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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/922

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/922 della Commissione, del 28 giugno 2018, che deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del cicerello (Gymnammodytes cicerelus e G. semisquamatus) e del ghiozzo (Aphia minuta e Crystalogobius linearis) in talune acque territoriali della Spagna (Catalogna)

Normativa europea32018R0922

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento concede alla Spagna una deroga limitata e temporanea al divieto, previsto dal regolamento (CE) n. 1967/2006, di utilizzare attrezzi trainati entro 3 miglia dalla costa o sull’isobata dei 50 metri. La deroga riguarda soltanto le sciabiche da natante impiegate per la pesca del cicerello e del ghiozzo nelle acque territoriali catalane, in favore di un numero determinato di imbarcazioni e nel quadro di un piano di gestione nazionale. Sono previsti obblighi di monitoraggio e di relazione alla Commissione entro tre anni, mentre la validità della deroga è limitata fino al 2 luglio 2021.

Deroga temporanea al divieto di pesca con attrezzi trainati entro 3 miglia dalla costa o sull’isobata dei 50 metri per le sciabiche da natante impiegate nella pesca del cicerello e del ghiozzo nelle acque territoriali della Catalogna.

Ambito di applicazione

Si applica alle acque territoriali della Spagna adiacenti alla costa della regione della Catalogna e riguarda esclusivamente la pesca del cicerello (Gymnammodytes cicerelus e G. semisquamatus) e del ghiozzo (Aphia minuta e Crystalogobius linearis) effettuata con sciabiche da natante. Beneficia della deroga solo un numero limitato di pescherecci: quelli registrati nel censimento marittimo gestito dalla Comunità autonoma della Catalogna, con un’attività comprovata di oltre cinque anni in tale tipo di pesca, titolari di autorizzazione di pesca e operanti nel quadro del piano di gestione adottato dalla Spagna. La deroga si applica fino al 2 luglio 2021; la relazione di monitoraggio deve essere trasmessa entro tre anni dall’entrata in vigore. Restano fuori dall’ambito gli altri attrezzi e le altre attività di pesca non ricompresi nel piano di gestione e nei requisiti specifici indicati.

Deroga per le sciabiche da natante nella Catalogna

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/922 della Commissione concede una deroga al regime generale del regolamento (CE) n. 1967/2006, che vieta l’uso di attrezzi trainati entro 3 miglia nautiche dalla costa o sull’isobata dei 50 metri quando tale profondità si raggiunge prima. La misura riguarda la pesca di due specie bersaglio di piccole dimensioni, il cicerello e il ghiozzo, nelle acque territoriali spagnole della Catalogna, ed è giustificata dai dati tecnici e scientifici forniti dalla Spagna e dall’esame favorevole del CSTEP.

Presupposti della deroga e valutazioni della Commissione

La Commissione richiama, nei considerando, la deroga già concessa in precedenza fino all’8 maggio 2017 e prende atto della nuova richiesta spagnola del 6 novembre 2017. Viene evidenziato che il piano di gestione catalano si fonda su buona governance, uso dei migliori dati scientifici disponibili, partecipazione degli stakeholder e prospettiva di lungo periodo. Il CSTEP ha inoltre rilevato nuovi studi per ridurre i rigetti in mare e forti limitazioni dello sforzo di pesca nei periodi di minore disponibilità della risorsa.

La Commissione ritiene soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006. Tra gli elementi valorizzati vi sono:

  • i vincoli geografici specifici, dovuti alla limitata estensione dei fondali e alla distribuzione delle specie target;
  • la selettività della pesca, poiché le sciabiche vengono calate nella colonna d’acqua e non toccano il fondo;
  • il numero ristretto di imbarcazioni interessate, pari a 26;
  • l’impossibilità di utilizzare altri attrezzi regolamentati idonei alla cattura delle specie bersaglio;
  • l’assenza di incremento dello sforzo di pesca, grazie a autorizzazioni limitate e a un massimale di sforzo.

Requisiti del piano di gestione e controlli

Le imbarcazioni interessate devono appartenere al censimento marittimo della Catalogna e operare nell’ambito del piano di gestione adottato dalla Spagna il 27 marzo 2014, prorogato il 26 aprile 2018 fino al 31 dicembre 2021. Tali unità sono inserite in un elenco comunicato alla Commissione conformemente all’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

La Commissione sottolinea anche che:

  • le attività sono conformi all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1967/2006, poiché il piano vieta la pesca sopra habitat protetti;
  • l’articolo 8, paragrafo 1, lettera h), non si applica, in quanto riferito alle reti a strascico;
  • la deroga alle dimensioni minime delle maglie prevista dal piano di gestione è stata autorizzata dalla Spagna ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 7, del medesimo regolamento, dato il carattere altamente selettivo della pesca e il suo impatto trascurabile sull’ambiente marino;
  • sono rispettate le prescrizioni di registrazione dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Limitazioni materiali della pesca autorizzata

L’attività autorizzata non deve interferire con le imbarcazioni che utilizzano attrezzi diversi dalle reti da traino, dalle sciabiche o da reti trainate analoghe. Il piano di gestione spagnolo mira inoltre a garantire che le catture delle specie elencate nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 siano minime e precisa che l’attività non è finalizzata alla cattura di cefalopodi.

Sorveglianza, relazione e durata

Il piano di gestione include misure di sorveglianza conformi all’articolo 13, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006. Coerentemente con tale impostazione, la Spagna deve trasmettere alla Commissione una relazione entro tre anni dall’entrata in vigore del regolamento, sulla base del piano di monitoraggio previsto.

La durata della deroga è espressamente limitata fino al 2 luglio 2021, così da consentire alla Commissione di adottare eventuali misure correttive qualora la relazione indichi un cattivo stato di conservazione dello stock o servano ulteriori dati scientifici per un piano di gestione più efficiente. Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Deroga al divieto di pesca con attrezzi trainati vicino alla costa

L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica, nelle acque territoriali della Spagna adiacenti alla costa della Catalogna, alla pesca del cicerello e del ghiozzo effettuata con sciabiche da natante, purché i pescherecci siano registrati nel censimento marittimo della Catalogna, abbiano un’attività comprovata di oltre cinque anni in tale pesca e siano titolari di autorizzazione operando nel piano di gestione spagnolo adottato ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

Obbligo di relazione alla Commissione

La Spagna deve trasmettere alla Commissione, entro tre anni dall’entrata in vigore del regolamento, una relazione redatta conformemente al piano di sorveglianza stabilito nel piano di gestione richiamato dall’articolo 1.

Durata della deroga ed entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica fino al 2 luglio 2021. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica comune della pescaconservazione delle risorse marinecontrollo e sorveglianza della pesca

Testo integrale

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