Regolamento (UE) 2018/916
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/916 della Commissione, del 27 giugno 2018, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014 della Commissione per quanto riguarda determinate disposizioni relative a controlli, comunicazioni e relazioni annuali nonché alle modifiche al programma per le isole minori del Mar Egeo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna e semplifica il quadro applicativo del regime UE per le isole minori del Mar Egeo. Interviene soprattutto su controlli, modalità di comunicazione alla Commissione, struttura della relazione annuale e disciplina delle modifiche del programma di sostegno. Inoltre adegua i riferimenti normativi ai più recenti atti UE in materia di titoli di importazione/esportazione, notifiche e sanzioni amministrative.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014 sulle misure agricole a favore delle isole minori del Mar Egeo, semplificando controlli, comunicazioni, relazioni annuali e procedure di modifica del programma.
Ambito di applicazione
Si applica alle autorità competenti greche e, per gli adempimenti connessi, alla Commissione europea, nell'ambito del regolamento (UE) n. 229/2013 relativo alle misure specifiche per l'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo. Riguarda il regime specifico di approvvigionamento e il sostegno alla produzione agricola locale, inclusi titoli di aiuto/importazione, controlli amministrativi e fisici, comunicazioni periodiche, relazione annuale e modifiche del programma. Si applica direttamente in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione; produce effetti sulle procedure e sugli obblighi del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014, non sulle misure di base del regolamento (UE) n. 229/2013.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014 per le isole minori del Mar Egeo
Il regolamento interviene sul quadro applicativo delle misure agricole specifiche per le isole minori del Mar Egeo, disciplinate dal regolamento (UE) n. 229/2013. La Commissione dichiara di voler chiarire e semplificare alcune disposizioni operative alla luce dell'esperienza applicativa, con particolare riguardo a controlli, comunicazioni, rendicontazione annuale e modifiche del programma di sostegno.
Ambito e finalità della modifica
La modifica non riscrive il regime sostanziale di aiuto, ma aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014. L'obiettivo è rendere più coerenti le procedure con la normativa UE sopravvenuta in materia di titoli di importazione/esportazione, notifiche alla Commissione, recupero degli indebiti e sanzioni amministrative, oltre a migliorare la flessibilità del programma per adattarlo alle condizioni reali delle isole.
Titoli di aiuto, EORI e rinvii normativi aggiornati
L'articolo 3 è modificato per ancorare il titolo di aiuto al modello del titolo d'importazione previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239. Viene richiamata l'applicazione mutatis mutandis di specifiche disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/1237 e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, incluso il regime della tolleranza negativa. Nei considerando si precisa che, in coerenza con la disciplina dei titoli di importazione, anche i titoli di aiuto devono recare il numero EORI.
Controlli: introduzione, esportazione, spedizione e controlli in loco
L'articolo 13 distingue espressamente i controlli fisici all'introduzione da quelli all'esportazione e alla spedizione. Per l'introduzione, il campione rappresentativo deve coprire almeno il 5 % dei titoli presentati; per esportazione e spedizione, almeno il 5 % delle operazioni, sulla base di profili di rischio definiti dalla Grecia. In entrambi i casi si applica mutatis mutandis il regolamento (CE) n. 1276/2008; la Commissione può, in circostanze particolari, chiedere percentuali di controllo più elevate.
L'articolo 20 viene rafforzato prevedendo controlli in loco per ciascuna azione su almeno il 5 % delle domande di aiuto, con un campione che copra anche almeno il 5 % degli importi oggetto dell'aiuto per ciascuna azione. L'articolo 22 consente alla Grecia, se il numero minimo di richiedenti da controllare è inferiore a 12, di selezionare casualmente almeno un richiedente, tenendo conto della possibile esiguità del numero di beneficiari nelle isole.
Recupero degli indebiti, sanzioni e forza maggiore
Gli articoli 26 e 27 sono sostituiti. Per i pagamenti indebiti si applica mutatis mutandis l'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. Se l'indebito dipende da false dichiarazioni, documenti falsi o negligenza grave del richiedente, è prevista una sanzione pari all'indebito stesso, maggiorata degli interessi calcolati ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento. Nei casi di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, si applica mutatis mutandis l'articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014.
Comunicazioni periodiche alla Commissione
L'articolo 30 riduce e razionalizza gli oneri informativi. Le autorità competenti devono trasmettere alla Commissione, entro il 31 maggio di ogni anno, i dati relativi alle operazioni svolte nell'anno precedente sul bilancio di approvvigionamento dell'anno civile di riferimento, ripartiti per prodotto, codice della nomenclatura combinata ed eventuale destinazione particolare. Le comunicazioni devono essere effettuate secondo il regolamento delegato (UE) 2017/1183 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185, che sostituiscono i precedenti riferimenti normativi.
Relazione annuale: nuova struttura e contenuti
L'articolo 31 sostituito prevede che struttura e contenuto della relazione annuale siano definiti nel nuovo allegato III. La relazione, relativa all'anno precedente, deve trattare: contesto generale; attuazione fisica e finanziaria; efficacia del programma; gestione del programma; modifiche intervenute. Essa va trasmessa alla Commissione secondo le modalità di notifica stabilite dai regolamenti delegato (UE) 2017/1183 ed esecutivo (UE) 2017/1185.
Il nuovo allegato III dettaglia i contenuti da inserire: contesto socioeconomico, situazione del settore agricolo, dati finanziari del sostegno alla produzione locale e del regime specifico di approvvigionamento, descrizione dell'attuazione per misura e azione, indicatori e analisi di efficacia, controlli e sanzioni, nonché sintesi delle modifiche al programma.
Modifiche del programma di sostegno
L'articolo 32 è riformulato per semplificare il procedimento di modifica del programma. Le modifiche ordinarie sono presentate una volta all'anno e trasmesse entro il 31 luglio dell'anno precedente l'applicazione; devono essere motivate indicando difficoltà di attuazione, effetti previsti, conseguenze finanziarie e condizioni di ammissibilità. La Commissione può segnalare l'eventuale non conformità alla normativa UE, in particolare all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 229/2013, fatti salvi gli articoli 51 e 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
In linea generale le modifiche si applicano dal 1º gennaio dell'anno successivo alla notifica, con possibilità di applicazione anticipata in assenza di obiezioni della Commissione. Le modifiche che introducono nuovi gruppi di prodotti o nuove misure sono soggette a valutazione separata e approvazione formale entro cinque mesi dalla presentazione, secondo la procedura dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013. Gli adeguamenti fino al 20 % della dotazione finanziaria di ciascuna misura devono essere notificati entro il 31 maggio dell'anno successivo al periodo di riferimento, nel rispetto dei massimali dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 229/2013. Viene inoltre precisata la nozione di "misura" come insieme di azioni collegate a uno o più obiettivi del programma e corrispondenti a una linea finanziaria del prospetto finanziario.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. In pratica, le modifiche incidono soprattutto sulla disciplina attuativa utilizzata dalla Grecia per la gestione del programma per le isole minori del Mar Egeo.
Disposizioni principali
Titoli di aiuto e uso del numero EORI
L'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014 è sostituito per allineare il titolo di aiuto al modello del titolo d'importazione dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239. Si applicano mutatis mutandis l'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2016/1237 e gli articoli 2, 3, 4, paragrafo 1, 5, 7 e da 13 a 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, nonché la tolleranza negativa prevista in tali atti. Il considerando evidenzia l'obbligatorietà del numero EORI anche per i titoli di aiuto.
Controlli fisici sui prodotti agricoli
L'articolo 13 è modificato per distinguere i controlli fisici all'introduzione da quelli all'esportazione e alla spedizione. All'introduzione i controlli devono riguardare un campione rappresentativo pari almeno al 5 % dei titoli presentati a norma dell'articolo 7; all'esportazione e alla spedizione devono riguardare almeno il 5 % delle operazioni, sulla base dei profili di rischio stabiliti dalla Grecia. Si applica mutatis mutandis il regolamento (CE) n. 1276/2008 e, in circostanze particolari, la Commissione può chiedere percentuali di controllo più elevate.
Controlli in loco sulle domande di aiuto
L'articolo 20, terzo comma, è sostituito prevedendo che, sulla base di un'analisi dei rischi ex articolo 22, paragrafo 1, le autorità competenti effettuino controlli in loco per ciascuna azione su almeno il 5 % delle domande di aiuto. Il campione deve inoltre rappresentare almeno il 5 % degli importi oggetto dell'aiuto per ciascuna azione.
Selezione dei richiedenti ai controlli in loco
All'articolo 22, paragrafo 1, è introdotta una regola specifica per la Grecia: quando il numero minimo di richiedenti da sottoporre ai controlli in loco è inferiore a 12, essa seleziona casualmente almeno un richiedente.
Recupero dell'indebito, sanzioni e forza maggiore
Gli articoli 26 e 27 sono riscritti. Per i pagamenti indebiti si applica mutatis mutandis l'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. Se l'indebito deriva da false dichiarazioni, documenti falsi o negligenza grave del richiedente, si applica anche una sanzione pari all'indebito maggiorata degli interessi calcolati ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 809/2014. Nei casi di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, si applica mutatis mutandis l'articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014.
Comunicazioni annuali sul regime specifico di approvvigionamento
L'articolo 30 è modificato per prevedere che le autorità competenti comunichino alla Commissione, entro il 31 maggio di ogni anno, i dati relativi alle operazioni dell'anno precedente con riferimento al bilancio di approvvigionamento dell'anno civile di riferimento, ripartiti per prodotto, codice della nomenclatura combinata ed eventualmente per destinazione particolare. Le comunicazioni sono effettuate conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/1183 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.
Relazione annuale: struttura e trasmissione
L'articolo 31 è sostituito: struttura e contenuto della relazione annuale di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013 sono fissati nel nuovo allegato III. La relazione deve essere trasmessa alla Commissione secondo le regole di notifica del regolamento delegato (UE) 2017/1183 e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.
Modifiche del programma di sostegno
L'articolo 32 è riscritto per semplificare le modifiche del programma. Le modifiche ordinarie sono presentate una volta per anno civile, salvo forza maggiore o circostanze eccezionali, e trasmesse entro il 31 luglio dell'anno precedente l'applicazione; devono essere motivate indicando difficoltà di attuazione, effetti previsti, conseguenze finanziarie e condizioni di ammissibilità. In via generale si applicano dal 1º gennaio dell'anno successivo alla notifica, salvo applicazione anticipata senza obiezioni della Commissione. Le modifiche che introducono nuovi gruppi di prodotti nel regime specifico di approvvigionamento o nuove misure per la produzione locale sono valutate separatamente e approvate dalla Commissione entro cinque mesi dalla presentazione; se approvate, si applicano dal 1º gennaio dell'anno successivo alla proposta o dalla data indicata nella decisione. Gli adeguamenti fino al 20 % della dotazione finanziaria di ciascuna misura devono essere comunicati entro il 31 maggio dell'anno successivo, nel rispetto dei massimali dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 229/2013. È inoltre chiarita la definizione di "misura".
Nuovo allegato III sulla relazione annuale
È aggiunto l'allegato III, che dettaglia la struttura della relazione annuale: contesto generale, attuazione fisica e finanziaria, efficacia del programma, gestione del programma e modifiche intervenute nell'anno.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
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