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Sentenza

Sentenza n. 969/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento n.-OMISSIS-, notificato il 14.10.2022, con il quale il Prefetto di Torino ha respinto il ricorso presentato da -OMISSIS- avverso provvedimento di avviso orale n.-OMISSIS-; - di tutti gli atti successivi e non conosciuti, consequenziali, presupposti o comunque connessi con quelli impugnati.

Giustizia amministrativa202300023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico contro un avviso orale del Questore

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Prefetto aveva respinto il ricorso gerarchico contro l'avviso orale adottato dal Questore di Torino ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 159/2011. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge, sostenendo l'insussistenza di una pericolosità sociale concreta e attuale e l'assenza di precisi elementi fattuali idonei a giustificare l'intervento preventivo. Con il secondo motivo ha dedotto abuso di potere, lamentando che il Prefetto avrebbe recepito acriticamente le valutazioni del Questore senza verificare adeguatamente la documentazione e le deduzioni difensive presentate nel ricorso gerarchico. A sostegno della domanda il ricorrente ha richiamato l'archiviazione dei procedimenti per tentata estorsione e ricettazione e la diversa qualificazione del procedimento relativo alle condotte inizialmente indicate come maltrattamenti in famiglia.

La decisione

Il TAR ha respinto entrambi i motivi e, conseguentemente, il ricorso. Il Collegio ha rilevato che l'avviso orale è una misura preventiva e meramente monitoria, adottata nell'ambito di un'ampia discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza. Per la sua adozione non è necessario un accertamento definitivo della responsabilità penale né la prova compiuta di reati, essendo sufficienti elementi fattuali circostanziati, anche di natura indiziaria, idonei a rivelare una personalità incline a comportamenti antisociali e riconducibile alle categorie dell'art. 1 del d.lgs. n. 159/2011. Nel caso concreto, il giudizio di pericolosità è stato ritenuto adeguatamente fondato sulle condotte persecutorie, minacciose e violente descritte nell'ordinanza del G.I.P. di Torino, nonché sul concreto e attuale pericolo di reiterazione ivi evidenziato, anche in relazione alle condotte poste in essere nei confronti dell'ex compagna e del figlio minore. L'archiviazione di alcuni procedimenti non è stata ritenuta decisiva, poiché il provvedimento poteva fondarsi sul complessivo quadro indiziario e, in particolare, sulle condotte oggetto del procedimento per stalking. Il sindacato giurisdizionale è stato ritenuto limitato alla verifica dei presupposti legali e dell'eventuale manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, insufficienza o illogicità della motivazione, profili non ravvisati nella fattispecie. È stata inoltre esclusa la denunciata istruttoria apparente, poiché la Prefettura ha svolto un'autonoma e approfondita istruttoria, valorizzando il contenuto dell'ordinanza cautelare del G.I.P.; il ricorso gerarchico, invece, non conteneva elementi idonei a superare il quadro di pericolosità, limitandosi a richiamare l'archiviazione e la diversa qualificazione di alcuni fatti. Spese di lite compensate.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. n. 159/2011

    avviso orale a tenere una condotta conforme alla legge

    L'avviso orale è una misura di prevenzione preventiva, meramente monitoria e infraprocedimentale, che può essere adottata sulla base di elementi di fatto anche indiziari e non richiede un previo accertamento definitivo della responsabilità penale.

  • art. 1 d.lgs. n. 159/2011

    Le categorie soggettive previste dalla disposizione possono essere individuate anche sulla base di un quadro complessivo di fatti e sospetti ragionevoli, idoneo a evidenziare una personalità incline a comportamenti antisociali o a reati lesivi della sicurezza e tranquillità pubblica.

  • art. 274, lett. c), c.p.p.

    concreto ed attuale pericolo di una reiterazione criminosa

    Il riferimento contenuto nell'ordinanza cautelare è stato valorizzato quale elemento fattuale idoneo a corroborare il giudizio amministrativo di pericolosità sociale.

Massime di principio

  • L'avviso orale previsto dall'art. 3 del d.lgs. n. 159/2011 può essere adottato senza un previo accertamento definitivo della responsabilità penale o della commissione di un reato, quando un quadro complessivo di elementi fattuali, anche indiziari e non necessariamente univoci, faccia ragionevolmente ritenere l'appartenenza del destinatario a una delle categorie di pericolosità previste dall'art. 1 del medesimo decreto.
  • La natura preventiva, meramente monitoria e meno afflittiva dell'avviso orale giustifica una soglia probatoria meno rigorosa rispetto alle misure di prevenzione più invasive; sono sufficienti sospetti fondati su fatti concreti e significativi nel loro insieme, purché la valutazione amministrativa non sia manifestamente irragionevole o illogica.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sul giudizio di pericolosità sociale formulato dall'autorità di pubblica sicurezza resta circoscritto alla verifica dei presupposti legali e della sufficienza, logicità, congruità e non arbitrarietà dell'istruttoria e della motivazione, senza sostituire la propria valutazione a quella discrezionale dell'amministrazione.
  • L'archiviazione di alcuni procedimenti penali non rende di per sé illegittimo l'avviso orale quando il provvedimento sia sorretto da ulteriori fatti, anche oggetto di procedimento non definito, che nel loro complesso evidenzino condotte minacciose, violente o persecutorie e un'attitudine alla reiterazione.
  • Il provvedimento prefettizio di decisione sul ricorso gerarchico non è viziato per difetto di istruttoria quando l'autorità esamini autonomamente le deduzioni dell'interessato, acquisisca e valuti gli elementi rilevanti e fornisca una motivazione coerente con il quadro fattuale emerso.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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