’acido tartarico, con esclusione dell’acido D-(-)-tartarico con specifiche caratteristiche ottiche, attualmente classificato al codice NC ex 2918 12 00 e al codice TARIC 2918120090. La Commissione qualifica come prodotti simili il prodotto cinese esportato, quello venduto sul mercato interno cinese, quello del paese di riferimento e quello prodotto nell’Unione, poiché presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e gli stessi impieghi.

Accertamento del dumping

Per determinare il valore normale, la Commissione ha scelto l’Argentina come paese di riferimento, ma in mancanza di collaborazione dei produttori argentini e degli altri potenziali paesi di riferimento ha utilizzato, su qualsiasi altra base equa, i prezzi di fattura di un produttore argentino indicati nella domanda di riesame. Per le società Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd e Ninghai Organic Chemical Factory i prezzi all’esportazione sono stati ricavati dai dati disponibili nella banca dati ex articolo 14, paragrafo 6, con adeguamenti per nolo marittimo, movimentazione, trasporto interno e IVA parzialmente rimborsabile; inoltre il valore normale è stato adeguato per tener conto della differenza tra produzione naturale e produzione sintetica. Il margine di dumping medio ponderato è risultato superiore al 70 % per entrambe le società; per gli altri esportatori cinesi non è stato calcolato un margine individuale, stante la quantità esportata trascurabile.

Probabilità di persistenza o reiterazione del dumping

La Commissione ha ritenuto che la capacità produttiva cinese, pari a 54 000 tonnellate, e la capacità inutilizzata, tra 24 000 e 28 000 tonnellate, indichino un rilevante potenziale esportativo. Il mercato interno cinese è stato considerato limitato e il settore orientato all’esportazione, con prezzi sui mercati terzi anch’essi oggetto di dumping; al contempo il mercato dell’Unione è stato qualificato come altamente attrattivo, anche per il differenziale di prezzo rispetto ad altri mercati. In caso di abrogazione delle misure, la Commissione prevede un aumento significativo delle esportazioni cinesi verso l’Unione a prezzi di dumping.

Analisi del pregiudizio e vulnerabilità dell’industria dell’Unione

L’industria dell’Unione, composta da nove produttori, ha visto migliorare alcuni indicatori fisici come produzione, vendite e quota di mercato, ma la situazione finanziaria è rimasta debole. I prezzi medi di vendita sono diminuiti in misura marcata e, in più anni, sono scesi sotto il costo di produzione; la redditività è passata dal 7,1 % nel 2013 allo 0,8 % nel PIR, con risultati negativi nel 2014 e 2015. Anche il flusso di cassa e l’utile sul capitale investito si sono deteriorati, confermando che l’industria non si è pienamente ripresa dagli effetti delle importazioni oggetto di dumping e resta vulnerabile.

Probabilità di reiterazione del pregiudizio

Poiché le importazioni cinesi sono risultate vendute nel mercato unionale con undercutting medio del 19 % nel PIR, e i prezzi non gravati da dazi avrebbero determinato un undercutting medio del 26 %, la Commissione conclude che l’abolizione dei dazi provocherebbe un ulteriore calo dei prezzi nell’Unione. In presenza delle ampie capacità inutilizzate cinesi e dell’attrattiva del mercato UE, è probabile un aumento delle importazioni a prezzi di dumping, con ulteriore peggioramento della posizione economica dell’industria unionale.

Interesse dell’Unione

Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione esamina l’interesse dell’Unione e conclude che il mantenimento delle misure non è contrario all’interesse generale. Per l’industria dell’Unione il mantenimento è necessario per evitare un peggioramento ulteriore e consentire un recupero della redditività; per gli importatori non emergono elementi di impatto significativo; per gli utilizzatori, in particolare nei settori alimentare, vinicolo e delle costruzioni, l’incidenza sarebbe trascurabile o comunque non eccessiva. È inoltre valorizzata l’esigenza di preservare fonti di approvvigionamento diversificate.

Misura finale e condizioni operative

L’articolo 1 istituisce il dazio antidumping definitivo: 10,1 % per Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd; 8,3 % per Ninghai Organic Chemical Factory; 34,9 % per tutte le altre società, con esclusione di Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd. L’applicazione dei dazi individuali richiede una fattura commerciale conforme con la dichiarazione prescritta; in mancanza, si applica il dazio residuale. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Esito del riesame e mantenimento della misura

A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione conclude che la scadenza delle misure comporterebbe con ogni probabilità la persistenza del dumping e la reiterazione del pregiudizio; pertanto le misure antidumping sulle importazioni di acido tartarico originario della RPC vengono mantenute e rese definitive nel nuovo regolamento.

Prodotto interessato e esclusioni

Il dazio riguarda l’acido tartarico, escluso l’acido D-(-)-tartarico con rotazione ottica negativa di almeno 12,0 gradi misurata secondo la Farmacopea europea, classificato nel codice NC ex 2918 12 00 (codice TARIC 2918120090). Il regolamento conferma l’esclusione di Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd. dall’applicazione delle misure.

Aliquote del dazio antidumping definitivo

L’articolo 1, paragrafo 2, fissa i seguenti dazi sul prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto: 10,1 % per Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd (codice addizionale TARIC A688); 8,3 % per Ninghai Organic Chemical Factory (codice addizionale TARIC A689); 34,9 % per tutte le altre società, salvo Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd (codice addizionale TARIC A687), che resta esclusa.

Condizione per l’applicazione dei dazi individuali

Le aliquote individuali sono applicabili solo previa presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto emittente, con specifica attestazione dell’identità del produttore e della corrispondenza della merce fatturata. In mancanza della fattura conforme, si applica l’aliquota residuale del 34,9 %.

Interessi di mora sui rimborsi

In caso di rimborso che dia diritto a interessi di mora, il tasso applicabile è quello della BCE sulle operazioni principali di rifinanziamento, pubblicato nella GUUE serie C, in vigore il primo giorno del mese in cui scade il termine, maggiorato di 1 punto percentuale.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialeunione doganalemercato interno

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