Regolamento (UE) 2018/920
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/920 della Commissione, del 28 giugno 2018, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 della Commissione per quanto riguarda determinate disposizioni relative a controlli, comunicazioni e relazioni annuali nonché alle modifiche ai programmi POSEI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 per semplificare e chiarire la disciplina attuativa dei programmi POSEI nelle regioni ultraperiferiche. Rafforza e uniforma le regole su titoli, documentazione elettronica, controlli fisici, campionamento, comunicazioni annuali e struttura della relazione annuale. Modifica inoltre le procedure di revisione dei programmi, introducendo scadenze più chiare e una disciplina più flessibile per le modifiche ordinarie e per quelle di maggiore portata.
Modifica delle modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 180/2014 sui programmi POSEI per le regioni ultraperiferiche, con aggiornamenti su controlli, notifiche, relazioni annuali e procedure di modifica dei programmi.
Ambito di applicazione
Si applica alle autorità competenti degli Stati membri e agli operatori che beneficiano, nell’ambito dei programmi POSEI, dei regimi specifici di approvvigionamento, dei titoli di importazione, esenzione e aiuto, nonché delle misure a favore della produzione agricola locale nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione. Riguarda i controlli amministrativi e fisici, le comunicazioni e relazioni alla Commissione, la gestione delle modifiche dei programmi e il recupero degli indebiti; non disciplina in via generale altri settori estranei al quadro POSEI. È direttamente applicabile negli Stati membri a decorrere dal terzo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 in materia POSEI
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/920 della Commissione interviene sul quadro attuativo del regolamento (UE) n. 228/2013 relativo alle misure specifiche a favore delle regioni ultraperiferiche. La finalità dichiarata è semplificare, chiarire e aggiornare le regole operative sui controlli, sulle comunicazioni, sulla rendicontazione annuale e sulle procedure di modifica dei programmi POSEI, anche alla luce dell’esperienza applicativa maturata.
Ambito e finalità dell’intervento
L’atto non istituisce un nuovo regime, ma modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 per adeguarlo alla normativa UE sopravvenuta, in particolare in materia di titoli di importazione/esportazione, notifiche elettroniche, codice doganale dell’Unione e disciplina dei controlli e delle sanzioni richiamata dalla PAC. Il regolamento mira inoltre a rendere più efficiente il monitoraggio dei programmi POSEI e a rafforzare la qualità delle relazioni annuali alla Commissione.
Titoli di importazione, esenzione e aiuto
Gli articoli 2, 3 e 5 del regolamento n. 180/2014 vengono riallineati alla disciplina più recente sui titoli di importazione ed esportazione. Il modello di riferimento è quello dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, con applicazione mutatis mutandis di varie disposizioni di tale regolamento e del regolamento delegato (UE) 2016/1237.
Viene inoltre rafforzato il raccordo con il sistema EORI, reso obbligatorio per i titoli di importazione. Sul piano quantitativo, il regolamento chiarisce che i dazi all’importazione si applicano ai quantitativi eccedenti quelli indicati nel titolo; resta ammessa la tolleranza positiva del 5%, ma subordinatamente al pagamento dei relativi dazi.
Documentazione elettronica e prova della posizione doganale
L’articolo 8 viene riformulato per facilitare la trasmissione elettronica dei documenti di accompagnamento delle domande di titolo. Per la domanda di titolo di aiuto, il testo richiama espressamente i mezzi di prova della posizione doganale delle merci unionali previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 oppure una dichiarazione di tipo CO ai sensi del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
Se l’autorità di verifica non può accedere al sistema informatico che produce il documento elettronico, la prova può essere sostituita da una copia autenticata o da una stampa del documento elettronico autenticato.
Controlli amministrativi e controlli fisici
L’articolo 16 viene riscritto per distinguere in modo più netto i controlli fisici all’importazione e all’introduzione da quelli all’esportazione e alla spedizione. Per le importazioni e introduzioni il campione rappresentativo deve essere pari almeno al 5% dei titoli presentati; per esportazioni e spedizioni il campione deve essere pari almeno al 5% delle operazioni, in base ai profili di rischio stabiliti dagli Stati membri.
Ai controlli si applica mutatis mutandis il regolamento (CE) n. 1276/2008. La Commissione può altresì richiedere percentuali di controllo più elevate in presenza di circostanze particolari.
Controlli in loco sulle domande di aiuto
Per le misure a favore della produzione agricola locale, l’articolo 22 viene precisato in senso più rigoroso: le autorità competenti devono effettuare controlli in loco, per ciascuna azione, su almeno il 5% delle domande di aiuto. Il campione deve rappresentare anche almeno il 5% degli importi oggetto dell’aiuto per ciascuna azione.
Quanto alla selezione dei richiedenti, quando il numero minimo di soggetti da sottoporre a controllo è inferiore a 12, gli Stati membri devono comunque selezionare casualmente almeno un richiedente.
Gestione degli indebiti, sanzioni e forza maggiore
L’articolo 28 disciplina il recupero degli importi indebitamente percepiti e le sanzioni. In caso di pagamento indebito si applica mutatis mutandis l’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. Se l’indebito deriva da false dichiarazioni, documenti falsi o grave negligenza del richiedente, si aggiunge una sanzione pari all’indebito maggiorato degli interessi calcolati secondo l’articolo 7, paragrafo 2, dello stesso regolamento.
L’articolo 29 richiama invece, per forza maggiore e circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, l’articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014.
Comunicazioni periodiche e relazioni annuali
La disciplina delle comunicazioni alla Commissione viene allineata ai regolamenti delegato (UE) 2017/1183 e di esecuzione (UE) 2017/1185, che sostituiscono i precedenti riferimenti al vecchio sistema di notificazione.
Per il regime specifico di approvvigionamento, la comunicazione dei dati sul saldo non è più trimestrale ma annuale e va effettuata entro il 31 maggio di ogni anno. L’articolo 38 richiede che i dati siano riferiti alle operazioni dell’anno precedente e ripartiti per prodotto, codice della nomenclatura combinata ed eventuale destinazione particolare.
L’articolo 39 sostituisce integralmente la disciplina della relazione annuale, stabilendo che struttura e contenuto sono definiti nel nuovo allegato IX. La relazione deve coprire il contesto generale, l’attuazione fisica e finanziaria, l’efficacia del programma, la gestione e le eventuali modifiche intervenute.
Modifiche ai programmi POSEI
L’articolo 40 è uno dei punti centrali della riforma. Le modifiche ordinarie dei programmi devono essere presentate una volta all’anno, entro il 31 luglio dell’anno precedente l’applicazione, con indicazione dei motivi delle difficoltà di attuazione, degli effetti previsti e delle conseguenze finanziarie e di ammissibilità. Di regola, le modifiche si applicano dal 1° gennaio dell’anno successivo alla notifica; è però possibile l’applicazione anticipata salvo obiezioni della Commissione.
Le modifiche di maggiore portata sono limitate a due ipotesi: adesione di una nuova regione ultraperiferica e introduzione di nuovi gruppi di prodotti nei regimi specifici di approvvigionamento o di nuove misure a favore della produzione agricola locale. In tali casi, la Commissione decide entro cinque mesi dalla presentazione.
Per le modifiche di minore portata, in particolare gli adeguamenti fino al 20% della dotazione finanziaria di ciascuna misura, la notifica deve avvenire entro il 31 maggio dell’anno successivo all’anno civile cui la dotazione modificata si riferisce. Viene anche semplificata la definizione di "misura".
Nuovo allegato IX sulla relazione annuale
L’allegato IX introduce una struttura analitica della relazione annuale. La relazione deve includere: contesto socioeconomico; situazione e sviluppo del settore agricolo; dati sull’attuazione fisica e finanziaria delle misure e delle azioni; analisi dell’efficacia rispetto agli obiettivi e agli indicatori; informazioni sui controlli e sulle sanzioni; sintesi delle modifiche al programma.
Particolare rilievo è attribuito al monitoraggio dei prezzi, allo sviluppo del settore agricolo locale e alla competitività dei prodotti locali rispetto alle importazioni da paesi terzi e da altri Stati membri dell’Unione. Per il regime specifico di approvvigionamento devono essere inoltre analizzati i vantaggi concessi, i controlli effettuati per garantirne la trasmissione ai destinatari e la proporzionalità dell’aiuto rispetto ai costi aggiuntivi di trasporto e, per taluni prodotti, ai costi legati a insularità e distanza.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dei titoli di importazione, esenzione e aiuto
Per i titoli di importazione, di esenzione e di aiuto si richiama il modello dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, con applicazione mutatis mutandis dell’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2016/1237 e degli articoli 2, 3, 4, paragrafo 1, 5, 7 e 13-16 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239. Viene inoltre imposto l’uso del numero EORI e chiarito che i quantitativi eccedenti rispetto al titolo sono soggetti ai dazi all’importazione, fermo il limite della tolleranza positiva del 5% con pagamento dei relativi dazi.
Documentazione a supporto e trasmissione elettronica
L’articolo 8 è modificato per consentire la presentazione, anche in formato elettronico, dei documenti allegati alle domande di titolo. Per la domanda di titolo di aiuto sono previsti specifici documenti doganali di prova della posizione doganale delle merci unionali o una dichiarazione di tipo CO. Se l’autorità di verifica non accede al sistema informatico che genera il documento elettronico, è ammessa una copia autenticata o una stampa del documento elettronico autenticato.
Controlli fisici e campionamento
Per l’importazione o l’introduzione dei prodotti agricoli, i controlli fisici devono riguardare un campione rappresentativo pari almeno al 5% dei titoli presentati. Per l’esportazione o la spedizione, i controlli fisici devono riguardare almeno il 5% delle operazioni, sulla base dei profili di rischio stabiliti dagli Stati membri, con possibilità per la Commissione di richiedere percentuali più elevate in circostanze particolari. Nei controlli sulle esportazioni e spedizioni si applica mutatis mutandis il regolamento (CE) n. 1276/2008.
Controlli in loco sulle domande di aiuto per la produzione locale
Le autorità competenti devono effettuare controlli in loco, per ciascuna azione, su almeno il 5% delle domande di aiuto e su almeno il 5% degli importi oggetto dell’aiuto per ciascuna azione. Quando il numero minimo di richiedenti da sottoporre a controllo è inferiore a 12, gli Stati membri selezionano casualmente almeno un richiedente.
Recupero dell’indebito, sanzioni e forza maggiore
In caso di pagamento indebito si applica mutatis mutandis l’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. Se l’indebito deriva da false dichiarazioni, documenti falsi o grave negligenza del richiedente, è dovuta anche una sanzione pari all’indebito maggiorato degli interessi calcolati ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. Nei casi di forza maggiore o circostanze eccezionali si applica mutatis mutandis l’articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014.
Comunicazioni alla Commissione
Per il saldo dei regimi specifici di approvvigionamento la comunicazione periodica trimestrale è sostituita da una comunicazione annuale entro il 31 maggio di ogni anno, riferita alle operazioni dell’anno precedente e ripartita per prodotto, codice NC ed eventualmente destinazione particolare. Le comunicazioni di cui agli articoli 32 e 38, nonché quelle richiamate dagli articoli 23, paragrafo 3, e 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 228/2013, devono essere effettuate secondo il regolamento delegato (UE) 2017/1183 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.
Relazione annuale e nuovo allegato IX
La struttura e il contenuto della relazione annuale di cui all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 228/2013 sono definiti nel nuovo allegato IX. La relazione deve essere trasmessa alla Commissione secondo le modalità di notificazione previste dai regolamenti (UE) 2017/1183 e 2017/1185.
Modifiche ai programmi POSEI
Le modifiche ordinarie dei programmi POSEI sono presentate una volta all’anno per programma e inviate entro il 31 luglio dell’anno precedente l’applicazione; devono essere motivate indicando difficoltà di attuazione, effetti previsti e conseguenze finanziarie e di ammissibilità. In linea generale, tali modifiche si applicano dal 1° gennaio dell’anno successivo alla notifica, salvo applicazione anticipata in assenza di obiezioni della Commissione. Le modifiche di maggiore portata relative all’adesione di una nuova regione ultraperiferica o all’introduzione di nuovi gruppi di prodotti o nuove misure sono approvate dalla Commissione entro cinque mesi dalla presentazione, con applicazione dal 1° gennaio dell’anno successivo alla proposta o dalla data indicata nella decisione. Per gli adeguamenti fino al 20% della dotazione finanziaria di ciascuna misura, la notifica va effettuata entro il 31 maggio dell’anno successivo.
Definizione di misura
La nozione di "misura" viene semplificata: essa coincide con l’insieme delle azioni necessarie al conseguimento di uno o più obiettivi del programma e corrisponde a una linea con una dotazione finanziaria nel prospetto finanziario dell’articolo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 228/2013.
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