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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/931

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/931 della Commissione, del 28 giugno 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido ossalico originario dell'India e della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32018R0931

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conferma, all’esito di un riesame in previsione della scadenza, la necessità di mantenere le misure antidumping sulle importazioni di acido ossalico dall’India e dalla RPC. La Commissione ritiene che, in assenza delle misure, il dumping persisterebbe o si ripeterebbe e che sussisterebbe un rischio concreto di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione. Viene quindi istituito un dazio antidumping definitivo con aliquote differenziate per singole società e con un’aliquota residuale per gli altri esportatori.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido ossalico originario dell’India e della Repubblica popolare cinese a seguito di riesame in previsione della scadenza.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di acido ossalico in forma diidrata o anidra, anche in soluzione acquosa, classificato al codice NC ex 2917 11 00 (TARIC 2917110091), originario dell’India e della Repubblica popolare cinese. Incide sugli importatori nell’UE, sui produttori esportatori dei paesi interessati e sull’industria dell’Unione; prevede aliquote individuali per talune società e un’aliquota residuale per "tutte le altre società". L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale valida conforme all’allegato. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido ossalico originario dell’India e della Repubblica popolare cinese

Il regolamento disciplina l’esito di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping già esistenti sulle importazioni di acido ossalico dall’India e dalla Repubblica popolare cinese. La Commissione, sulla base del regolamento (UE) 2016/1036, ritiene che la cessazione delle misure comporterebbe con ogni probabilità la persistenza o la reiterazione del dumping e il ritorno di un pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione.

Contesto procedurale

Le misure originarie erano state istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 325/2012. In seguito alla sentenza del Tribunale del 20 maggio 2015 nella causa T-310/12, le misure erano state annullate nei confronti di Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd; successivamente, dopo l’esecuzione della sentenza, la Commissione aveva reistituito misure per il prodotto fabbricato da tale società dal 30 novembre 2016 con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2081.

La domanda di riesame è stata presentata il 18 gennaio 2017 da Oxaquim SA, che rappresentava più del 50 % della produzione totale dell’Unione di acido ossalico. L’apertura del riesame è stata pubblicata il 12 aprile 2017. Il periodo dell’inchiesta di riesame copre il 1° aprile 2016 - 31 marzo 2017; l’analisi delle tendenze riguarda il periodo dal 1° gennaio 2013 alla fine del PIR.

Prodotto interessato e prodotto simile

Il prodotto interessato è l’acido ossalico in forma diidrata o anidra, anche in soluzione acquosa, classificato al codice NC ex 2917 11 00 (TARIC 2917110091). Il regolamento ricorda che il prodotto è utilizzato in diversi impieghi industriali, tra cui come agente riducente e sbiancante, nella sintesi farmaceutica e nella fabbricazione di prodotti chimici.

La Commissione conferma che il prodotto fabbricato e venduto nell’Unione, quello venduto nei mercati interni di India e RPC e quello importato da India e RPC presentano le medesime caratteristiche fisiche e chimiche di base e sono destinati ai medesimi usi finali; si tratta quindi di prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

Accertamento del dumping in India

Per l’India la Commissione ha considerato rappresentative le vendite interne dei due produttori esportatori cooperanti e ha determinato il valore normale sulla base delle vendite remunerative o, quando necessario, mediante costruzione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 3 e 6. In un caso particolare, per Radiant, il valore normale è stato ricostruito utilizzando solo le vendite remunerative, pari al [10-15] % delle vendite.

La Commissione ha inoltre qualificato il nitrito di sodio come sottoprodotto del processo di fabbricazione dell’acido ossalico, imponendo che le relative entrate fossero dedotte dal costo di fabbricazione del prodotto in esame. Il prezzo all’esportazione è stato calcolato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 8, sulla base del prezzo realmente pagato o pagabile nelle vendite dirette a clienti indipendenti nell’Unione.

Sono stati effettuati adeguamenti per trasporto, assicurazione, movimentazione, imballaggio, sconti, costi del credito, spese bancarie e commissioni. La Commissione ha invece escluso adeguamenti per il sistema MEIS e per il CENVAT, ritenendo che non si trattasse di regimi idonei a giustificare una compensazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera b). È stata anche respinta la richiesta di adeguamento per la conversione valutaria.

I margini di dumping accertati sono stati pari al 12,40 % per Star Oxochem Pvt. Ltd. e al 27,61 % per Radiant Indus Chem Pvt. Ltd. La Commissione conclude che i produttori esportatori indiani hanno continuato a esportare nell’Unione a prezzi di dumping durante il PIR.

Accertamento del dumping nella RPC

Per la Repubblica popolare cinese non vi è stata collaborazione. La Commissione ha quindi utilizzato i migliori dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base e ha scelto l’India come paese di riferimento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettere a) e b). La scelta è motivata dal ruolo dell’India come principale paese esportatore di acido ossalico nell’Unione, dal fatto che era già stata utilizzata come paese di riferimento nell’inchiesta iniziale e dalla disponibilità di dati di due produttori esportatori indiani collaboranti.

Per il prodotto cinese la Commissione ha applicato, in continuità con l’inchiesta iniziale, una maggiorazione del 12 % al valore normale per tener conto del fatto che i produttori cinesi fabbricano ed esportano anche acido ossalico raffinato, non prodotto in India. Il prezzo all’esportazione è stato determinato sulla base dei dati Eurostat/Comext, riadeguati da cif a franco fabbrica con riferimento ai costi di trasporto e assicurazione. Il margine di dumping medio ponderato è risultato pari all’8,7 % del prezzo cif frontiera Unione, dazio non corrisposto.

Probabile evoluzione delle importazioni in assenza di misure

La Commissione ritiene altamente probabile che, senza misure, una parte della capacità produttiva inutilizzata in India e nella RPC verrebbe utilizzata per esportare verso l’Unione oppure che le esportazioni verso altri mercati verrebbero deviate verso il mercato UE, considerato più attraente per i prezzi.

Per l’India, la capacità totale è stimata in circa 40.000 tonnellate metriche con una capacità inutilizzata di circa 10.000 tonnellate, pari al consumo totale dell’Unione. Per la RPC, la capacità produttiva inutilizzata è stimata in circa [30.000-40.000] tonnellate metriche, pari a circa il 20 % della capacità totale e a circa tre volte il consumo dell’Unione.

La Commissione evidenzia inoltre che i prezzi di esportazione verso l’Unione sono generalmente superiori ai prezzi verso il resto del mondo, il che rende il mercato UE particolarmente attraente per gli esportatori dei paesi interessati.

Situazione dell’industria dell’Unione e pregiudizio

L’industria dell’Unione è composta da Oxaquim SA e WeylChem Lamotte S.A.S. La produzione totale dell’Unione nel PIR è stimata tra 15.000 e 20.000 tonnellate. Nel periodo in esame il consumo dell’Unione è diminuito del 9 % (da 11.544 tonnellate nel 2013 a 10.482 tonnellate nel PIR).

Le importazioni dall’India e dalla RPC sono diminuite del 37 %, ma hanno mantenuto una quota di mercato non trascurabile, pari al 15,8 % nel PIR. I prezzi medi di importazione sono diminuiti nel periodo e la sottoquotazione dei prezzi rispetto ai prezzi dell’industria dell’Unione è risultata significativa, con margini di sottoquotazione pari all’8 % per la RPC e al 7,1 % e 6,6 % per i due esportatori indiani cooperanti.

Sul fronte dell’industria dell’Unione, la Commissione rileva un miglioramento complessivo: la produzione è aumentata del 24 %, la capacità produttiva dell’8 %, l’utilizzo degli impianti del 15 % e l’occupazione del 17 %. Anche la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito mostrano un andamento positivo. In particolare, la redditività aumenta del 332 % tra il 2013 e il PIR. Per questo la Commissione conclude che, nel periodo dell’inchiesta di riesame, l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5.

Rischio di reiterazione del pregiudizio

Pur in assenza di un pregiudizio notevole attuale, la Commissione valuta il rischio di reiterazione in caso di scadenza delle misure ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2. Poiché le importazioni a basso prezzo continuano a sottoquotare i prezzi dell’industria dell’Unione, l’abolizione delle misure potrebbe determinare un calo delle vendite e una perdita di quote di mercato.

La Commissione formula anche una simulazione: se le importazioni indiane e cinesi tornassero ai livelli del periodo dell’inchiesta iniziale, il produttore dell’Unione che ha collaborato tornerebbe in perdita e il pregiudizio verrebbe reiterato. Da ciò deriva la conclusione che, in assenza di misure, importazioni significative oggetto di dumping dall’India e dalla RPC minaccerebbero la sostenibilità dell’industria dell’Unione.

Interesse dell’Unione

Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ritiene che il mantenimento delle misure sia conforme all’interesse dell’Unione. Per l’industria dell’Unione il mantenimento garantisce stabilità e consente di proseguire investimenti e crescita; per importatori indipendenti non emergono elementi di collaborazione tali da dimostrare un impatto negativo rilevante; gli utilizzatori, peraltro, non si sono opposti alle misure e quattro di loro le hanno espressamente sostenute.

Misura finale e condizioni applicative

L’articolo 1 istituisce il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido ossalico originario dell’India e della RPC. Le aliquote individuali sono:

  • India: Punjab Chemicals e Crop Protection Limited 22,8 % (TARIC B230); Star Oxochem Pvt. Ltd. 31,5 % (TARIC B270); altre società 43,6 % (TARIC B999).
  • RPC: Shandong Fengyuan Chemicals Stock Co., Ltd e Shandong Fengyuan Uranus Advanced Material Co., Ltd 37,7 % (TARIC B231); Yuanping Changyuan Chemicals Co., Ltd 14,6 % (TARIC B232); altre società 52,2 % (TARIC B999).

L’applicazione delle aliquote individuali richiede la presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida conforme all’allegato; in mancanza, si applica l’aliquota residuale. Il regolamento precisa altresì che, salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali e che, in caso di rimborso che comporti interessi di mora, si applica il tasso BCE sulle principali operazioni di rifinanziamento maggiorato di un punto percentuale.

Entrata in vigore e allegato documentale

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

L’allegato prescrive il contenuto minimo della dichiarazione da apporre in fattura commerciale per ottenere le aliquote individuali: indicazione del nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico emittente, dichiarazione di fabbricazione del quantitativo esportato da parte della società e del paese di origine, nonché attestazione che le informazioni contenute nella fattura sono complete ed esatte, con data e firma.

Disposizioni principali

Riesame in previsione della scadenza e misure vigenti

Il regolamento adotta le conclusioni di un riesame avviato ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036. Le misure originarie erano state istituite con il regolamento di esecuzione (UE) n. 325/2012; per Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd. le misure erano state annullate dal Tribunale e poi reistituite dal 30 novembre 2016 con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2081.

Prodotto interessato

Il prodotto oggetto della misura è l’acido ossalico, in forma diidrata (CUS 0028635-1; CAS 6153-56-6) o anidra (CUS 0021238-4; CAS 144-62-7), anche in soluzione acquosa, attualmente classificato al codice NC ex 2917 11 00 (TARIC 2917110091).

Dumping e rischio di persistenza

La Commissione ha accertato la persistenza del dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Per l’India sono stati rilevati margini di dumping del 12,40 % per Star Oxochem Pvt. Ltd. e del 27,61 % per Radiant Indus Chem Pvt. Ltd.; per la RPC il margine medio ponderato è stato dell’8,7 % del prezzo cif frontiera Unione, dazio non corrisposto. La Commissione ha inoltre ritenuto probabile che, in assenza delle misure, le esportazioni oggetto di dumping aumenterebbero.

Prelievo di dati e cooperazione

Per la RPC non vi è stata collaborazione da parte dei produttori esportatori; la Commissione ha quindi fatto ricorso ai migliori dati उपलब्धibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base. Per l’India hanno collaborato due produttori esportatori; per l’Unione ha collaborato Oxaquim SA, mentre WeylChem non ha collaborato. Nessun importatore indipendente ha fornito collaborazione sostanziale.

Pregiudizio e interesse dell’Unione

La Commissione conclude che, nel periodo dell’inchiesta di riesame, l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, ma che, in caso di abrogazione delle misure, esiste un rischio di reiterazione del pregiudizio. L’interesse dell’Unione è valutato a favore del mantenimento delle misure: l’industria dell’Unione ne beneficerebbe, non risultano elementi contrari rilevanti per importatori e utilizzatori, e diversi utilizzatori si sono espressi a favore del mantenimento.

Aliquote del dazio antidumping definitivo

Sono stabilite le seguenti aliquote: per l’India, Punjab Chemicals e Crop Protection Limited 22,8 % (codice addizionale TARIC B230), Star Oxochem Pvt. Ltd. 31,5 % (B270), tutte le altre società 43,6 % (B999); per la RPC, Shandong Fengyuan Chemicals Stock Co., Ltd e Shandong Fengyuan Uranus Advanced Material Co., Ltd 37,7 % (B231), Yuanping Changyuan Chemicals Co., Ltd 14,6 % (B232), tutte le altre società 52,2 % (B999).

Condizione documentale per le aliquote individuali

L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida contenente la dichiarazione e gli elementi previsti nell’allegato. In mancanza di tale fattura si applica l’aliquota residuale per tutte le altre società.

Interessi di mora sui rimborsi

In caso di rimborso che dia diritto a interessi di mora, il tasso applicabile è quello della BCE sulle principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale e vigente il primo giorno del mese di scadenza, maggiorato di 1 punto percentuale.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiedazi antidumpingpolitica commercialedifesa commercialedogane

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