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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28034/2025 del 21/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

Un avvocato aveva agito con rito sommario chiedendo l'accertamento dello svolgimento dell'attività professionale in favore del cliente, l'accertamento della risoluzione stragiudiziale del contratto di patrocinio per inadempimento del cliente per mancato pagamento di due preavvisi di parcella, e la liquidazione del compenso non secondo il contratto ma secondo i parametri del d.m. n. 55/2014, con condanna al pagamento di una somma elevata. Il tribunale aveva invece ritenuto non provata la ricezione della diffida ad adempiere, e quindi non perfezionata la risoluzione, applicando per la liquidazione il compenso convenzionalmente pattuito tra le parti e condannando il cliente al pagamento di un importo inferiore. In cassazione il professionista ha denunciato violazione degli artt. 1454 e 1335 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la diffida era stata spedita con raccomandata internazionale, risultava l'avviso al destinatario e la compiuta giacenza, sicché l'atto doveva considerarsi validamente pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario. Il resistente ha eccepito anche l'inammissibilità del primo motivo sul rilievo che si trattasse di provvedimento cautelare non ricorribile per cassazione. È stato inoltre proposto un secondo motivo sull'art. 91 c.p.c., assorbito dal primo.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità del controricorrente relativa alla ricorribilità per cassazione dei provvedimenti cautelari. Ha accolto nei limiti della motivazione il primo motivo, affermando che la diffida ad adempiere risultava validamente portata nella sfera di conoscibilità del destinatario ai sensi dell'art. 1335 c.c., in base alla documentazione sulla raccomandata internazionale e sulla compiuta giacenza. Tuttavia ha escluso che tale erroneità del tribunale imponesse la cassazione dell'ordinanza, perché il giudice di merito aveva comunque liquidato il compenso sulla base della determinazione convenzionale tra le parti, che resta applicabile anche dopo il recesso o la risoluzione del rapporto, salvo diversa volontà contraria. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    norma richiamata per il ricorso introduttivo con rito sommario di cognizione

  • art. 671 c.p.c.

    richiamato per la richiesta di sequestro conservativo

  • art. 669-bis c.p.c.

    richiamato in relazione al procedimento cautelare

  • art. 1454 c.c.

    norma sulla diffida ad adempiere, invocata come violata

  • art. 1335 c.c.

    la dichiarazione diretta a persona determinata si presume conosciuta quando giunge all'indirizzo del destinatario, salvo prova contraria dell'impossibilità senza colpa di averne notizia

  • art. 37 del regolamento di esecuzione del codice postale

    richiamato nel corpo della motivazione in tema di recapito e ricezione della raccomandata

  • art. 91 c.p.c.

    invocato nel secondo motivo sulle spese di lite, poi assorbito

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    fondamento dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato

  • d.m. n. 55/2014

    parametro invocato dal ricorrente per la liquidazione dei compensi professionali in alternativa al compenso convenuto

Massime di principio

  • La diffida ad adempiere è validamente efficace quando l'atto recettizio sia stato recapitato all'indirizzo del destinatario e sia provata la sua messa nella sfera di conoscibilità, anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento o compiuta giacenza; non è necessario provare la ricezione materiale da parte del destinatario o di persona autorizzata.
  • In tema di dichiarazioni recettizie, l'art. 1335 c.c. opera come presunzione di conoscenza basata sul dato oggettivo dell'arrivo all'indirizzo del destinatario, con onere di quest'ultimo di dimostrare di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
  • Se tra le parti è stata validamente pattuita una determinazione convenzionale del compenso professionale, tale pattuizione resta applicabile anche in caso di recesso o risoluzione del rapporto, salvo che risulti una volontà contraria delle parti.
  • L'eventuale errore del giudice di merito sulla risoluzione del contratto non comporta cassazione della decisione quando la statuizione sul quantum resta comunque sorretta da una autonoma e corretta base negoziale non incisa dal motivo accolto solo in parte.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniProcedimenti cautelari
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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