Sentenza del 22/12/2022 n. 37562 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società impugnava l'avviso di accertamento per l'anno 2004 contestando il disconoscimento, ai fini IVA, dello storno di fatture emesse il 31/05/2004 mediante note di credito emesse il 30/09/2005, operative in seguito ad accordi successivi con alcuni clienti volti ad annullare le operazioni sottostanti. In sede di merito la CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso per presunta tardiva costituzione, ma la CTR accertò la tempestività della costituzione e, nel merito, ritenne legittimo l'atto impositivo sostenendo che si applicava l'art. 26 del D.P.R. 633/1972 e che lo storno basato su un accordo tra le parti è soggetto al termine annuale dalla data dell'operazione imponibile. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione di legge (art. 26 e 19 D.P.R. 633/1972, art. 2033 c.c.) e carenze motivazionali; ha altresì chiesto la sospensione dell'esecutività.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto preliminarmente la richiesta di estinzione del processo per cancellazione della società dal Registro delle Imprese, ritenendola irrilevante se intervenuta dopo la proposizione del ricorso. Ha dichiarato inammissibile la richiesta di sospensione dell'esecutività rivolta al giudice di legittimità (competente è il giudice di appello ai sensi dell'art. 373 c.p.c.). Quanto al merito, la Corte ha ritenuto inammissibile la sindacazione dei fatti in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, e, comunque, ha confermato l'interpretazione applicata dalla CTR: l'art. 26 del D.P.R. 633/1972 (nel testo ratione temporis) prevede che le note di variazione in diminuzione sono emesse facoltativamente e che, quando la sopravvenuta inesigibilità del credito deriva da un accordo tra le parti, opera il termine di un anno dall'operazione imponibile per poter rettificare imponibile o imposta; pertanto lo storno effettuato oltre un anno per effetto di un accordo è inidoneo a ridurre l'imponibile ai fini IVA. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali (Euro 6.000,00) e agli altri oneri indicati.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 26
Le note di variazione in diminuzione sono emesse facoltativamente dal cedente entro termini differenziati a seconda della causa; non è previsto limite temporale per le cause di sopravvenuta inesigibilità indicate dal comma 2, mentre se la sopravvenuta inesigibilità deriva da un accordo tra le parti vige il termine di un anno dall'operazione imponibile per le variazioni dell'imponibile o dell'imposta.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19
Richiamato in ricorso dalla società in relazione alla detrazione IVA, ma la Corte ha ritenuto che la questione fosse da dirimere con riferimento all'art. 26 (variazioni dell'imponibile) e non nel contesto della disciplina della detrazione dell'art. 19.
Codice Civile, art. 2033
Richiamato dalla ricorrente (probabile riferimento a effetti di nullità/risoluzione e conseguenze patrimoniali), ma la Corte non ha ritenuto decisiva la richiamata norma rispetto alla specifica disciplina IVA e al quadro probatorio sui fatti.
Codice di Procedura Civile, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Limite all'impugnazione per cassazione: la Corte di legittimità non è chiamata a sindacare in modo libero gli accertamenti di fatto del giudice del merito; la censura che si traduce in una contestazione della valutazione di fatti e prove è inammissibile.
Codice di Procedura Civile, art. 373 c.p.c.
Il potere di sospendere l'esecuzione provvisoria di una sentenza spetta al giudice di appello; la cassazione non può accordare la sospensione richiesta alla Corte di legittimità.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Rilevato per gli adempimenti relativi al contributo unificato (attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore versamento da parte della ricorrente).
Massime di principio
- Se lo storno di una fattura (nota di credito in diminuzione) è effettuato per effetto di un accordo tra le parti che annulla l'operazione originaria, opera il termine di un anno dalla data dell'operazione imponibile per la rettifica dell'imponibile/IVA; oltre tale termine lo storno non riduce l'imponibile ai fini IVA, salvo che non ricorra una diversa causa prevista dal comma 2 (es. sopravvenuta inesigibilità nei casi previsti).
- La qualificazione della causa dello storno (accordo tra le parti vs sopravvenuta inesigibilità) è essenziale e grava sul contribuente che deve provare l'esistenza di fatti o accordi anteriori o giustificativi; le valutazioni di fatto del giudice tributario vincolano la Cassazione nei limiti dell'art. 360 c.p.c., n. 5.
- La richiesta di sospensione dell'esecuzione di un provvedimento va proposta al giudice di merito competente (art. 373 c.p.c.); la Corte di Cassazione non è il luogo procedurale per ottenere la sospensione dell'esecutività.
- La cancellazione della società dal Registro delle Imprese intervenuta dopo la proposizione del ricorso non interrompe né estingue il processo di legittimità: l'azione procede normalmente.
- Per evitare contestazioni è opportuno documentare e conservare l'accordo che giustifica l'emissione di note di credito (data, contenuto, firme, corrispondenza) e, quando possibile, procedere allo storno entro il termine annuale qualora lo storno si fondi su un accordo con il cliente; altrimenti valutare se la fattispecie rientri nelle ipotesi di sopravvenuta inesigibilità senza limite temporale.
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