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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04263/2025 del 31/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi generici perché meramente ripetitivi di doglianze già vagliate e respinte in appello con argomentazioni ritenute corrette sul piano giuridico. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la sua responsabilità per simulazione di reato e la relativa pena. Dal testo emerge che i motivi di ricorso riproponevano censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, contestando in sostanza sia la tenuta del compendio probatorio posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità, sia l'adeguatezza del trattamento sanzionatorio, che la Corte territoriale aveva ritenuto congruo anche in considerazione dei plurimi precedenti penali dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione sulla tenuta del compendio probatorio non è sufficiente se non individua puntualmente vizi logici o giuridici della decisione di merito, quando quest'ultima abbia già fornito una risposta congrua e corretta.
  • La censura sul trattamento sanzionatorio è inammissibile quando si risolva in una mera richiesta di rivalutazione di merito, in assenza di specifiche doglianze su vizi della motivazione o illegalità della pena.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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