Cassazione Penale, Sentenza n. 6365/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso verteva sull'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila che aveva rigettato il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che, a sua volta, aveva accolto il reclamo presentato da Moretti. Le questioni riguardavano: (i) il mancato inserimento nel modello 72 di una serie di prodotti alimentari consentiti ai detenuti non sottoposti al 41-bis; (ii) la previsione di fasce orarie specifiche in cui i detenuti sottoposti al regime 41-bis potevano cucinare. Il Ministro denunciava inosservanza ed errata applicazione di norme dell'ordinamento penitenziario e regolamenti (artt. 1, 35-bis, 41-bis, 69 Ord. pen. e art. 13 d.P.R. 230/2000), sostenendo che le fasce orarie attengono alle modalità organizzative e non comprimono diritti soggettivi, richiamando anche la giurisprudenza costituzionale che riconosce il diritto dei detenuti a cuocere cibi ma ammette regole sulle modalità di esercizio.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla prescrizione relativa alle fasce orarie per la cottura dei cibi, rilevando che il provvedimento impugnato non esplicitava l'iter argomentativo e non aveva accertato se l'Amministrazione penitenziaria avesse ecceduto nel potere organizzativo o avesse compresso un diritto soggettivo dei detenuti. Ha invece rigettato la doglianza relativa all'impossibilità di acquistare gli stessi beni previsti per i detenuti comuni tramite il mod. 72, ritenendo le motivazioni del Tribunale congrue e la censura generica. La Corte ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila per un nuovo giudizio limitatamente al punto delle fasce orarie.
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
Usata per disciplinare la possibilità di reclamo e il sindacato di merito sulle misure carcerarie; la Corte richiede motivazioni chiare quando si incidono diritti o si esercita il potere organizzativo
Ordinamento penitenziario (Ord. pen.)
art. 41-bis; art. 69, comma 6, lett. b); art. 1
L'art. 41-bis legittima misure differenziate per detenuti sottoposti a regime particolare, ma tali misure non sono automatiche: le limitazioni (es. fasce orarie per cucinare) devono essere valutate in relazione alla compressione di diritti soggettivi e alla necessità/adeguatezza delle misure
D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230
Norme regolamentari rilevanti per la disciplina interna; richiamata per la valutazione sull'applicabilità di regole organizzative e sulle modalità di esercizio dei diritti dei detenuti
Giurisprudenza costituzionale
Sentenza Corte Cost. n. 186 del 2018
La Corte costituzionale ha riconosciuto il diritto dei detenuti a cuocere cibi, ma ha anche ammesso che l'esercizio di tale diritto può essere disciplinato da regole penitenziarie circa le modalità (orari, sicurezza, convivenza)
Massime di principio
- Le limitazioni organizzative (es. fasce orarie per cucinare) rientrano nella potestà amministrativa, ma il giudice deve verificare e motivare che non vi sia compressione ingiustificata di diritti soggettivi: è necessario un bilanciamento concreto tra esigenze di sicurezza/ordine e diritti del detenuto
- Per i detenuti 41-bis valgono misure differenziate, ma tali misure devono essere proporzionate, adeguatamente motivate dall'Amministrazione penitenziaria e validate dal giudice qualora siano contestate
- Il diritto a cuocere cibo è riconosciuto in via generale, ma non è assoluto: può essere regolato nelle modalità (orari, modalità di utilizzo dei fornelli) per ragioni di convivenza, salute e sicurezza
- Le censure generiche sulla disparità di trattamento o sull'impossibilità di accedere a determinati beni (es. mod. 72) possono essere respinte se il giudice di merito motiva adeguatamente; le contestazioni devono essere specifiche e fondate su fatti e prove
- In caso di provvedimenti carenti nell'iter argomentativo, la Corte può annullare e rinviare per un nuovo giudizio perché il giudice di merito compia una valutazione motivata e verificabile
- Chi intende impugnare restrizioni carcerarie dovrebbe documentare in modo preciso l'incidenza sul diritto soggettivo e dimostrare l'eccesso o l'irrilevanza delle ragioni organizzative invocate dall'Amministrazione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6313/2023 del 15/02/2023
- Sentenza penale · 15 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6314/2023 del 15/02/2023
- Sentenza penale · 15 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6317/2023 del 15/02/2023
- Sentenza penale · 15 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6318/2023 del 15/02/2023
- Sentenza penale · 15 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6320/2023 del 15/02/2023
- Sentenza penale · 15 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6321/2023 del 15/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →