Cassazione Civile, Ordinanza n. 32877/2023 del 27/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal trasferimento nei ruoli ministeriali di un dipendente dell'I.P.I. - Istituto per la Promozione Industriale - soppresso. Il lavoratore aveva ottenuto in primo grado il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata presso l'ente di provenienza e l'inclusione, nell'assegno personale riassorbibile riconosciutogli al passaggio, di varie voci: il 50% del premio di produttività, i versamenti del datore al fondo di previdenza complementare Previgen, il premio annuale Asfalisis e il controvalore di polizze assicurative per morte e infortuni. La Corte d'appello aveva ritenuto applicabile l'art. 31 d.lgs. 165/2001, ma aveva escluso dal computo alcune voci ritenute prive di fissità e continuità o di natura previdenziale, includendo invece il valore delle polizze assicurative e dichiarando inammissibile il motivo sull'Asfalisis per asserita genericità. In cassazione il Ministero ha dedotto: (1) violazione dell'art. 7, comma 20, d.l. 78/2010, dell'art. 2112 c.c. e dell'art. 31 d.lgs. 165/2001, sostenendo che la disciplina speciale del 2010, e non quella generale sul trasferimento, regola il passaggio e garantisce solo la conservazione delle voci fisse e continuative del trattamento economico; (2) violazione della stessa disciplina per l'inclusione nel trattamento personale delle polizze assicurative, che sarebbero prive di natura retributiva; (3) violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto inammissibile il motivo sul premio annuale Asfalisis nonostante il Ministero avesse specificamente censurato quel capo della sentenza e richiamato anche l'art. 51 TUIR. Il lavoratore, con ricorso incidentale, ha sostenuto invece che: (a) il premio di produttività aveva carattere fisso e continuativo perché legato alla sola presenza in servizio, non a obiettivi; (b) i contributi al fondo Previgen, per disciplina contrattuale e documentazione in atti, avevano natura retributiva e non meramente previdenziale, lamentando altresì vizio motivazionale per omesso esame dei documenti e delle ragioni del loro mancato rilievo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale del Ministero nei limiti dei primi due motivi e del terzo motivo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione. Ha ritenuto non applicabile, nel caso di specie, l'art. 31 d.lgs. 165/2001, perché il fenomeno successorio era regolato dalla norma speciale dell'art. 7, comma 20, d.l. 78/2010, che consente la conservazione del solo trattamento retributivo fondamentale ed accessorio avente carattere di fissità e continuità. Ha quindi censurato la sentenza d'appello per avere riconosciuto l'anzianità di servizio in modo non coerente con tale disciplina e per avere incluso nell'assegno personale il controvalore delle polizze assicurative sulla sola base dell'assenza di liberalità. È stato inoltre accolto il motivo processuale del Ministero, perché la Corte territoriale aveva erroneamente dichiarato inammissibile la censura relativa al premio annuale Asfalisis, che invece era specificamente articolata. Il ricorso incidentale del lavoratore è stato dichiarato inammissibile in tutte le sue parti, sia perché non coerentemente costruito come vera denuncia di violazione di legge, sia perché mirava in sostanza a una rivalutazione di disciplina aziendale e risultanze di fatto non consentita in cassazione. Il rinvio è stato disposto anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 7, comma 20, d.l. n. 78/2010
Norma speciale applicabile al passaggio del personale dell'ente soppresso nei ruoli ministeriali; garantisce la conservazione del trattamento retributivo fondamentale e accessorio nei limiti della fissità e continuità, non la piena ricostruzione della posizione economica o di carriera.
art. 31 d.lgs. n. 165/2001
Non ritenuto applicabile alla fattispecie, perché il fenomeno successorio è disciplinato in modo speciale dall'art. 7, comma 20, d.l. 78/2010.
art. 2112 c.c.
Richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non decisivo/applicabile autonomamente nel caso, in presenza della disciplina speciale del trasferimento del personale dell'ente soppresso.
art. 342 c.p.c.
La censura di appello non poteva essere dichiarata inammissibile se specificamente riferita al capo della decisione impugnata.
art. 434 c.p.c.
Come per l'art. 342 c.p.c., la specificità del motivo va valutata in rapporto alla motivazione della sentenza impugnata.
art. 360, n. 3, c.p.c.
È il veicolo per la denuncia di violazione/falsa applicazione di norme di diritto, ma il motivo deve indicare in modo specifico quali affermazioni della sentenza contrastino con le norme o con la loro interpretazione consolidata.
art. 360, n. 4, c.p.c.
Consente la denuncia di nullità processuali e del vizio di motivazione nei limiti attualmente rilevanti, ma non la mera richiesta di rivalutazione del merito.
art. 45 d.lgs. n. 165/2001
È richiamato per definire la distinzione tra trattamento fondamentale e trattamento accessorio nell'impiego pubblico contrattualizzato.
art. 51 d.P.R. n. 917/1986
Richiamato a sostegno dell'assenza di natura retributiva dei contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro.
art. 115 c.p.c.
Invocato nel ricorso incidentale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché sostanzialmente rivolta alla valutazione del materiale probatorio.
art. 116 c.p.c.
Invocato nel ricorso incidentale, ma in modo non idoneo a formulare un vero vizio di legittimità.
art. 132 c.p.c.
Il vizio motivazionale è configurabile solo in caso di mancanza assoluta, motivazione apparente, perplessità o irriducibile contraddizione, non per semplice insufficienza della motivazione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato nel ricorso incidentale, ma non in modo tale da veicolare una specifica critica di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente incidentale.
Massime di principio
- Nel passaggio del personale di un ente soppresso nei ruoli di una pubblica amministrazione, la disciplina speciale può prevalere su quella generale del trasferimento del rapporto; in tal caso, la tutela del lavoratore è limitata alla conservazione del trattamento economico esistente nei suoi elementi retributivi fondamentali e accessori aventi carattere di fissità e continuità.
- L'anzianità di servizio pregressa non costituisce, di per sé, un autonomo diritto alla ricostruzione di carriera nei confronti del nuovo datore, ma deve essere salvaguardata solo se la sua mancata considerazione produca una concreta riduzione del trattamento retributivo già maturato o faccia venir meno diritti ormai entrati nel patrimonio del lavoratore.
- Nella valutazione delle voci da includere in un assegno ad personam occorre verificare la reale natura retributiva della voce, non essendo sufficiente la sola assenza di liberalità; rilevano la disciplina legale e contrattuale applicabile e il nesso di corrispettività con la prestazione lavorativa.
- La distinzione tra trattamento fondamentale e accessorio non coincide meccanicamente con i requisiti di fissità e continuità: anche alcune voci accessorie possono averli, mentre ciò che conta è la loro funzione retributiva nell'assetto complessivo del rapporto.
- Nel giudizio di cassazione, la specificità del motivo di ricorso richiede l'indicazione puntuale delle norme violate e delle ragioni per cui la sentenza sarebbe in contrasto con esse; una censura meramente assertiva o che si limiti a contrapporre una diversa lettura del contratto collettivo o delle prove è inammissibile.
- Il vizio motivazionale oggi deducibile in cassazione riguarda solo anomalie estreme della motivazione, non la sua sufficienza o la sua maggiore o minore persuasività nel confronto con le risultanze istruttorie.
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