Regolamento (UE) 2018/956
Regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un sistema armonizzato dell’Unione per raccogliere, verificare e pubblicare i dati sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi. Gli Stati membri comunicano i dati di immatricolazione, mentre i costruttori trasmettono i dati tecnici e prestazionali relativi a ciascun veicolo, con accesso pubblico a un registro centralizzato gestito dall’Agenzia europea dell’ambiente per conto della Commissione. Sono previsti controlli di qualità, pubblicazione di una relazione annuale, atti delegati e di esecuzione, nonché sanzioni amministrative fino a 30 000 EUR per veicolo in caso di dati discordanti o non trasmessi.
Monitoraggio e comunicazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi immatricolati nell’Unione, con pubblicazione dei dati e sanzioni per omissioni o difformità.
Ambito di applicazione
Si applica al monitoraggio e alla comunicazione, da parte degli Stati membri e dei costruttori, dei dati relativi ai veicoli pesanti nuovi immatricolati per la prima volta nell’Unione. Rientrano nell’ambito i veicoli delle categorie M1, M2, N1 e N2 con massa di riferimento superiore a 2 610 kg e non compresi nel regolamento (CE) n. 715/2007, nonché tutti i veicoli delle categorie M3 e N3, oltre ai rimorchi delle categorie O3 e O4. Sono esclusi dal monitoraggio e dalla comunicazione i veicoli pesanti nuovi già immatricolati al di fuori dell’Unione, salvo che tale immatricolazione extra-UE sia avvenuta meno di tre mesi prima di quella nell’Unione. Il regolamento si applica dal 1° gennaio 2019 per il monitoraggio degli Stati membri e, per i costruttori, secondo gli anni di inizio indicati nell’allegato I; è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Monitoraggio e comunicazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi
Il regolamento istituisce un sistema armonizzato dell’Unione per raccogliere, verificare, gestire e rendere pubblici i dati relativi alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi. La disciplina si inserisce nel quadro delle politiche climatiche ed energetiche dell’Unione e risponde all’esigenza di disporre di dati solidi, comparabili e accessibili per sostenere la riduzione delle emissioni nel settore dei trasporti e favorire scelte d’acquisto informate.
Finalità e contesto normativo
Il provvedimento muove dall’obiettivo di riduzione interna delle emissioni di gas a effetto serra al 2030 e dall’esigenza di contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’accordo di Parigi. Il legislatore sottolinea che i veicoli pesanti rappresentano una quota rilevante delle emissioni del trasporto stradale e che, in assenza di nuove misure, tali emissioni sono destinate ad aumentare. Il regolamento si coordina con il quadro tecnico già delineato dal regolamento (CE) n. 595/2009 e dal regolamento (UE) 2017/2400, che forniscono la base per misurare in modo regolamentato le emissioni e il consumo di carburante.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi ai veicoli pesanti nuovi immatricolati per la prima volta nell’Unione. Rientrano nella nozione di veicoli pesanti:
- i veicoli delle categorie M1, M2, N1 e N2 con massa di riferimento superiore a 2 610 kg e non ricompresi nel regolamento (CE) n. 715/2007;
- tutti i veicoli delle categorie M3 e N3;
- i rimorchi delle categorie O3 e O4.
Gli Stati membri sono tenuti a monitorare i dati relativi alle immatricolazioni nel proprio territorio; i costruttori sono tenuti a monitorare e trasmettere i dati tecnici e prestazionali di ciascun veicolo. Restano fuori dal perimetro del monitoraggio e della comunicazione i veicoli pesanti precedentemente immatricolati al di fuori dell’Unione, salvo il caso in cui tale prima immatricolazione sia avvenuta meno di tre mesi prima della successiva immatricolazione nell’Unione.
Definizioni e rinvii
Ai fini del regolamento si applicano le definizioni contenute nella direttiva 2007/46/CE e nel regolamento (CE) n. 595/2009. La disciplina fa inoltre rinvio al regolamento (UE) 2017/2400 per la determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante e al regolamento (UE) 2018/858 per il più ampio quadro di omologazione e vigilanza del mercato.
Obblighi degli Stati membri
A decorrere dal 1° gennaio 2019, gli Stati membri devono monitorare, per ogni anno civile, i dati elencati nell’allegato I, parte A, relativi ai veicoli pesanti nuovi immatricolati per la prima volta nell’Unione. Dal 2020, entro il 28 febbraio di ogni anno, le autorità competenti trasmettono tali dati alla Commissione secondo la procedura di cui all’allegato II.
I dati da monitorare da parte degli Stati membri comprendono, in sintesi:
- il numero di identificazione dei veicoli;
- il nome del costruttore;
- la marca;
- il codice carrozzeria, se disponibile;
- per determinate categorie, le informazioni sul motopropulsore indicate nel certificato di conformità.
Le autorità competenti per il monitoraggio e la comunicazione sono quelle designate dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 443/2009.
Obblighi dei costruttori
I costruttori devono monitorare annualmente, a partire dagli anni di inizio fissati nell’allegato I, parte B, punto 1, i dati elencati nell’allegato I, parte B, punto 2, per ciascun veicolo pesante nuovo. Dal medesimo momento di avvio, essi devono comunicare alla Commissione, entro il 28 febbraio di ogni anno, i dati relativi ai veicoli la cui data di simulazione ricade nell’anno civile precedente.
Ogni costruttore deve nominare un punto di contatto per la comunicazione dei dati. Inoltre, entro il 31 dicembre 2018, i costruttori devono notificare alla Commissione alcune informazioni identificative, tra cui:
- il nome del costruttore risultante dal certificato di conformità o dalla scheda di omologazione individuale;
- il codice WMI da utilizzare per i numeri di identificazione dei veicoli;
- il punto di contatto responsabile del caricamento dei dati nel Business Data Repository.
Gli anni di inizio del monitoraggio e della comunicazione variano per categoria e gruppo di veicoli, secondo la tabella dell’allegato I. In particolare, per alcune categorie e gruppi i termini decorrono già dal 2019/2020, mentre altri iniziano nel 2020/2021; per M1, M2, M3, O3 e O4 la tabella non prevede attualmente un avvio operativo nel testo riportato.
Registro centralizzato e trasparenza dei dati
La Commissione tiene un registro centralizzato dei dati relativi ai veicoli pesanti comunicati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il registro è gestito dall’Agenzia europea dell’ambiente per conto della Commissione.
Il registro è reso pubblico, ma con esclusione di specifiche voci considerate sensibili o non pubblicabili. In particolare, non sono pubbliche la voce a) dell’allegato I, parte A, e le voci 1, 24, 25, 32, 33, 39 e 40 dell’allegato I, parte B, punto 2. Per il valore della voce 23, relativo al coefficiente di resistenza aerodinamica CdxA, la pubblicazione avviene per intervalli di valori predeterminati nell’allegato I, parte C.
La pubblicazione gratuita e facilmente accessibile dei dati è espressamente orientata ad aumentare la trasparenza, consentire confronti tra veicoli e costruttori e stimolare l’innovazione e la concorrenza.
Qualità dei dati, verifica e rettifica
Le autorità competenti e i costruttori sono responsabili dell’esattezza e della qualità dei dati trasmessi. In caso di errore individuato, devono informare senza indugio la Commissione. Quest’ultima effettua una propria verifica di qualità e, ove necessario, rettifica i dati pubblicati nel registro.
La Commissione può adottare atti di esecuzione per determinare le misure di verifica e rettifica. Tali atti seguono la procedura di esame di cui all’articolo 12, con assistenza del comitato sui cambiamenti climatici.
Monitoraggio delle prove di verifica su strada
La Commissione deve monitorare, ove disponibili, i risultati delle prove su strada effettuate nell’ambito del regolamento (CE) n. 595/2009 per verificare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante. Il regolamento prevede che la Commissione possa integrare la disciplina mediante atti delegati specificando i dati che le autorità nazionali devono comunicare in relazione a tali prove.
Il legislatore evidenzia che tali verifiche sono rilevanti per assicurare che i valori di CO2 e consumo di carburante riflettano correttamente le prestazioni reali dei veicoli e per consentire eventuali misure correttive o sanzionatorie nel quadro dell’omologazione.
Relazione annuale della Commissione
Entro il 31 ottobre di ogni anno, la Commissione pubblica una relazione annuale con l’analisi dei dati trasmessi dagli Stati membri e dai costruttori per l’anno civile precedente. La relazione deve mostrare in modo chiaro le prestazioni:
- del parco veicoli pesanti dell’Unione;
- dei singoli Stati membri;
- dei singoli costruttori.
L’analisi riguarda almeno il consumo medio di carburante e le emissioni medie di CO2 per ciascun gruppo di veicoli pesanti secondo le combinazioni di profilo di utilizzo, carico e carburante. Ove disponibili, essa considera anche la diffusione di tecnologie nuove e avanzate per la riduzione delle emissioni e i gruppi propulsori alternativi, nonché i risultati delle prove di verifica su strada. La relazione è redatta con il sostegno dell’Agenzia europea dell’ambiente.
Sanzioni amministrative
La Commissione può imporre una sanzione amministrativa in due ipotesi:
- quando i dati comunicati dal costruttore divergono dai dati contenuti nel file dei registri del costruttore o nel certificato di omologazione del motore, e lo scostamento è volontario o dovuto a negligenza grave;
- quando i dati non sono trasmessi entro il termine applicabile e il ritardo non è adeguatamente giustificato.
Per la verifica degli scostamenti, la Commissione consulta le autorità di omologazione competenti. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive e non possono superare 30 000 EUR per ogni veicolo pesante interessato dallo scostamento o dal ritardo.
La disciplina di dettaglio su procedura, criteri di calcolo e riscossione delle sanzioni è demandata ad atti delegati. Nel loro esercizio la Commissione deve rispettare il diritto a una buona amministrazione, compresi il diritto di essere ascoltati e l’accesso al fascicolo, oltre ai principi di efficacia, proporzionalità e dissuasività. Gli importi riscossi confluiscono nel bilancio generale dell’Unione.
Atti delegati, aggiornamento degli allegati e termine specifico del 2025
La Commissione è abilitata ad adottare atti delegati per:
- completare gli anni di inizio del monitoraggio e della comunicazione per le categorie di veicoli contemplate;
- modificare le prescrizioni in materia di dati e la procedura di monitoraggio e comunicazione degli allegati;
- specificare i dati relativi alle prove di verifica su strada;
- aggiornare gli intervalli di CdxA;
- definire criteri, calcolo e riscossione delle sanzioni amministrative.
Gli atti delegati relativi al completamento degli anni di inizio di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), devono essere adottati entro il 30 luglio 2025. La delega è conferita per sette anni a decorrere dal 29 luglio 2018, è tacitamente prorogabile per periodi di pari durata e può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio in qualsiasi momento.
Procedura di comitato e rapporti istituzionali
Per l’adozione degli atti di esecuzione, la Commissione è assistita dal comitato sui cambiamenti climatici istituito dal regolamento (UE) n. 525/2013. La procedura applicabile è quella prevista dall’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Allegati: contenuto tecnico essenziale
Gli allegati costituiscono la parte operativa del sistema.
L’allegato I, parte A, elenca i dati che gli Stati membri devono monitorare e comunicare; la parte B dettaglia i dati tecnici che i costruttori devono trasmettere, inclusi identificativi del veicolo, motore, trasmissione, assi, pneumatici, tecnologie ausiliarie, profilo di utilizzo, carico, carburante, prestazioni di guida, emissioni e consumo di carburante, oltre ai riferimenti software e di simulazione. La parte C stabilisce gli intervalli di pubblicazione del valore CdxA, da A1 ad A24, per garantire la non divulgazione del valore puntuale sensibile sotto il profilo concorrenziale.
L’allegato II disciplina la trasmissione elettronica dei dati al Central Data Repository e al Business Data Repository gestiti dall’Agenzia, la notifica delle date di trasmissione, l’elaborazione e la pubblicazione dei dati, nonché la gestione degli errori e la messa a disposizione di moduli elettronici per agevolare la compliance.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
Il regolamento stabilisce le prescrizioni per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi immatricolati nell’Unione (articolo 1), nell’ottica di creare un quadro comparabile e trasparente per i dati tecnici e prestazionali del parco veicoli pesanti.
Ambito soggettivo e categorie di veicoli interessate
Si applica agli Stati membri e ai costruttori di veicoli pesanti per i dati relativi ai veicoli nuovi. Le categorie interessate sono quelle indicate all’articolo 2, secondo comma, lettere a) e b): veicoli M1, M2, N1 e N2 con massa di riferimento superiore a 2 610 kg e fuori dal regolamento (CE) n. 715/2007, tutti i veicoli M3 e N3, nonché i rimorchi O3 e O4.
Obblighi di monitoraggio e comunicazione degli Stati membri
Dal 1° gennaio 2019 gli Stati membri monitorano i dati di cui all’allegato I, parte A, per i veicoli pesanti nuovi immatricolati per la prima volta nell’Unione. Dal 2020, entro il 28 febbraio di ogni anno, tali dati sono comunicati alla Commissione secondo la procedura dell’allegato II. I veicoli precedentemente immatricolati fuori dall’Unione non sono monitorati né comunicati, salvo riimmatricolazione nell’Unione entro tre mesi.
Obblighi di monitoraggio e comunicazione dei costruttori
Dagli anni di inizio fissati nell’allegato I, parte B, punto 1, i costruttori monitorano annualmente i dati tecnici per ogni veicolo pesante nuovo e li comunicano alla Commissione entro il 28 febbraio dell’anno successivo per i veicoli la cui data di simulazione ricade nell’anno civile precedente. Ogni costruttore deve inoltre nominare un punto di contatto per la trasmissione dei dati.
Registro centralizzato e pubblicità dei dati
La Commissione tiene un registro centralizzato dei dati comunicati dagli Stati membri e dai costruttori; il registro è gestito dall’Agenzia europea dell’ambiente per conto della Commissione. Il registro è pubblico, salvo specifiche voci escluse per ragioni di riservatezza e concorrenza; il valore relativo al coefficiente CdxA è pubblicato per intervalli di valori definiti nell’allegato I, parte C.
Verifica dei dati e rettifica
Le autorità competenti e i costruttori sono responsabili dell’esattezza dei dati comunicati e devono informare senza indugio la Commissione di eventuali errori. La Commissione verifica la qualità dei dati e, se necessario, rettifica quelli pubblicati nel registro. Può adottare atti di esecuzione per stabilire le misure di verifica e rettifica, secondo la procedura d’esame del regolamento (UE) n. 182/2011.
Monitoraggio delle prove di verifica su strada
La Commissione monitora, ove disponibili, i risultati delle prove su strada effettuate ai sensi del regolamento (CE) n. 595/2009 per verificare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante. Può adottare atti delegati per specificare i dati che le autorità competenti degli Stati membri devono comunicare su tali prove.
Sanzioni amministrative
La Commissione può imporre sanzioni amministrative se i dati comunicati dal costruttore divergono dai dati del file dei registri del costruttore o del certificato di omologazione del motore, con scostamento volontario o dovuto a negligenza grave, oppure se i dati non sono trasmessi entro il termine applicabile senza giustificazione. La sanzione non può superare 30 000 EUR per veicolo pesante interessato. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive e sono disciplinate anche quanto a procedura, calcolo e riscossione da atti delegati.
Relazione annuale della Commissione
Entro il 31 ottobre di ogni anno la Commissione pubblica una relazione annuale sui dati trasmessi per l’anno civile precedente. La relazione analizza le prestazioni del parco veicoli pesanti dell’Unione, dei singoli Stati membri e dei singoli costruttori in termini di consumo medio di carburante ed emissioni medie di CO2, per gruppo di veicoli e combinazioni di profilo di utilizzo, carico e carburante.
Atti delegati e aggiornamento degli allegati
La Commissione può adottare atti delegati per completare gli anni di inizio del monitoraggio e della comunicazione, modificare le prescrizioni sui dati e la procedura di monitoraggio/comunicazione, specificare i dati sulle prove di verifica su strada, aggiornare gli intervalli di CdxA e definire criteri, calcolo e riscossione delle sanzioni. Per il completamento degli anni di inizio di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), il termine è il 30 luglio 2025.
Comitato, delega di potere ed entrata in vigore
La Commissione è assistita dal comitato sui cambiamenti climatici ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. La delega di potere per gli atti delegati di cui agli articoli 7, 9 e 11 è conferita per sette anni dal 29 luglio 2018, con proroga tacita salvo opposizione del Parlamento europeo o del Consiglio; è prevista revoca in ogni momento. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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