Sentenza n. 468/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l’ottemperanza: della sentenza n. 1369, pubblicata in data 23 ottobre 2024, emessa dal Tribunale di Cagliari, Sezione lavoro e passata in giudicato il 23 aprile 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione parziale della sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla permanenza nelle GPS di I fascia, al ripristino dell’incarico e alla prosecuzione del periodo di formazione e prova
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza sostenendo che il Ministero dell’istruzione e del merito non avesse dato integrale esecuzione alla sentenza n. 1369/2024 del Tribunale di Cagliari, passata in giudicato il 23 aprile 2025. La sentenza civile aveva accertato il diritto della docente a permanere nelle GPS di I fascia, dalle quali era stata illegittimamente esclusa, e a ottenere il ripristino del contratto con l’istituto scolastico, ai fini dell’immissione in ruolo condizionata, ordinando la prosecuzione del periodo di formazione e prova. La ricorrente ha chiesto l’adozione del contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 1° settembre 2021, il pagamento degli stipendi indicati nel ricorso, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito formalmente e ha depositato documentazione attestante soltanto una parziale esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando come fosse incontroverso, anche sulla base della relazione del dirigente scolastico depositata in giudizio e delle dichiarazioni rese all’udienza, che la sentenza del Tribunale di Cagliari fosse rimasta parzialmente ineseguita. Ha quindi dichiarato l’inottemperanza dell’amministrazione e ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato fin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione e previa istanza della ricorrente. Il commissario dovrà compiere gli atti necessari all’esecuzione sostitutiva della parte non eseguita, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell’amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 1.400,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, direttamente in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di dichiarare l’inottemperanza, ordinare l’esecuzione del giudicato e predisporre, in caso di ulteriore inerzia, misure sostitutive mediante commissario ad acta.
art. 59, commi 4 e ss., d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla l. 23 luglio 2021, n. 106
La disposizione è richiamata nel giudicato da eseguire quale disciplina dell’immissione in ruolo condizionata cui era finalizzato il ripristino dell’incarico scolastico.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’esecuzione soltanto parziale del giudicato integra inottemperanza e legittima il giudice amministrativo a ordinare all’amministrazione il completamento degli adempimenti entro un termine perentorio.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare fin d’ora un commissario ad acta, subordinandone l’intervento sostitutivo all’inutile scadenza del termine assegnato all’amministrazione e a una successiva istanza della parte interessata.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente o funzionario già dipendente dell’amministrazione inadempiente, l’incarico può essere svolto senza liquidazione di un compenso separato.
Come è indicizzato
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