Sentenza del 09/01/2018 n. 116 - Comm. Trib. Prov. Catania
Errore nella compilazione della dichiarazione - Irrilevanza - Prevalenza dato reale su quello dichiarato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava la pretesa tributaria sostenendo che la dichiarazione fiscale contenesse errori od omissioni incidenti sulla determinazione dell'obbligazione tributaria. La questione riguardava la possibilità di far valere tali errori in sede contenziosa anche dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione o la rettifica della dichiarazione, invocando la prevalenza della situazione reale rispetto al dato erroneamente dichiarato.
La decisione
La contestazione del contribuente è stata ritenuta ammissibile e fondata nel principio. In sede contenziosa deve essere riconosciuta al contribuente la possibilità di opporsi alla pretesa fiscale allegando errori od omissioni della dichiarazione che incidano sull'obbligazione tributaria, senza che tale facoltà sia preclusa dalla scadenza del termine per la presentazione o la rettifica della dichiarazione. Prevale quindi il dato reale, purché adeguatamente provato, rispetto a quello dichiarato per errore.
Norme richiamate
Art. 2, comma 8-bis, D.P.R. n. 322/1998
La norma disciplina la possibilità di correggere errori od omissioni nelle dichiarazioni fiscali. Secondo il principio richiamato, essa non impedisce al contribuente di far valere in giudizio errori incidenti sull'obbligazione tributaria anche oltre il termine previsto per la rettifica, purché il fatto sia dedotto e provato.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 13378/2016
Le Sezioni Unite hanno affermato che la dichiarazione fiscale non costituisce una confessione irrevocabile né limita definitivamente il rapporto tributario. Il contribuente può contestare la maggiore pretesa fiscale dimostrando l'inesistenza, totale o parziale, dell'obbligazione tributaria effettiva, anche quando l'errore non sia stato corretto nei termini ordinari.
Massime di principio
- La dichiarazione fiscale errata non prevale automaticamente sulla realtà sostanziale del rapporto tributario: il contribuente può dimostrare che l'imposta effettivamente dovuta è inferiore o inesistente.
- La scadenza del termine per presentare una dichiarazione integrativa non elimina, di per sé, il diritto di difendersi contro un accertamento o una pretesa tributaria illegittima.
- Gli errori e le omissioni devono incidere concretamente sull'obbligazione tributaria e devono essere allegati e provati con documentazione idonea.
- Il principio opera soprattutto come strumento di difesa in giudizio: non equivale automaticamente a una rettifica amministrativa tardiva né esonera dal rispetto degli ordinari oneri probatori e processuali.
- In situazioni analoghe occorre distinguere tra errori che determinano una maggiore imposta effettivamente dovuta e errori che hanno soltanto effetti formali o procedurali; la prevalenza del dato reale riguarda principalmente la corretta determinazione del tributo.
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