Cassazione Penale, Sentenza n. 4306/2024 del 31/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale di Napoli che ha rigettato la loro richiesta di revoca della confisca disposta con la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 648-ter c.p. (confisca ex art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, ora art. 240-bis c.p.). Sostengono violazioni di legge sostanziale e processuale (artt. 240-bis c.p., 673 c.p.p., artt. 3, 24, 25, 27 Cost.) e vizio di motivazione, invocando la sentenza della Corte costituzionale n. 33/2018 e l'interpretazione delle Sezioni Unite (Crostella) sul criterio della "ragionevolezza temporale": deducono che parte dei beni confiscati sarebbe stata acquistata anteriormente al "reato spia" e che, per effetto della lettura costituzionalmente orientata, la confisca sarebbe una misura sanzionatoria la cui illegittimità originaria impone la revoca ex art. 673 c.p.p.
La decisione
La Corte ha ritenuto i ricorsi infondati e li ha respinti. Ha affermato che: a) la sentenza della Corte costituzionale n. 33/2018 non ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma sulla "confisca allargata", ma ha solo indicato un'interpretazione compatibile (criterio della ragionevolezza temporale); b) le innovazioni interpretative o mutamenti di indirizzo giurisprudenziale non producono effetto abrogativo retroattivo applicabile mediante art. 673 c.p.p.; c) il giudice dell'esecuzione è vincolato dagli accertamenti del giudice di merito quando la confisca è stata disposta in sede di cognizione; d) la revoca della confisca è ammessa solo se emergono prove nuove sopravvenute (anche preesistenti ma non valutate dal giudice) che incidano concretamente sulla legittimità della misura, cosa che qui non è avvenuta perché le doglianze sono generiche e prive di elementi nuovi. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (ora art. 240-bis c.p.)
Disciplina la cd. "confisca allargata"; la Corte ha ricordato che la disposizione non è stata dichiarata incostituzionale e che, se la confisca è stata disposta in sede di cognizione, il giudice dell'esecuzione è limitato dagli accertamenti del giudice di merito
art. 240-bis cod. pen.
Norma di riferimento per la confisca allargata; applicata nella sentenza di condanna originaria e non annullata dalla Corte costituzionale, pertanto resta efficace salvo prova nuova suscettibile di incidere sul giudicato
art. 648-ter cod. pen.
Reato di ricettazione, in relazione al quale è stata pronunciata la condanna che ha comportato la confisca impugnata
art. 673 cod. proc. pen.
Regola l'efficacia retroattiva di abrogazioni/deroghe: secondo la Corte, opera solo se l'abrogazione deriva da innovazione legislativa o da declaratoria di incostituzionalità che determini abrogazione esplicita o implicita; non è applicabile per semplici mutamenti giurisprudenziali
Costituzione della Repubblica, artt. 3, 24, 25, 27
Richiamati dalla difesa per contestare la conformazione costituzionale della confisca; la Corte ha ritenuto che i principi invocati non giustificano la revoca in assenza di una declaratoria di illegittimità o di prove nuove rilevanti
Corte costituzionale, sentenza n. 33 del 2018
Ha indicato un'interpretazione costituzionalmente compatibile della confisca allargata, richiamando il parametro della "ragionevolezza temporale", ma non ha dichiarato l'illegittimità della norma; pertanto non produce, di per sé, effetto abrogativo retroattivo
Cass. Sez. U., n. 27421 del 25/02/2021 (Crostella)
«il giudice dell'esecuzione può disporre la confisca ex art. 240-bis cod. pen. in ordine ai beni che siano entrati nella disponibilità del condannato, fermo il criterio di "ragionevolezza temporale", fino alla pronuncia della sentenza per il cd. "reato spia", salva comunque la possibilità di confisca anche di beni acquistati in epoca posteriore alla sentenza, ma con risorse finanziarie possedute prima»
Estende al giudice dell'esecuzione il criterio della ragionevolezza temporale; tuttavia la Corte osserva che tale principio riguarda fattispecie diverse da quella in cui la confisca è stata già disposta in sede di merito
Cass. Sez. 1, n. 27367 del 28/01/2021 (Ciconte)
Ammette la revoca della confisca disposta in sede esecutiva solo se emergono prove nuove sopravvenute alla sentenza definitiva che incidano sulla valutazione della provenienza dei beni; principio richiamato per negare la revoca nel caso di specie per mancanza di novità
Cass. Sez. U., n. 3513 del 16/12/2021 (Fiorentino)
Affermato il principio che le decisioni interpretative della Corte di legittimità non producono effetti retrospettivi (ius superveniens) che possano incidere sul giudicato
Massime di principio
- Se la confisca è stata disposta nel giudizio di cognizione insieme alla condanna, il giudice dell'esecuzione è vincolato dagli accertamenti del merito e ha margini limitati per revocare la misura
- La sentenza della Corte costituzionale che indica un'interpretazione compatibile non equivale a una declaratoria di incostituzionalità: senza questa ultima, non si determina automaticamente un effetto abrogativo retroattivo utilizzabile per la revoca tramite art. 673 c.p.p.
- L'art. 673 c.p.p. si applica quando la norma è stata abrogata o dichiarata incostituzionale (effetto abrogativo); non è lo strumento per contrastare un mutamento giurisprudenziale
- La revoca della confisca è ammissibile in sede esecutiva solo se emergono prove nuove, anche se preesistenti ma mai valutate, che mutino concretamente la ricostruzione patrimoniale risultante dal giudicato
- Le censure generiche che richiamano principi giurisprudenziali (es. "ragionevolezza temporale") senza indicare fatti o documenti nuovi concreti sono inammissibili/infondate
- Mutamenti di indirizzo giurisprudenziale non producono automaticamente effetti retroattivi sul giudicato; per incidere serve un atto normativo o una dichiarazione di incostituzionalità
- Chi chiede la revoca deve proporre prove specifiche e pertinenti (documenti contabili, atti bancari, elementi che dimostrino che i beni erano acquisiti o finanziati anteriormente alla condotta illecita) per superare il giudicato
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