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Sentenza

Sentenza n. 1753/2026 - Catania, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600556

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego tacito di accesso formatosi sull’istanza del 29 gennaio 2026 relativa alla documentazione concernente la demolizione di fabbricati confinanti, i danni arrecati all’immobile, i lavori di consolidamento e i sopralluoghi e accertamenti tecnici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, comproprietari di un immobile sito in Vittoria, hanno impugnato il silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso documentale presentata al Comune il 29 gennaio 2026. L’istanza riguardava, tra l’altro, l’ordinanza di demolizione di fabbricati confinanti del 1997, gli atti relativi alla demolizione, i verbali e le relazioni tecniche del 2002, l’ordinanza sindacale di sgombero, gli atti di affidamento e di esecuzione dei lavori di consolidamento della fondazione dell’immobile, nonché i sopralluoghi, le relazioni e gli studi geologici successivi, compresa la documentazione relativa al sopralluogo del 3 febbraio 2025 e al certificato di inagibilità. I ricorrenti hanno dedotto la sussistenza dei presupposti dell’accesso documentale, evidenziando la necessità degli atti per tutelare il diritto di proprietà, verificare le responsabilità connesse ai danni subiti dall’immobile e predisporre la difesa in giudizio. Il Comune, regolarmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendolo tempestivo e fondato. Ha riconosciuto in capo ai ricorrenti un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso, collegato alla tutela del diritto di proprietà e alla difesa in giudizio di posizioni soggettive giuridicamente rilevanti. In conseguenza, ha accertato l’obbligo del Comune di esibire senza ritardo gli atti richiesti con l’istanza del 29 gennaio 2026, consentendone l’accesso secondo la domanda proposta. Il Comune è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.600,00 oltre accessori di legge se dovuti.

Massime di principio

  • Sussiste un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso documentale quando la documentazione richiesta è collegata alla tutela del diritto di proprietà del richiedente e alla difesa in giudizio di posizioni soggettive giuridicamente rilevanti.
  • Il silenzio dell’amministrazione sull’istanza di accesso documentale, in presenza dei relativi presupposti, è illegittimo e impone all’amministrazione l’ostensione senza ritardo dei documenti richiesti.
  • L’accesso documentale è riconoscibile anche quando i documenti siano richiesti per ricostruire fatti e responsabilità relativi a interventi amministrativi che abbiano inciso sull’integrità o sull’utilizzabilità di un immobile di proprietà del richiedente.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivo
RamiAccesso e trasparenza
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSilenzio della pubblica amministrazioneTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

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